Il testo del decreto-legge n.146 del 21 ottobre 2021 aggiunge importanti modifiche in materia di sicurezza sul lavoro. Alcune di queste interessano da vicino il mondo della scuola
Il testo del D.L. 146/2021, nella parte in cui fa riferimento alle «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», interessa, in alcuni punti, anche le responsabilità dei dipendenti preposti alla sicurezza e i datori di lavoro. Per il mondo della scuola, ci sono novità in arrivo che riguardano i profili di responsabilità dei Dirigenti scolastici.
Esenzione di responsabilità per il DS
L’articolo 13 bis del decreto-legge, ovvero la “Norma che include disposizioni in materia di interventi strutturali e di manutenzione per la sicurezza delle istituzioni scolastiche”, afferma che i dirigenti sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale in caso di incidenti dovuti a mancata manutenzione delle strutture.
Questo, qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati. Anche adottando misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili e delle disposizioni normative.
“La diligenza del buon padre di famiglia”
Ai dirigenti è richiesta una valutazione con modalità – invero – poco chiare. Si chiede infatti di agire seguendo la sensibilità “del buon padre di famiglia”, il gergo giuridico che fa riferimento alla diligenza, al rigore, all’ impegno e alla correttezza richiesta – in questo caso – a un amministratore pubblico.
Qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta – per l’appunto – con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l’utilizzo dei locali. Inoltre, devono ordinarne l’evacuazione, dando tempestiva comunicazione all’amministrazione che è preposta – ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti – alla loro fornitura e manutenzione. La segnalazione va inoltrata anche alla competente autorità di pubblica sicurezza.
Di conseguenza, nei casi appena esplicitati non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del Codice penale.
La valutazione spetta all’amministrazione
In ogni caso, si ribadisce che “La valutazione dei rischi strutturale degli edifici è di esclusiva competenza dell’amministrazione”.
Per le sedi di istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell’amministrazione. Quest’ultima è tenuta alla loro fornitura e manutenzione.
Il documento di valutazione è redatto dal dirigente dell’istituzione scolastica congiuntamente all’amministrazione.