La responsabilità dell’adempimento dell’obbligo scolastico. Nuove fattispecie ex art. 12 DL 15/09/2023 n.123

La responsabilità dell'adempimento dell'obbligo scolastico. Nuove fattispecie ex art. 12 DL 15/09/2023 n.123

L’articolo odierno del Dott. Leonardo Gesù approfondisce il tema del provvedimento presente in Gazzetta
Ufficiale, e cioè il decreto legge, n.123, del 15 settembre, noto come decreto Caivano, con all’interno le
misure urgenti di responsabilità dell’adempimento dell’obbligo scolastico e di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, già approvato dal governo lo scorso 7 settembre.

A livello prettamente educativo, si prevedono in generale specifici percorsi di reinserimento e rieducazione del minore autore di condotte criminose, ma anche importanti azioni nelle scuole più a rischio dispersione, la formazione ad hoc di docenti, che aumenteranno anche di numero, incentivi a chi rimane nella stessa sede scolastica per tre anni, pene fino a due anni di carcere per le famiglie che non mandano i figli a scuola, una “stretta” sulla fruizione di contenuti on line non adatti ai minori, l’ammonimento per i giovani tra i 12 e i 14 anni, più severità verso gli over 14.

Si rafforzano i meccanismi di controllo e verifica dell’adempimento dell’obbligo scolastico e si introduce una nuova fattispecie di reato per i casi di elusione.

Nell’ipotesi di dispersione assoluta (il minore mai iscritto a scuola nonostante l’ammonimento), si introduce la pena fino a due anni di reclusione;

nel caso di abbandono scolastico (il minore che, pur iscritto, faccia un numero di assenze tale da eludere l’obbligo scolastico), la pena prevista è fino ad un anno di reclusione.

Inoltre, i soggetti che violano l’obbligo perdono il diritto di percepire l’assegno di inclusione.

Si prevede, inoltre, l’obbligo, per i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica, di assicurare la disponibilità delle applicazioni di controllo parentale nell’ambito dei contratti di fornitura di tali servizi.

A regime, si prevede inoltre l’obbligo per i produttori di dispositivi di telefonia mobile (e simili) di assicurare l’installazione di default di tali applicazioni nei nuovi dispositivi immessi sul mercato.

Si prevedono oneri informativi in capo ai produttori di dispositivi, i quali sono tenuti ad informare l’utenza circa la possibilità e l’importanza di installare tali applicazioni, che dovranno essere gratuite.

Si introducono, inoltre, norme per favorire l’alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori, anche con campagne informative.

Queste e le altre norme presenti nel decreto e attentamente trattate dal Dott. Leonardo Gesù dovrebbero contrastare la dispersione scolastica, soprattutto nelle zone dove è maggiore, e tutelare i minori dalle insidie del digitale utilizzandolo invece per scopi positivi.

Presentazione a cura della Dott.ssa Paola Perlini.
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Contributo a cura del Dott. Leonardo Gesù.

Premessa

Giovedì 07 Settembre 2023 il Consiglio dei Ministri ha deliberato una serie di interventi confluiti nel D.L. 15.9.2023 n. 123 (pubblicato sulla G.U. n. 216 del 15/9/2023 ed entrato in vigore dal 16/9/2023), rubricato “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”.

Il DL 123/2023, cd Decreto Legge “Caivano”, rappresenta la prima, strutturata risposta al fenomeno preoccupante dei reati commessi, anche e soprattutto, da soggetti minorenni che hanno registrato una recente recrudescenza negli episodi criminosi nei confronti di una ragazza e di due bambine rispettivamente nei contesti territoriali di Palermo e della periferia di Napoli.

I suddetti accadimenti criminosi hanno mostrato, al di là dell’ignominioso impatto lesivo nei confronti delle vittime, anche un cruento riverbero “social”, quale aggravante ulteriore degli effetti dannosi a carico delle minorenni che hanno subito tale inaudita violenza.

