Articolo a cura del Dott. Pasquale Fraterno e introduzione a cura della Dott. Paola Perlini
Il nostro esperto Pasquale Fraterno prosegue la sua carrellata nel mondo della ricostruzione di carriera del personale della scuola proponendo una riflessione sulla ricostruzione di carriera a seguito di contenzioso.
Questo procedimento amministrativo rappresenta un momento molto delicato nel lavoro del DSGA e dell’ufficio di segreteria perché necessitano competenza e professionalità per affrontare correttamente e saper declinare con precisione le specifiche sentenze giudiziali.
Nel mondo della scuola il contenzioso attivato negli ultimi anni riguarda soprattutto la valutazione di specifici servizi, che altrimenti, secondo quanto disciplinato dalla norma, non sarebbero da considerare “utili”, come per esempio, il servizio svolto nella scuola paritaria, oppure il riconoscimento del servizio svolto nella scuola dell’infanzia per il ruolo della scuola secondaria.
L’articolo di Pasquale Fraterno, pur non avendo la pretesa dell’esaustività, difficile da raggiungere nella giungla del contenzioso, ci permette con esempi chiari e guidati dalla sua sapiente mano di ricreare situazioni in cui il maggior parte delle scuole si sono trovate o potranno trovarsi.
L’esempio di provvedimento allegato è un aiuto per i colleghi e le scuole in genere anche per la tecnica procedimentale da seguire.
La ricostruzione di carriera a seguito di contenzioso
Un procedimento amministrativo, attivato a seguito di contenzioso, nella P.A., rappresenta un momento delicato, in quanto occorrono competenza e professionalità per affrontare le richieste derivanti da specifiche sentenze giudiziali.
Nel comparto “scuola”, il contenzioso che viene attivato, in senso generale, sul tema della ricostruzione di carriera e/o della progressione di carriera, negli ultimi anni, ha occupato – per così dire – molto “spazio” sulle scrivanie del personale di segreteria.
Infatti sono molti i ricorsi che vengono attivati per la valutazione di specifici servizi, che altrimenti, secondo quanto disciplinato dalla norma, non sarebbero da considerare “utili”, come per esempio, il servizio svolto nella scuola paritaria, oppure il riconoscimento del servizio svolto nella scuola dell’infanzia per il ruolo della scuola secondaria.
La seguente analisi non ha la presunzione di essere esaustiva, in quanto:
- le sentenze sono tutte diverse, presentando varie “sfaccettature” che potrebbero cambiare sostanzialmente il provvedimento finale rispetto ad un altro;
- il “contenzioso in materia di ricostruzione di carriera/progressione stipendiale” è molto ampio e presenta diverse “insidie”.
Nella fattispecie, si analizza la questione del riconoscimento dell’anzianità di servizio “pre-ruolo” ai sensi della clausola 4 della Direttiva 1999/70.
Ovvero si tratterà il diritto del ricorrente, a seguito di sentenza giudiziale, di ottenere una ricostruzione di carriera, con una valutazione sia in termini giuridici che economici, di tutto il servizio pre-ruolo.
Condannando il MIUR a riconoscere utile ai fini giuridici ed economici il servizio pre-ruolo.
Determinando, così, la posizione stipendiale “corretta” e riconoscendo le differenze stipendiali tra quanto percepito effettivamente da “supplente”, con lo stipendio riconosciuto a seguito di “ricostruzione di carriera per sentenza”.
Pertanto, di seguito si sottolineano alcuni suggerimenti utili da tenere in considerazione nella predisposizione del provvedimento di “ricostruzione di carriera” a seguito di pronuncia giudiziale, sia per il personale docente che per il personale ATA:
- In primis è sicuramente fondamentale “analizzare” attraverso un’attenta lettura
la sentenza, individuando tutti quegli elementi utili che andranno poi a definire il relativo decreto;
- Occorre condividere tutte le informazioni sul contenzioso, ai fini anche di un supporto,
con il competente Ufficio Scolastico Territoriale dell’ambito di appartenenza;
- In linea generale, si consiglia anche l’analisi di quanto previsto dalla
Direttiva 19999/70 CE del 28.06.1999 (che rappresenta il presupposto normativo da cui traggono origini le pronunce giudiziali), e nella fattispecie di quanto stabilito da:
- Art. 2:
“Gli Stati membri mettono in atto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 10 luglio 2001 o si assicurano che, entro tale data, le parti sociali introducano le disposizioni necessarie mediante accordi.
