Nuovo codice dei Contratti Pubblici: l’imposta di bollo a carico dell’operatore economico e la responsabilità solidale delle stazioni appaltanti

Nuovo codice dei Contratti Pubblici: l'imposta di bollo a carico dell'operatore economico e la responsabilità solidale delle stazioni appaltanti

L’Avv. Alberico Sorrentino, in questo lavoro che proponiamo oggi si occupa di:
Nuovo Codice dei Contratti pubblici: l’imposta di bollo a carico dell’operatore economico e la responsabilità solidale delle stazioni appaltanti“.

Il Dlgs n. 36/2023 reca la disciplina degli appalti pubblici e rappresenta il Nuovo Codice dei Contratti.

Il c. 10 dell’art. 18 dispone che con «la tabella di cui all’allegato I.4 al codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 22/E del 28 luglio 2023 ha fornito chiarimenti riguardo alle nuove modalità di calcolo e versamento dell’Imposta di bollo, a seguito delle modifiche introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici, emanato con il Dlgs n. 36/2023, in adesione alle direttive Ue 2014/24 e 2014/23.

L’ambito applicativo delle nuove modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo, relativamente ai contratti pubblici regolati dal nuovo Codice, è uno degli aspetti trattati dalla circolare.

Con riferimento ai soggetti passivi dell’imposta, il c. 10 dell’art. 18 del Dlgs n. 36/2023 pone l’onere del versamento a carico dell’aggiudicatario. In forza dello stesso c. 10, con la tabella di cui all’allegato I.4 al Codice sono sostituite le sole «modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo» di cui al DPR n. 642/1972, il documento ritiene che debba restare ferma l’applicabilità del principio della solidarietà passiva nel pagamento del tributo e delle relative sanzioni, disciplinato dall’art. 22 dello stesso DPR.

Infine, laddove le stazioni appaltanti siano amministrazioni dello Stato, l’imposta di bollo è sempre a carico degli appaltatori.

L’art. 3 dell’allegato I.4 stabilisce che l’individuazione delle modalità di versamento coerentemente coi requisiti di digitalizzazione e semplificazione e al fine di ridurre gli oneri gestionali, avviene con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2023 stabilisce che l’imposta di bollo di cui all’art. 18, c. 10, del Dlgs n. 36/2023 «è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE)».

Viene previsto, inoltre, che ulteriori modalità di versamento «anche attraverso l’utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma di cui all’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (pagoPA)» possano essere definite con successivi provvedimenti del Direttore.

Con la risoluzione del 28 giugno 2023 sono, tra l’altro, istituiti dei codici tributo per il versamento dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve tramite il modello di versamento F24 ELIDE, al momento della stipula del contratto ,che l’Avv. Sorrentino puntualmente elenca.

  • “1573” denominato “Imposta di bollo sui contratti – art. 18, c. 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
  • “1574” denominato “Imposta di bollo sui contratti – Sanzione – art. 18, c. 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
  • “1575” denominato “Imposta di bollo sui contratti – Interessi – art. 18, c. 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”.

Ove il contratto sia stato rogato o autenticato da un notaio o altro p.u. e venga registrato con la procedura telematica (art. 3-bis, D.lgs. n. 463/1997) l’imposta di bollo è versata con le modalità telematiche previste dalla richiamata procedura, unitamente agli altri tributi dovuti, nella nuova misura stabilita dal Codice dei contratti pubblici.

Non è ammesso il versamento dell’imposta di bollo con modalità virtuale.

Decorrenza temporale

L’entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici decorre dal 1° aprile 2023, ma le disposizioni acquistano efficacia il 1° luglio 2023. Si prevede, inoltre, l’abrogazione del vecchio codice (D.lgs. n. 50/2016) a far data dal 1° luglio 2023.

Pertanto, le nuove disposizioni in materia di imposta di bollo acquistano efficacia dal 1° luglio 2023.

Inoltre, il c. 2 dell’art. 226, con una disposizione transitoria, stabilisce che la previgente disciplina (D.lgs. n. 50 del 2016) continua ad applicarsi con esclusivo riferimento ai procedimenti in corso, prevedendo che devono intendersi tali, tra gli altri:

  • le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia (ossia prima del 1° luglio 2023);
  • in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, al 1° luglio 2023, data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte.

L’art. 2 dell’allegato I.4 del Dlgs n. 36/2023 dispone che il pagamento dell’imposta di bollo sostitutiva è dovuto per tutti gli atti e i documenti riguardanti la «procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto», ovverosia per l’intera procedura unitariamente considerata.

Consegue che le disposizioni in materia di imposta di bollo trovano applicazione solo per i procedimenti avviati a far data dal 1° luglio 2023.

Presentazione a cura della Dott.ssa Paola Perlini.
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Contributo a cura dell’Avv. Alberico Sorrentino.

Nuovo Codice dei Contratti pubblici: l’imposta di bollo a carico dell’operatore economico e la responsabilità solidale delle stazioni appaltanti

L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 22/E del 28 luglio 2023 ha fornito chiarimenti riguardo alle nuove modalità di calcolo e versamento dell’Imposta di bollo, a seguito delle modifiche introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici, emanato con il Dlgs n. 36/2023, in adesione, tra l’altro, alle direttive Ue 2014/24 e 2014/23.

