Articolo a cura della Dott.ssa Paola Perlini
Il Piano Scuola Estate 2022 torna dopo l’esperienza positiva dell’anno scorso.
Questa volta lo fa proponendo laboratori d’arte, musica, sport, scrittura creativa, giochi matematici. Vi saranno anche approfondimenti sull’ambiente, sul risparmio energetico ed educazione alla pace.
Il Piano, a un anno dall’esordio, è dedicato al recupero della socialità di studentesse e studenti.
Nel 2022 vuole proporsi come momento di costruzione dell’innovazione didattica, delle attività laboratoriali delle scuole, delle buone pratiche e degli esempi inclusivi. Il tutto viene realizzato ponendo l’accento sull’accoglienza delle ragazze e dei ragazzi in arrivo dall’Ucraina.
Quasi 300 milioni gli euro messi a disposizione delle scuole per tale progetto.
L’adesione alle attività estive è, per gli studenti e per le loro famiglie, volontaria, così come per il personale delle istituzioni scolastiche.
Per effettuare tutto ciò, lo stesso Ministero suggerisce di effettuare convenzioni con gli Enti del terzo settore, un ambito ancora poco conosciuto nelle scuole. Proprio per questo l’intervento vuole affrontare con un primo assaggio l’argomento.
In calce vi è poi anche la bozza di una ipotetica convenzione che l’Istituzione Scolastica potrà modificare a seconda dell’utilizzo che ne dovrà fare.
Gli Enti del terzo settore
Nella nota del M.I. dell’11 maggio scorso, è stato chiarito che il pacchetto di risorse disponibili per le scuole per il Piano Estate ammonta a oltre 280 milioni di euro:
- 179 milioni provengono dal PON per la scuola (risorse europee) – PON Socialità, Apprendimenti e Accoglienza;
- circa 99 milioni da fondi PON attraverso progetti già candidati e approvati dalle scuole;
- 2 milioni dal sostegno alla relazionalità per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del Cyberbullismo;
- circa 700mila euro sono infine stanziati per il coinvolgimento dei minori stranieri non accompagnati.
Ulteriori risorse derivano dalla possibilità di estendere e riorientare progetti già finanziati, entro settembre, attraverso collaborazioni con Associazioni, Fondazioni, Enti del Terzo settore.
Tra queste possono essere attivate le proposte all’interno di “RiGenerazione Scuola”.
Il piano, avviato dal Ministero, serve ad accompagnare le scuole nella transizione ecologica e culturale, nonché nelle attività nell’ambito dei Protocolli siglati dal MI con i Ministeri della Cultura e la Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport.
In questo intervento ci interessa fare chiarezza e definire il campo di intervento degli Enti del Terzo Settore.
Il Decreto Legislativo 117/2017 ha disciplinato in maniera dettagliata il mondo del terzo settore.
Ha delineato così un nuovo scenario organizzativo, gestionale, normativo e fiscale che farà da cornice agli enti del terzo settore. Logicamente dopo l’entrata in vigore completa della riforma.
L’art. 4 del d.lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore” definisce l’ente del Terzo settore quale ente privato che, senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale – fra quelle indicate all’art. 5 del Codice medesimo – in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Si tratta dunque di Enti che traducono concretamente i principi costituzionali contenuti:
- nell’art. 2 della Costituzione (La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo […] nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale);
- nell’art. 18 della Costituzione (I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale).
- nell’art. 118 della Costituzione che esprime il principio di sussidiarietà orizzontale (Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà).
La tabella di marcia per l’attuazione della riforma segue tre diverse velocità:
- le disposizioni contenute negli articoli riepilogati nell’articolo 104, comma 1 del d.lgs 117/2017 si applicano a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2017;
- le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del codice si applicheranno dopo l’avvenuta ricezione dell’autorizzazione da parte della Commissione europea;
- le altre disposizioni trovano applicazione solo successivamente all’operatività del Registro Unico Nazionale, che sta lentamente prendendo forma.
Quali sono gli Enti del terzo settore
Possono essere considerati Enti del terzo settore, secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del Decreto legislativo numero 177/2017, le seguenti realtà no profit:
- organizzazioni di volontariato;
- associazioni di promozione sociale;
- enti filantropici;
- imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il testo della riforma del terzo settore indica anche quali soggetti sono esclusi dalla definizione. In particolare, viene fatta menzione dei seguenti casi di esclusione:
- le amministrazioni pubbliche ex art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001;
- le formazioni e le associazioni politiche;
- i sindacati;
- le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
- le associazioni di datori di lavoro.
Gli enti religiosi civilmente riconosciuti sono ammessi unicamente se perseguono gli interessi generali, previa adozione di un regolamento coerente con la legislazione su cos’è il terzo settore.
Le diverse tipologie di associazioni
PRE RIFORMA ENTI DEL TERZO SETTORE | POST RIFORMA ENTI DEL TERZO SETTORE |
Associazione per sviluppo delle attività di natura artistica e di promozione della cultura all’interno della società | APS associazione di promozione sociale |
Associazioni di volontariato | ODV organizzazione di volontariato |
Associazione sportiva dilettantistica | Altri enti specificati nell’art. 4 del d. lgs. 117/2017 |
ONLUS Codificazione che permetteva agli enti no profit di ottenere particolari benefici dal punto di vista fiscale | Associazioni nate prima della riforma che non si adeguano alle novità |
Con la riforma del Terzo settore, dunque, la qualifica di ONLUS, abbreviazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, scompare.
Questa era stata introdotta dal Decreto legislativo numero 460/1997 che, negli anni, ha garantito agli enti che l’hanno ottenuta una serie di agevolazioni fiscali.