La risposta legislativa dell’Esecutivo coinvolge i diversi profili del fenomeno criminoso, occupandosi:

  • del contrasto al disagio giovanile;
  • della lotta alla povertà educativa;
  • della repressione della violenza minorile;
  • della tutela della sicurezza dei minori in abito digitale.

Per ciò che riguarda i fenomeni della dispersione e dell’abbandono, incidenti sull’assolvimento dell’obbligo scolastico 1 , il DL “Caivano” introduce una nuova disciplina delle fattispecie lesive dell’elusione e dell’abbandono, inasprendo le relative sanzioni.

La verifica e il controllo dell’adempimento dell’obbligo scolastico nel DL 15 Settembre 2023, n.123 (cd Decreto Caivano).

Il DL 123/2023 all’Art. 12 rubricato “Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell’obbligo Scolastico” al comma 1 prevede: “Dopo l’articolo 570-bis del codice penale e’ inserito il seguente:

“Art. 570-ter (Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei minori) – Il responsabile dell’adempimento dell’obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell’articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore.

Nell’attuale ordinamento l’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.

I dieci anni dell’obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, fino al 18° anno di età o almeno sino al conseguimento di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

Art.114 – Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico

“1. Il sindaco ha l’obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura delle scuole, ai direttori didattici l’elenco dei fanciulli che per ragioni di età sono soggetti all’obbligo scolastico, con l’indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci.

O non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il responsabile dell’adempimento dell’obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell’articolo 114, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo scolastico, non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno”.

Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo prevede contestualmente l’abrogazione dell’art.731 del codice penale.

Il libro II, titolo IX, del Codice penale, nel cui contesto si colloca l’ art. 570-ter, prevede i cosiddetti delitti contro la famiglia, vale a dire i reati che offendono l’istituzione della famiglia e il vincolo che si crea tra familiari.

Le condotte criminis sanzionate nel titolo IX del c.p. differiscono in relazione al bene giuridico leso e in particolare nei casi di:

  1. delitti contro il matrimonio (artt. 556-563 c.p.);
  2. delitti contro la morale familiare artt. 564 – 565 c.p.);
  3. delitti contro lo stato di famiglia (artt. 566-569 c.p.);
  4. delitti contro l’assistenza familiare (artt. 570 – 574 c.p.).

Nell’ultima categoria rientrano i reati che in misura preminente vengono commessi all’interno della famiglia.

Il primo significativo elemento contenuto nel DL 123/2023 riguarda l’inasprimento delle sanzioni previste a carico del soggetto responsabile dell’adempimento dell’obbligo scolastico.

Il reato di inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei minori, precedentemente previsto come contravvenzione dall’art. 731 del Codice penale, è ora inserito nel nuovo art. 570-ter c.p., quale delitto contro l’assistenza familiare.

Giova precisare, altresì, che l’obbligo predetto 4 è a carico del soggetto titolare di autorità o:

  • iniziato l’anno scolastico, l’elenco degli obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli inadempienti.
  • l’elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell’autorità scolastica, affisso nell’albo pretorio per la durata di un mese.
  • trascorso il mese dell’affissione di cui al comma 3, il sindaco ammonisce la persona responsabile dell’adempimento invitandola ad ottemperare alla legge.

Ove essa non provi di procurare altrimenti l’istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana dall’ammonizione, il sindaco procede ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale.

Analoga procedura è adottata in caso di assenze ingiustificate durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo scolastico.

Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all’articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516 e all’articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989 n. 101”.

Articolo 731 c.p. – Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori: “Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli o di fargli impartire l’istruzione elementare è punito con l’ammenda fino a euro 30”.

Articolo abrogato dall’art.12 comma 3 del DL 15/9/2023, n.123

“Nell’attuale ordinamento l’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.

Dopo il primo ciclo, tale obbligo si completa con la frequenza dei primi due anni del secondo ciclo. I dieci anni dell’obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, che, come è noto, si estende, ai sensi del decreto legislativo n. 76/2005, fino al 18°.