Gli Stati membri devono prendere tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prescritti dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.”
- “Clausola 4 – Principio di non discriminazione:
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l’applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionale.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.”
- Nel rispetto di quanto indicato dall’art. 2 della Direttiva 19999/70 CE del 28.06.1999,
nella definizione del relativo decreto “a seguito di sentenza”, la data da cui partire con il “conteggio” dei servizi pre-ruolo “validi” è il 10/07/2001;
- I servizi riconosciuti utili, salvo eventuali specifiche indicate nella sentenza e istruzioni
da parte delle RTS locali, sono quelli prestati con incarico annuale (30/06 – 31/8), da verificare attraverso la piattaforma SIDI.
In merito alla valutazione dei “servizi utili”, alcune RTS provinciali, non riconoscono, di norma, i servizi “temporanei/brevi”, ma su questa “questione”, non sempre il “comportamento” delle stesse RTS sono uniformi su tutto il territorio nazionale.
Infatti talune RTS, ritengono comunque valido il “servizio breve”, con l’eccezione che il relativo pagamento, laddove spettante, sia di competenza delle singole istituzioni scolastiche.
Di seguito un esempio per cercare di fare chiarezza, con quanto appena sostenuto:
Servizi oggetti della pronuncia giudiziale:
- DOC – S.A. DAL 1/9/2005 AL 31/08/2006 – 1 ANNO
- DOC – S.A. DAL 1/9/2006 AL 31/08/2007 – 1 ANNO
- DOC – S.A. DAL 1/9/2007 AL 31/08/2008 – 1 ANNO
- DOC – S.A. DAL 1/9/2008 AL 30/06/2009 – 10 MESI
- DOC – S.T. DAL 7/10/2009 AL 6/11/2009 – 1 MESE
Stante alla natura delle sentenze – in linea generale -, nel caso in oggetto, il ricorrente matura il diritto al riconoscimento della ex classe stipendiale 3/8 dal 1/9/2008 – ovvero dopo 1080 giorni di servizio.
Così come precedentemente indicato, il periodo relativo alla “supplenza temporanea” (dal 7/10/2009 al 6/11/2009), pari ad un mese, avendo il ricorrente, diritto alla ex seconda fascia stipendiale ed essendo la natura giuridica dell’incarico una “supplenza breve”, il pagamento spettante è di competenza della scuola;
- Per il personale docente ricorrente, ai fini della valutazione del servizio pre-ruolo, non
è corretto applicare la norma che prevede il servizio superiore a 180 gg equivalente ad 1 anno scolastico. Pertanto, per esempio, in caso di personale docente: 270 gg svolti in un a.s. corrispondono a 270 gg utili per il raggiungimento della classe stipendiale;
- In fase di elaborazione del decreto, le fasce stipendiali si maturano dal giorno successivo al compimento della relativa anzianità, ovvero:
- 1080 giorni (30 gg X 12 mesi X 3 anni);
- 3240 giorni (30 gg X 12 mesi X 9 anni);
- e così via;
- A far data dal 1/9/2010 la ex-fascia 3 (0/2 anni) è attribuita come “Assegno ad
Personam” riassorbibile per differenza stipendiale alla fascia 3/8 anni.
In merito si segnala che la struttura retributiva “a fasce stipendiali” legate all’anzianità di servizio, per tutto il personale della scuola, ha avuto il suo esordio con il CCNL del 4/8/1995.