L’ambito applicativo delle nuove modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo, relativamente ai contratti pubblici regolati dal nuovo Codice, è uno degli aspetti trattati dalla circolare.

L’art 13 del Dlgs n. 36/2023 prevede che sono considerati “contratti di appalto” quei “ contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera l), dell’allegato I.1 del Dlgs n. 36/2023, per “operatore economico” si intende “qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica”.

Per “stazione appaltante” si intende invece “qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice”.

Definita la cornice applicativa a prevedere il versamento dell’Imposta di bollo è il nuovo art. 18, comma 10 Dlgs 36/2023 ai sensi del quale è posto a carico dell’appaltatore un versamento una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione del valore dello stesso.

La principale novità introdotta riguarda la modalità di determinazione dell’imposta di bollo, che ora si basa su un sistema a scaglioni crescenti in proporzione all’importo massimo previsto dal contratto, comprese eventuali opzioni o rinnovi.

Secondo la tabella A contenuta nell’allegato I.4 al Codice, cui si riferisce l’art. 18, comma 10, i valori dell’imposta di bollo si quantificano nel seguente modo:

  • 40 euro, per i contratti di importo maggiore o uguale a 40.000 e inferiore a 150.000 euro
  • 120 euro, per i contratti di importo maggiore o uguale a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro
  • 250 euro, per i contratti di importo maggiore o uguale a 1 milione e inferiore a 5 milioni di euro
  • 500 euro, per i contratti di importo maggiore o uguale 5 milioni e inferiore a 25 milioni di euro
  • mille euro, per i contratti di importo maggiore o uguale a 25 milioni di euro

Sono, invece, esenti i contratti di importo inferiore a 40.000 euro.

È la stessa circolare a chiarire che per “importo massimo previsto nel contratto”, si intende il corrispettivo complessivamente previsto nello stesso, al netto dell’imposta sul valore aggiunto compatibilmente con l’art. 14, comma 4, del Codice.

Viene anche precisato che, ai sensi dell’articolo 8 del Testo unico sul bollo (Dpr n. 642/1972), laddove le stazioni appaltanti siano amministrazioni dello Stato, l’imposta di bollo è sempre a carico degli appaltatori.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, considerato che nell’ambito degli appalti sono sostituite le sole “modalità di calcolo e versamento dell’Imposta di bollo” restano validi i principi generali e pertanto resta ferma l’applicabilità del principio della solidarietà passiva nel pagamento del tributo e delle relative sanzioni disciplinato dall’art. 22, del Dpr. n. 642/1972 a mente del quale “sono obbligati in solido per il pagamento dell’imposta e delle eventuali sanzioni amministrative:

  • tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;
  • tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell’art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall’origine senza prima farlo munire del bollo prescritto”.

Da ciò deriva la conclusione che la stazione appaltante in caso di mancato assolvimento da parte dell’aggiudicatario ha l’obbligo di regolarizzare il contratto ai fini del versamento del bollo entro 15 giorni dalla ricezione del contratto.

Il pagamento assolto al momento della stipula dall’aggiudicatario ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l’intera procedura, dalla selezione dell’operatore economico sino alla completa esecuzione del contratto, in sostituzione dell’imposta di bollo dovuta in forza del DPR n. 642 del 1972.

La circolare, infine, affronta la questione dell’ambito temporale di applicazione, specificando che la nuova disciplina in materia di imposta di bollo acquista efficacia dal 1° luglio 2023.

Infatti, il nuovo Codice dei contratti pubblici è entrato in vigore il 1° aprile 2023, ma l’efficacia delle sue disposizioni decorre solo dal 1° luglio 2023.

Tenuto conto della disposizione transitoria dell’articolo 226, comma 2, del Codice, la novella si applica esclusivamente ai procedimenti avviati dal 1° luglio 2023, mentre a quelli già in corso si continua ad applicare la disciplina previgente.

In sostanza, ai bandi e agli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente, quando sono pubblicati dopo il 1° luglio 2023, si applicano le nuove modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo.

Le stesse modalità valgono anche per le procedure senza pubblicazione di bandi o avvisi (affidamento diretto, procedura negoziata senza bando) e ai relativi contratti, per i quali siano stati inviate le richieste di offerta (o preventivo) in data successiva al 1° luglio 2023.

Quanto alle modalità di versamento, coerentemente con i principi di digitalizzazione e semplificazione e al fine di ridurre gli oneri gestionali l’imposta di bollo di cui all’art. 18, comma 10, è versata, con modalità telematiche, utilizzando il Modello “F24Elide”, secondo quanto previsto dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2023, Prot. n. 240013/2023.

Mentre con la Risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023 sono stati istituiti i seguenti codici tributo per il versamento al momento della stipula del contratto:

  • “1573” denominato “Imposta di bollo sui contratti – art. 18, comma 10, Dlgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
  • “1574” denominato “Imposta di bollo sui contratti – Sanzione – art. 18, comma 10, Dlgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
  • “1575” denominato “Imposta di bollo sui contratti – Interessi – art. 18, comma 10, Dlgs, 31 marzo 2023, n. 36”.

Pertanto, alla luce di quanto illustrato sarà compito delle Istituzioni scolastiche vigilare sull’adempimento dell’imposta da parte dell’operatore economico, richiedendo ricevuta del versamento effettuato.

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