Art. 30 c. 5 del D.I. n. 129/2018
Il Passaggio di consegne, da effettuarsi entro 60 giorni dalla assunzione dell’ufficio, presenta un solo punto debole, cioè la ricognizione materiale dei beni in consegna, che, come previsto dall’Art. 30 c. 5 del D.I. n. 129/2018, deve avvenire “in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto”.
In effetti riesce un pò difficile immaginare il passaggio di consegne come una sorta di cerimonia laica in cui i due DSGA, alla presenza di DS e Presidente del CdI, passano al setaccio tutti i beni dell’istituzione scolastica, riscontrandone l’esistenza, il valore e lo stato d’uso.
Nulla dice il nuovo regolamento in merito alla opportunità di organizzare un cordiale incontro PRIMA della stesura formale del Verbale. Preferibilmente all’inizio dell’anno scolastico, previsto dall’Art. 30 c. 5, e di procedere con un controllo a campione e sui beni di maggiore valore. In questa sede il DSGA uscente avrà modo di allargare il discorso ad altri temi importanti, come l’organizzazione della scuola, la situazione del bilancio e dei residui attivi e passivi. Nonché la disposizione dei laboratori e il trasferimento della giacenza residua del Fondo Economale delle minute spese, che richiede un piccolo verbale o almeno un’appendice a quello dell’inventario.
Allo scopo di prevenire inutili discussioni e diatribe, si sconsiglia il DSGA subentrante dal manifestare dubbi o proporre clausole irrituali come “accettazione con beneficio di inventario” o “salvo successiva verifica” e simili. É bene considerare che il consegnatario uscente ha sostanzialmente sempre ragione. In quanto può dichiarare e firmare che il 31/08/20xx esisteva la perfetta corrispondenza fra le scritture inventariali e la situazione di fatto (ad esempio, “prima di lasciare l’ufficio il consegnatario uscente ha verificato che tutti i beni inventariati siano esistenti e in perfetto stato di conservazione..”).
Cosa si può obiettare ? Comunque, non ci si deve preoccupare. Qualsiasi cosa dovesse mancare, nel momento in cui si riscontra e si verifica l’effettiva inesistenza di un bene, il nuovo consegnatario dovrà segnalare il fatto al DS. Quest’ultimo provvederà alla denuncia di furto/smarrimento. Oppure si potrà considerare che il bene non rinvenuto era inservibile all’uso didattico o obsoleta o danneggiato in modo irreparabile. In questo modo di potrà procedere alla conseguente cancellazione dall’Inventario.
Si propone un semplice, ma esaustivo schema di verbale, fornito dal sito www.liberodileo.it
Verbale di passaggio di consene fra D.S.G.A.