Le fasce stipendiali in godimento fino al 31/8/2010 sono le seguenti: 0-2 / 3–8 / 9–14/ 15–20/ 21–27/ 28–34/ 35 e oltre.
Con il CCNL del 4/8/2011, sono state definite le nuove fasce stipendiali:
“Art. 2 – Rimodulazione posizioni stipendiali.
- Le posizioni stipendiali di cui alla tabella B allegata al CCNL sottoscritto il 23/1/2009 sono ridefinite secondo le indicazioni di cui all’allegata tabella A.
- Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all’inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
- Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
In sostanza, vengono accorpate in una unica classe stipendiale le prime due ex fasce (0-2 /3-8), mantenendo lo stipendio previsto per la prima ex fascia stipendiale.
Pertanto le attuali classi stipendiali sono: 0-8 / 9–14/ 15–20/ 21–27/ 28–34/ 35 e oltre;
- Inserire nel decreto, la seguente formula (“gradita” a molte RTS): “fatta salva la ripetizione delle somme indebitamente percepite alla conclusione”;
- Il beneficio economico indicato in sentenza, in linea di massima, si estende sino alla data di immissione in ruolo (se coperto servizio) – altrimenti sino al termine ultimo dell’ultima supplenza prima del ruolo.
Importante sottolineare che, solo laddove sia previsto nella pronuncia giudiziale che: quando il personale scolastico viene assunto a tempo indeterminato, la carriera segue lo schema della “sentenza” e all’atto dell’immissione in ruolo la fascia stipendiale in godimento sarà oggetto della “progressione da sentenza”.
Altrimenti, all’atto dell’immissione in ruolo, la ricostruzione di carriera deve seguire quanto disciplinato dalla normativa, ovvero:
- 1 primi 4 anni + 2/3 utili ai fini giuridici ed economici;
- 1/3 utile ai soli fini economici;
- Tenere bene “in nota”, la questione della prescrizione degli arretrati ai fini della
redazione del relativo provvedimento. Per maggiori approfondimenti si rimanda al seguente link: https://scuola.psbconsulting.it/prescrizione-quinquennale-e-decennale-della-ricostruzione-di-carriera/
- Il provvedimento finale che recepisca i dettami della sentenza giudiziale è di competenza dell’istituzione scolastica di titolarità del ricorrente, che non avrà a disposizione una funzionalità del portale SIDI, ma dovrà operare “manualmente”.
Si chiarisce che qualsiasi pronunciamento giudiziale non è “erga omnes”, e pertanto i riconoscimenti di “particolari situazioni” a seguito di sentenze, valgono solo per i ricorrenti di quella specifica sentenza, mentre per il resto del personale, ovviamente, rimane valida la normativa di riferimento.
Per chiarire eventuali dubbi e per completezza d’informazione si allega – tenuto conto di quanto appena analizzato – una bozza di “provvedimento a seguito di sentenza”, senza pretesa di esaustività, con riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutto il servizio pre-ruolo, con anche le differenze stipendiali spettanti dal ricorrente collaboratore scolastico.
Buonasera, dott. Fraterno. Le chiedo gentilmente di chiarire un mio dubbio: quest’anno ho chiesto e ottenuto (finalmente!) la ricostruzione di carriera e, nonostante sia stata assunta a tempo indeterminato (nell’area docente come docente educatrice nei convitti, categoria con lo stesso trattamento giuridico-economico dei classici docenti) il 1° settembre del 2008, mi è stato negata la fascia stipendiale 0-2 perché pare che, per maturarla, sarei dovuta essere assunta almeno un giorno prima. Le risulta che sia così o è meglio, a questo punto, procedere con un ricorso?
Grazie anticipatamente per il suo consiglio.
Prof.ssa Giusy Gattuso
BUONGIORNO, PER FAVORE VOLEVO SAPERE DOVE POSSO TROVARE L’ESEMPIO DI PROVVEDIMENTO CONTENZIOSO DATO CHE IN QUESTA PAGINA NON SI APRE. GRAZIE.CORDIALI SALUTI
AA CINZIA PUCCI