Incarico della vigilanza sopra un minore di impartirgli o fargli impartire l’istruzione obbligatoria e implica anche l’obbligo di vigilare e controllare il minore per assicurarsi che questi si rechi realmente a scuola per ricevere l’istruzione.

La condotta lesiva, nell’ambito degli obblighi di assistenza familiare, si riferisce ad una condotta che a causa dell’omissione di una delle funzioni genitoriali-parentali, pone in pericolo il pieno ed equilibrato sviluppo del minore al fine di acquisire le competenze necessarie per l’esercizio dei diritti di cittadinanza.

Orbene, il regime sanzionatorio, introdotto con l’art.570-ter del c.p. (introdotto dall’art.12 comma 1 del DL 123/2023), prevede due distinte violazioni:

  1. “Il responsabile dell’adempimento dell’obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell’articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni”;
  2. “Il responsabile dell’adempimento dell’obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell’articolo 114, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo scolastico, non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno».

La condotta lesiva indicata al punto sub.1), in dispregio al preventivo ammonimento dell’autorità locale competente (il Sindaco), riguarda la fattispecie della dispersione assoluta, nei casi in cui il minore non risulti iscritto a scuola.

Diversamente, il delitto indicato al punto sub.2) si riferisce alla fattispecie relativa al minore iscritto che accumuli un numero di assenze tale da eludere l’obbligo scolastico.

Le due violazioni comportano, inoltre, la perdita del diritto all’Assegno di inclusione per il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell’obbligo.

Le nuove sanzioni confermano le medesime ipotesi di esclusione della responsabilità del soggetto obbligato, previste in precedenza dall’abrogato art.731 del c.p. e, precisamente:

  • l’assolvimento dell’obbligo di istruzione mediante la frequenza nelle scuole statali e paritarie, sia nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale, sia attraverso l’istruzione parentale;
  • i motivi di salute;
  • i gravi impedimenti;
  • la ripresa della frequenza scolastica entro una settimana dall’ammonizione del Sindaco.

Il nuovo impianto normativo, conferma la previgente disciplina relativa ai soggetti onerati della vigilanza sull’assolvimento dell’obbligo scolastico.

La normativa vigente in materia è definita dal combinato disposto di cui al Decreto ministeriale n. 489/2001, che riguarda le norme relative alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico, riprese poi dalla Legge n. 53/03 e dal Decreto legislativo n. 76/2005.

Anno di età o almeno sino al conseguimento di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età”.

Circolare MIUR n. 101/2010

D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76. Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53. Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 maggio 2005, n. 103.

Quest’ultimo presidio legislativo, all’art.5 comma 2, prevede che: “Alla vigilanza sull’adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all’articolo 3, così come previsto dal presente decreto, provvedono:

  • il comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;
  • il dirigente dell’istituzione scolastica o il responsabile dell’istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;
  • la provincia, attraverso i servizi per l’impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;
  • i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i giovani tenuti all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, nonché il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.

La declinazione dei doveri e delle responsabilità dei predetti soggetti è contenuta nell’art.2 commi 5 e 6 del D.M. 489/2001:

