Articolo a cura del DSGA Pasquale Fraterno.
Introduzione a cura della DSGA Paola Perlini.
Il nostro esperto sulle ricostruzioni di carriera, Pasquale Fraterno, oggi si occupa di un argomento molto importante. Il diritto alla ricostruzione di carriera che, sulla base dell’effettiva anzianità di servizio, non soggiace alla prescrizione ordinaria decennale.
La Ragioneria Generale dello Stato, con circolare del 2 dicembre 2021, fornisce indicazioni aggiornate sul tema alle Ragionerie regionali.
La RGS richiama le più recenti sentenze della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti.
La Corte di Conti infatti ha recentemente affermato che il diritto alla ricostruzione di carriera rientra tra i diritti soggettivi del personale della Scuola non soggetti a prescrizione. Ciò a prescindere dalla data di presentazione della domanda da parte dell’interessato. Ferma restando, tuttavia, la prescrittibilità degli aumenti stipendiali dovuti al maturare delle classi retributive secondo gli ordinari criteri previsti dalla legge.
Pertanto, per il diritto alla ricostruzione di carriera non vale la prescrizione di dieci anni. Ai fini economici, però, potranno essere liquidati esclusivamente gli arretrati stipendiali relativi al quinquennio antecedente all’emanazione dei decreti.
Approfondiamo il tema con l’aiuto del nostro esperto.
Ricostruzione di carriera e prescrizione
In premessa, si segnala che la domanda di riconoscimento dei servizi pre-ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, va presentata al Dirigente Scolastico della scuola di titolarità.
Con la Direttiva n. 14 del 22/12/2011, le Amministrazioni Pubbliche non possono più rilasciare certificazioni. Pertanto, l’uso delle “autocertificazioni” impone l’obbligo di controlli delle dichiarazioni sostitutive da parte della PA.
Per quanto concerne il tema della prescrizione, è opportuno fare una sintesi dei dettami di legge.
Innanzitutto, si evidenziano alcuni articoli del Codice Civile. Questi interessano il tema della prescrizione:
- art. 2934: “Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”;
- art. 2946: “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”;
- Art. 2948: “Si prescrivono in cinque anni…”.
Dall’analisi di quanto appena evidenziato, appare chiaro che occorre distinguere, per così dire, due “diverse prescrizioni”.
Una prima, in merito alla tempistica legata alla fase di presentazione dell’istanza.
Una seconda, circa la possibilità di percepire gli arretrati senza che questi possano andare in prescrizione.
Con il seguente esempio proviamo a fare chiarezza. Tenendo sempre conto di quando stabilito dagli articoli del Codice Civile, su:
- entro quando si può presentare la richiesta di ricostruzione di carriera.
- entro quando gli arretrati “cadranno” in prescrizione.
Es. personale docente:
- assunto a tempo indeterminato in data 01/09/2001;
- confermato in ruolo in data: 01/09/2002;
- presentata la domanda di ricostruzione di carriera in data: 01/09/2009.
Constatato l’inoltro della richiesta di ricostruzione di carriera entro i 10 anni dalla conferma in ruolo, la domanda può essere accettata – tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 2946 del Codice Civile.
Invece, eventuali assegni, a titolo di arretrati, verranno corrisposti dal 01/09/2004. Mentre “cadranno” in prescrizione quelli maturati dal 1/9/2002 al 31/08/2004. In considerazione di quanto disposto dall’art. 2948 del Codice Civile.
In merito alla prescrizione decennale, occorre chiarire che vi sono alcune sentenze / deliberazioni / ordinanze che difatti “smentiscono” il corretto “comportamento” delle Istituzioni Scolastiche.
Per esempio:
- Sentenza Tribunale di Macerata n. 126 6/2/2018. Riconosce al personale il diritto di vedersi riconosciuto il servizio non di ruolo. Ciò anche quando ha presentato la relativa istanza oltre dieci dal momento in sui è sorto il diritto;
- Deliberazione n. 4/2019 del 25/07/2019. Sancisce la non applicabilità della prescrizione decennale. Conferma inoltre la prescrizione quinquennale degli assegni;
- Ordinanza Corte di Cassazione n. 2232 del 30/01/2010.
MEF e prescrizione decennale
Con molta probabilità, tenuto conto dei continui ricorsi ma soprattutto dei continui pronunciamenti a favore, nel dicembre scorso il MEF si è pronunciato, tra l’altro, sulla questione della “prescrizione decennale”.
La circolare in oggetto è la n. 28 del 2 dicembre 2021, che stabilisce:
“… alla luce dell’orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia, ed in particolare delle recenti pronunce della Corte di Cassazione e della Corte dei conti, in sede di controllo, con le quali è stata sancita la non prescrittibilità del diritto alla ricostruzione della carriera sulla base dell’effettiva anzianità di servizio.