Con la Riforma ETS, la denominazione di ONLUS viene eliminata e le organizzazioni sono chiamate ad adeguare i loro statuti assumendo una nuova forma in linea con le novità introdotte.
Le organizzazioni che compaiono nell’Anagrafe delle ONLUS, infatti, sono chiamate a entrare a far parte del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, dopo aver adeguato lo statuto alle novità scegliendo una delle tre opzioni possibili:
- ODV, organizzazione di volontariato;
- APS, associazione di promozione sociale;
- altro ente tra quelli previsti dall’articolo 4 del d.lgs. 117/2017.
Gli enti del Terzo Settore già esistenti, dunque, in questo periodo transitorio si trovano di fronte a un bivio:
- passare al Terzo Settore, adeguando lo statuto e scegliendo una delle forme previste dalla riforma;
- restare un semplice ente non commerciale, rinunciando ai benefici fiscali per coloro che fanno parte del RUNTS.
I rapporti degli Enti del Terzo Settore con la Pubblica Amministrazione e le scuole
In ragione dei principi costituzionali sopra richiamati, il Codice del terzo settore all’art. 55 sancisce chiaramente l’obbligo delle pubbliche amministrazioni (incluse le istituzioni scolastiche) di coinvolgere quanto più possibile gli enti del terzo settore.
Nello specifico si prevede che: “In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”.
L’art. 56 prevede e disciplina lo strumento delle convenzioni: “Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Tali convenzioni devono essere finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.
Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguata attitudine. Il tutto è da valutarsi in riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione. Oggetto di valutazione è anche il riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari.
Registro Unico del Terzo Settore, che cos’è e come funziona
Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è il pilastro della riforma ETS.
Confluiscono in esso, infatti, tutti gli enti no profit tutelati dal legislatore e legittimati ad accedere ai benefici fiscali, sociali ed economici previsti dalla normativa.
A porre le basi per la sua operatività è il decreto ministeriale numero 106/2020.
All’articolo 7 infatti prevede che l’iscrizione nel RUNTS ha effetto “costitutivo relativamente all’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS”.
Le sezioni che comporranno il RUNTS sono state ricavate da quanto descritto nell’art. 46 del D. Lgs 117/2017:
- Organizzazioni di volontariato, a cui sono iscritte le ODV di cui agli articoli 32 e seguenti del Codice;
- Associazioni di promozione sociale, a cui sono iscritte le APS di cui agli articoli 35 e seguenti del Codice;
- Enti filantropici, a cui sono iscritti gli enti di cui agli articoli 37 e ss. del Codice;
- Imprese sociali, a cui sono iscritte le imprese di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
- Reti associative, a cui sono iscritti gli enti di cui all’articolo 41 del Codice;
- Società di mutuo soccorso, a cui sono iscritti gli enti di cui all’articolo 42 del Codice, costituiti ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e in possesso dei relativi requisiti, che non siano soggetti, ai sensi dell’articolo 44, comma 2 dello stesso Codice, all’obbligo di iscrizione nella sezione “imprese sociali” presso il Registro imprese. Per le società di mutuo soccorso soggette all’obbligo di iscrizione nella sezione speciale, la stessa soddisfa il requisito dell’iscrizione nella sezione del RUNTS di cui alla presente lettera;
- Altri enti del Terzo settore, a cui sono iscritti tutti gli enti del Terzo settore diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del presente comma.
- L’organizzazione amministrativa del RUNTS sarà distribuita su base nazionale e poi a cascata attraverso uffici regionali e provinciali, il registro conterrà informazioni omogenee e predefinite, riguardanti ogni associazione ad esso iscritta.
Un ente che ha intenzione di far parte del Terzo Settore e di utilizzare l’acronimo atto a configurare la propria identità di associazione deve risultare iscritto al RUNTS.
L’art. 7 del d.l 106/2020 continua poi sottolineando che “nei casi previsti dall’articolo 22, commi 1, 2 e 3 del Codice, l’iscrizione nel RUNTS ha altresì effetto costitutivo della personalità giuridica”.
L’art. 22 del d. lgs 117/2017 attesta che “le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del presente articolo”. Per tali enti quindi l’iscrizione al RUNTS ha effetti costitutivi anche relativamente all’acquisto della personalità giuridica.
Diverso è il caso di APS, ODV, enti filantropici, società di mutuo soccorso tenute ad iscriversi ad una rete associativa o rete associativa nazionale, per le imprese sociali, di Società di Mutuo Soccorso, che sono tenute all’iscrizione nel Registro imprese.
Mentre per quanto riguarda le qualifiche di associazione di promozione sociale (APS), di organizzazione di volontariato (ODV), di Ente filantropico, di Società di Mutuo Soccorso, esse non sono tenute all’iscrizione nell’apposita sezione “imprese sociali” del Registro imprese, né a quella di Rete associativa o di Rete associativa nazionale. Vedranno infatti riconosciuti i propri benefici grazie all’iscrizione in ciascuna delle apposite sezioni del RUNTS.
In ogni caso l’acronimo ETS e la locuzione “Ente del Terzo settore” dovranno essere utilizzati solamente dagli enti iscritti alla sezione di cui all’articolo 46 comma 1, lettera g) del Codice.
Per le imprese sociali, il requisito dell’iscrizione del Registro unico nazionale del Terzo settore è soddisfatto mediante l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese.
Nel Registro unico nazionale del Terzo settore devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni:
- la denominazione;
- la forma giuridica;
- la sede legale, con l’indicazione di eventuali sedi secondarie;
- la data di costituzione;
- l’oggetto dell’attività di interesse generale;
- il codice fiscale o la partita IVA;
- il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo;
- le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’ente;
- le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.
Concludiamo qui allegando una bozza di convenzione con Ente del terzo Settore.