  1. il comma 5, dispone che nel corso dell’anno scolastico i Dirigenti scolastici sono tenuti a verificare periodicamente la frequenza degli studenti soggetti all’obbligo scolastico e ad effettuare i necessari riscontri delle cause giustificative delle eventuali assenze.
  2. Il successivo comma 6 prevede, per il caso di reiterate assenze ingiustificate durante il corso dell’anno scolastico, l’obbligo per i Dirigenti scolastici, sentiti i Consigli di classe, di assumere le iniziative più idonee al fine di contenere il fenomeno riscontrato e, quindi, di prevenire una possibile elusione dell’obbligo di istruzione.
  3. Il protrarsi delle assenze comporta, per gli stessi Dirigenti scolastici, l’obbligo di informare le autorità comunali per l’attivazione delle procedure specificate nel comma 4, articolo 2, del D.M. 489/2001 e nello specifica circostanza: “Le autorità comunali, deputate alla vigilanza, in caso di riscontrate inadempienze, provvedono con tempestività ad ammonire i responsabili dell’adempimento, invitandoli ad ottemperare alla legge. Dell’atto di ammonizione può essere data contestuale notizia ai centri di assistenza sociale, presenti sul territorio, per individuare le eventuali attività o iniziative che dovessero risultare più opportune per agevolare o realizzare le condizioni favorevoli per la frequenza della scuola dell’obbligo”.
  4. I comuni, entro la conclusione di ciascun anno scolastico, trasmettono all’Ufficio scolastico regionale i dati numerici, in termini quantitativi, dei casi di evasione dell’obbligo di istruzione, comunicati dalle istituzioni scolastiche del proprio territorio.
  5. Inoltre, entro il 30 agosto dello stesso anno l’Ufficio scolastico regionale provvede a fornire alla Regione e alla Provincia i dati raccolti. Successivamente, Comune, Regione, Provincia, Ufficio scolastico regionale, eventualmente d’intesa con altri enti pubblici o privati, formulano, entro il 30 settembre di ogni anno, un piano di prevenzione della dispersione scolastica (cfr. D.M. 489/2001 art.4 commi 1 e 2).

La struttura dell’obbligo di vigilanza prevede dunque l’azione sinergica di più soggetti, ciascuno nel rispetto del proprio ruolo e funzione, onerati al fine di assicurare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

Conclusioni

Il DL 123/2023 ha individuato, in tempi non eccessivamente distesi considerata la gravità dei recenti accadimenti, interventi e strumenti di prevenzione e tutela in favore di minori esposti ed in situazione di fragilità.

Preme rilevare però che la risposta normativa alle manifestate, gravi carenze del sistema sociale, valoriale e legale deve presupporre un approccio multidimensionale con riferimento ai fattoriscatenanti dei gravi episodi di violenza in danno dei minori.

Valga in senso coerente all’interesse del presente contributo quanto precisato dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza in premessa al lavoro d’indagine e ricerca sul fenomeno della dispersione scolastica:

“La dispersione scolastica, al di là della sua rappresentazione numerica, è un fenomeno complesso che coinvolge diverse dimensioni della vita sociale della persona di minore età e della comunità in cui vive:

dai servizi per la prima infanzia alla formazione professionale, dalle politiche sociali a quelle abitative e del lavoro.

I fattori connessi possono dipendere dalla disoccupazione, dalle situazioni di esclusione sociale e di povertà, ma non si possono escludere nemmeno quelle motivazioni riconducibili a disagi personali e/o familiari, difficoltà nell’apprendimento e, più in generale, il modo in cui il singolo studente reagisce al sistema scolastico.

Altre cause, da non sottovalutare, sono da attribuire a motivazioni individuali che possono spingere verso l’abbandono precoce degli studi e, fra queste, un peso notevole è attribuito ai disturbi d’ansia.

Questi studenti non sono disinteressati alla cultura e all’istruzione che, anzi, cercano di completare poi come autodidatti o iscrivendosi ai CPIA (Centri provinciali per l’istruzione degli adulti), ma semplicemente non ce la fanno a sostenere gli alti livelli di stress correlati all’ambiente scolastico.

Per tali motivi, le risposte al fenomeno non possono essere unidirezionali, ma molteplici e multidimensionali, rivolte alle politiche educative, sociali, del lavoro e della salute.

Quando gli studenti decidono di allontanarsi dal sistema scolastico e formativo di fatto si allontanano da un luogo “di protezione”, ma soprattutto vanno incontro a una mancanza, cioè alla mancanza di opportunità.

L’abbandono scolastico è da considerarsi un fenomeno molto preoccupante, perché riguarda la fascia di età giovanile: se i giovani lasciano prematuramente la scuola significa che corrono maggiori rischi di disoccupazione, povertà, esclusione sociale e devianza”.

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