Ciò posto e preso atto del suddetto orientamento giurisprudenziale consolidato, si ritiene opportuno aggiornare le indicazioni già diramate con circolare n. 27 del 6 ottobre 2017, nel senso che il diritto alla ricostruzione di carriera, sulla base dell’effettiva anzianità di servizio, non soggiace alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’articolo 2946 del codice civile.
Pertanto, codeste Ragionerie territoriali dello Stato potranno dare corso ai provvedimenti di ricostruzione carriera, adottati dai Dirigenti scolastici su istanze degli interessati presentate anche oltre i dieci anni, apponendo il visto di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
Ovviamente, ai fini economici, potranno essere liquidati esclusivamente gli arretrati stipendiali relativi al quinquennio antecedente all’emanazione dei decreti – in assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale da parte dell’interessato – trovando applicazione il limite della prescrizione quinquennale di cui all’articolo 2948 del codice civile, come da indicazioni contenute nella menzionata circolare n. 27/2017”
In estrema sintesi. Il diritto a presentare istanza di ricostruzione di carriera, da parte del personale scolastico – ora – non va più in prescrizione, “sulla base dell’effettiva anzianità di servizio”.
Pertanto il personale della scuola può presentare domanda di ricostruzione di carriera anche dopo 10 anni dalla conferma in ruolo. Fermo restando valida la prescrizione quinquennale degli arretrati.
La stessa circolare n. 28/2021 del MEF, in riferimento alla prescrizione degli arretrati, cita oltre all’art. 2948 del Codice Civile anche la circolare MEF n. 27 del 6 ottobre 2017.
Ribadisce:
“Ciò posto, stante il termine prescrizionale quinquennale, come da consolidata giurisprudenza giuslavorista ed amministrativa (da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n.155/2013) e considerato che il procedimento di ricostruzione di carriera si attiva ad istanza di parte, è di tutta evidenza che, nell’ipotesi di mancata emissione del decreto di ricostruzione di carriera, occorre che l’interessato si attivi con ogni atto ed iniziativa utili ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, avvalendosi degli strumenti previsti dall’ordinamento giuridico avverso l’inerzia della P.A..
Viceversa, in assenza di atti interruttivi, si ritiene che l’interessato abbia diritto a percepire gli arretrati nei limiti dei soli cinque anni anteriori alla data di emanazione del decreto di inquadramento qualora l’ufficio preposto emani il decreto stesso tardivamente.
Ciò considerato, si conferma l’orientamento sin qui espresso dagli Uffici di controllo di
ammettere al pagamento, nell’ipotesi di tardiva emissione del decreto di ricostruzione di carriera e di mancato atto interruttivo del termine prescrizionale da parte dell’interessato, i soli arretrati relativi al quinquennio antecedente il decreto stesso.”
Questo passaggio mette in risalto un elemento molto interessante da non trascurare né per le istituzioni scolastiche né tantomeno per il personale della scuola.
Anche in caso di ritardo da parte della scuola, nella predisposizione e successiva trasmissione del decreto di ricostruzione di carriera alla locale RTS, per i dovuti controlli, gli eventuali arretrati oltre i cinque anni “cadranno” in prescrizione. Salvo che l’interessato non interrompa il decorso dei termini di prescrizione, presentando una formale richiesta alla scuola, “avverso l’inerzia della PA”.
Si segnala inoltre che, in caso in cui le segreterie scolastiche si trovassero dinanzi un caso simile da gestire, il portale SIDI, al momento, non contempla tra le sue opzioni operative la gestione degli arretrati prescritti. Pertanto occorre inserire “manualmente” nel testo del provvedimento di ricostruzione di carriera, una formula, come la seguente:
“Si precisa che ai sensi dell’art. 2948 del Codice Civile, dell’art. 2 della L. 428/1985 e tenuto conto della domanda di richiesta di ricostruzione di carriera presentata dall’interessato in data____, gli assegni a titolo di arretrati sono prescritti dal________ al_______ e i benefici economici decorrono dal _________”.
Ottimo contributo chiarificatore sull’argomento. Si vuole chiarire se gli stessi effetti “prescrizionali” si applicano anche a decreti dirigenziali sulle ricostruzioni di carriera vistati dalle RGS territoriali, dormienti per vari anni ,e , resi attivi anche oltre i dieci anni?.
In merito alla ricostruzione di carriera , vorrei sottolineare che e’ necessario che il servizio prestato venga registrato non solo al portale del SIDI
ma anche comunicato alla Raggioneria Territoriale dello Stato, poiche’ e essenziale i fini del computo degli emolumenti spettanti al lavoatore.