DSGA: nota tecnica MIUR sottolinea la loro esclusione dal bonus premiale

I DSGA protestano evidenziando che inevitabilmente spetta loro l’area delle elevate professionalità (EP2)

I DSGA – Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi – continuano a far sentire la loro voce. Manifestano indignazione nei confronti dell’ennesima puntualizzazione da parte del MIUR (vedasi nota 7586 del 25/02/2022) tesa ad escludere il profilo dal “bonus valorizzazione del personale scolastico”. Bonus, che come si ricorderà, era stato previsto inizialmente (art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015) solo per il personale docente e successivamente fu esteso, in applicazione dell’art. 1 comma 249 della Legge n. 160 del 27/12/2019, a tutto il restante personale della scuola.

Un’estensione che, in un primo momento, aveva fatto ben sperare anche i DSGA. In quanto, di fatto e di diritto, tale figura professionale rientra nell’area D del personale ATA (CCNL 29/11/2007) del mondo Scuola.

Il tutto, però, si è di fatto complicato quando è intervenuto il CCNI. La cui ipotesi è stata sottoscritta tra Ministero dell’Istruzione e organizzazioni sindacali  il 31/08/2020, perché ha previsto, all’art. 2, che le risorse provenienti dall’art. 40, comma 4, lettera g. Dovevano essere utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall’art. 88 CCNL 29 novembre 2007. 

Se lo specifico riferimento all’articolo 88 sia stato l’appiglio intenzionalmente voluto per escludere il DSGA non si saprà mai, c’è di fatto che in primis il MIUR con la faq  n. 372 SIDI e poi in sede di contrattazione d’istituto diverse sigle sindacali hanno chiuso la possibilità del bonus unicamente a questo profilo professionale. Ciò considerando (a parere di molti impropriamente) le risorse della valorizzazione nel FIS e non nelle risorse aggiuntive del MOF.

Così, ne è derivata la motivazione stringente a supporto dell’esclusione. Questa ha visto anche numerosi DS uniformarsi in sede di contrattazione, considerando il fatto che l’art. 89 del CCNL prevede che: “Al personale DSGA possono essere corrisposti, fatto salvo quanto disposto dall’art. 88, comma 2, lett. j. Esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo di istituto”.

Insomma, stando a questa ristretta interpretazione, eccetto il DSGA, tutti gli altri nel mondo della  scuola hanno diritto al bonus: collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, docenti, ecc. 

Tuttavia, la logica restrittiva pone in essere un paradosso evidente: da una parte si sottolinea la peculiarità del profilo del DSGA evidenziandone che è una figura apicale nel mondo della scuola e che, stando al tenore delle riflessioni che ne sono scaturite, non potrebbe, così come accade al pari dei Dirigenti Scolastici, rientrare nel calderone dei compensi accessori previsti dal FIS, dall’altro però, pur riconoscendone questa peculiarità distintiva che trova un legame nell’alta professionalità (ricordiamo a tale riguardo che lo stesso Ministro Brunetta rispondendo all’interrogazione a risposta scritta (4-10794) l’ha riconosciuta) si fa fatica, e stranamente fanno fatica anche alcune firme sindacali, ad avviare il percorso che dovrebbe automaticamente portare il DSGA, anche a seguito della recente modifica dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, nell’area delle elevate professionalità (EP2).

Le ragioni di tutto ciò sfuggono ai DSGA che, sui social e rappresentati ufficialmente dai sindacati e movimenti di categoria, hanno estrinsecato il loro disappunto e posto in essere, anche, azioni di protesta. 

In rappresentanza dei DSGA, sia l’AIDA –Scuole che l’ANQUAP hanno, a posteriori della nota 7586 del 25/02/2022, immediatamente manifestato l’amarezza del profilo con delle note indirizzate al MIUR e ai vari Organi e Dipartimenti di riferimento.  

Il presiedente dell’ AIDA scuola Giuliana Sannito sottolinea: “Il contenuto della nota 7586 del 25/02/2022, che in maniera accattivante illustra nuove funzionalità SIDI relative alle procedure di gestione della Contrattazione di Istituto, in maniera subdola anticipa nuovi adempimenti che, in men che non si dica, si tradurranno in lavoro aggiuntivo in capo agli uffici amministrativi, ed quindi al DSGA, agevolando sicuramente solo il lavoro di altre figure (vedasi la compilazione della bozza del verbale Athena).

Ma, cosa certamente più grave, la nota approfitta dell’illustrazione delle novità operative per far passare una linea di pensiero nuovamente svilente nei confronti dei DSGA, operativamente sempre in prima linea, ma economicamente e professionalmente vessati dalle decisioni assunte nei propri confronti in assenza di confronti equilibrati a tutela del profilo”. 

Non meno duro nei toni è l’ANQUAP a commento della stessa nota. Infatti, il presiedente Giorgio Germani, evidenzia:

Trovo l’orientamento privo di fondamento giuridico: ciò che non esclude la legge e nemmeno la contrattazione collettiva, non può essere escluso da un orientamento ministeriale. È incredibile, peraltro, che in una nota ministeriale a valenza “tecnica”, si colga l’occasione per svilire i DSGA (ancora una volta!).

Constato con amarezza che per il Ministero dell’Istruzione i Direttori SGA sono sempre buoni per lavorare e svolgere tutti i compiti decentrati dal Ministero stesso e mai buoni per il corretto riconoscimento retributivo del loro lavoro. La invito formalmente a ritirare il passaggio così come presente nella nota citata, con riserva di azioni anche legali a tutela della categoria”.

Al di là degli orientamenti ciò che è certo è che i DSGA pretendono delle risposte. Manifestano di essere stanchi e di sentirsi vessati per le innumerevoli attività. Attività che, tra l’atro, richiedono alte competenze (giuridiche, contabili, fiscali, amministrative ed organizzative). A fronte di un ingiustificato atteggiamento ostativo nei confronti della giusta valorizzazione e considerazione del profilo nell’ambito della scuola. 

di Agata Scarafilo