Trattamento dati docenti: la nota del Ministero

Una nota del Ministero fa chiarezza sul controllo delle certificazioni e sul trattamento dei dati sensibili di docenti e personale scolastico

Il Ministero dell’Istruzione ha da poco pubblicato una nota che fa chiarezza su una questione sollevata da esperti e addetti ai lavori del comparto scuola. La perplessità riguardava le modalità di controllo dello stato dell’obbligo vaccinale per il personale docente e ATA. La nota prevede appunto una specifica sulla questione privacy e trattamento dei dati medici privati e sensibili dei soggetti interessati.

Infatti, bisogna considerare che dallo scorso 15 dicembre, non basta più un tampone negativo per accedere alle strutture scolastiche. Il personale tecnico-amministrativo – così come docenti e Dirigenti – è tenuto a possedere la certificazione verde rilasciata a seguito dell’avvenuta vaccinazione. I Dirigenti dei plessi, allo stesso modo, sono tenuti al controllo quotidiano e all’avvio di pratiche di sospensione per chi non ottempera all’obbligo.

Gli strumenti per il controllo

Il Ministero ora precisa che: “L’istituzione scolastica di appartenenza, nella figura del Dirigente Scolastico, è tenuta a comunicare al personale docente e ATA interessato dal processo di verifica gli elementi relativi al trattamento dei dati, attraverso una specifica informativa redatta ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679.”

Per quanto riguarda la pratica dei controlli, tra gli strumenti a disposizione c’è la cosiddetta Superapp. Come descritto in questo articolo, il procedimento introduce un sistema a semaforo: luce verde dentro, luce rossa fuori. Di conseguenza, il personale risulterà “in regola” oppure “non in regola”, e gli verrà – rispettivamente – consentito o negato l’accesso alle strutture.

Inoltre, al fine di semplificare la comunicazione, il Ministero mette a disposizione delle istituzioni scolastiche questo modello standard di informativa. Bisogna, quindi, compilare sempre il form e condividerlo con i soggetti interessati dal processo di verifica delle certificazioni

Occorre precisare – spiega la nota – che l’informativa si riferisce esclusivamente all’attività di trattamento relativa alla funzionalità SIDI (quindi la verifica automatica della condizione vaccinale del personale interessato) e non ricomprende, pertanto, le eventuali ulteriori attività collaterali di verifica. Come, ad esempio, quelle rilevate attraverso l’altra applicazione riconosciuta, Verifica C19.

Queste ultime, secondo la normativa vigente, dovranno essere gestite direttamente dall’istituzione scolastica in qualità di Titolare del trattamento dei dati sensibili.