Articolo a cura della Dott.ssa Agata Scarafilo.
DS FANNO PROPRIO UN MODELLO E I DSGA SI ORGANIZZANO CON ANIEF CONDIR PER RIMANDARLO AL MITTENTE
Sta creando non poche polemiche un modello di “Direttiva di massima” che molti Dirigenti Scolastici stanno facendo proprio non allo scopo di fornire, come previsto dalla legge, indicazioni di “massima” al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), ma per porre strategicamente in essere un fantomatico istituto di “delega” di responsabilità proprie.
All’art. 11 di questo modello creato ad hoc e diffuso ad ampio raggio sulle piattaforme social si legge:
“Nel caso di accertata inerzia, od omissione, nell’adempimento dei propri doveri istituzionali da parte del DSGA, il Dirigente Scolastico esercita il potere sostitutivo in attuazione di quanto stabilito nell’art. 17 comma 1 lettera D del D. Lgs 165/2001 n. 165. Eventuali ritardi ed errori dei pagamenti dovuti ad inerzia e/o negligenza del DSGA o al personale amministrativo saranno imputate esclusivamente al DSGA medesimo che ne risponderà personalmente e patrimonialmente”.
Un modello che esponenti del direttivo Anief ConDir hanno definito “vergognoso” invitando, attraverso la piattaforma social “Noi DSGA”, i Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi a rispedire al mittente questi provvedimenti illegittimi che, nei fatti, non fanno altro che avvalorare la tesi secondo la quale i DS delega, per quanto concerne la gestione amministrativa e contabile, tutto al Direttore ed agli Uffici di Segreteria (altrimenti ogni figura professionale si assumerebbe le proprie responsabilità).
Alberico Sorrentino, dirigente del gruppo Anief ConDir, evidenzia come dal punto di vista formale, la “Direttiva” è espressione di un “potere di indirizzo” che di regola si esercita nei confronti dei dirigenti e che risulta concettualmente e giuridicamente diverso rispetto al “potere gerarchico”. Tale forma meno stringente di gestione delle risorse umane è la logica conseguenza dell’autonomia professionale riconosciuta ai Dirigenti Scolastici, cui si chiede di conseguire risultati e non di dimostrare l’avvenuto adempimento di prescrizioni. Infatti, l’art. 21 del D. Lgs 165 del 2021 fa precipuo riferimento alle responsabilità “Dirigenziali” legandole al mancato raggiungimento degli obiettivi il cui accertamento avviene attraverso le risultanze del sistema di valutazione. Ne consegue che la conseguenza diretta e tipica dell’inadempimento nei confronti della “Direttiva” è l’insorgere della responsabilità dirigenziale grave, che può comportare la revoca addirittura dell’incarico.
Il D. Lgs 165 del 2001 fa sempre riferimento allo “status dirigenziale” proprio dei Dirigenti Scolastici e non già allo “status direttoriale” dei Direttori dei Servizi Generali Amministrativi.
Basterebbero le differenze stipendiali tra i due profili professionali per comprenderne la differenza anche in termini di responsabilità.
Il potere di direttiva nei confronti del DSGA trova il suo confine nell’ambito dell’organizzazione dei servizi (“sovrintende, con autonomia operativa, nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell’istituzione scolastica, coordinando il relativo personale” – art. 25 comma 5 del DLs 165/01).
“Il sistema scuola– afferma Alberico Sorrentino– va totalmente ripensato. La figura della persona sola al comando senza competenze manageriali (che la buona scuola gli ha affidato) sta distruggendo completamente la comunità educante”.
“Rappresentando – continua Sorrentino – i DSGA a livello nazionale sono a conoscenza di situazioni veramente tristi che in molti casi sfociano in veri e propri abusi (ed altri in reati)”.
Ovviamente vi è anche la piena consapevolezza che ci sono Dirigenti Scolastici collaborativi e che si impegnano nel quotidiano per tenere ancora vivo il senso più profondo dell’istruzione, ma è inconcepibile che proprio nella più importante agenzia educativa, quale è la Scuola, vi sia una visione distorta dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità.