La Dichiarazione dei Servizi

I docenti e gli ATA neo assunti con contratto a Tempo Indeterminato nella scuola statale devono adempiere ad alcune forme di “dichiarazione di rito”: in parte esse sono state già state rese (in autocertificazione) in occasione dell’inclusione nelle graduatorie, inoltre il DL 69/13 ha anche abolito l’obbligo della certificazione di idoneità all’impiego.

All’atto dell’assunzione a tempo indeterminato è comunque necessario provvedere ad una serie di adempimenti, alcuni obbligatori, altri legati alla situazione personale.

Per quanto riguarda la “Dichiarazione dei servizi” l’art. 145 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 prevede che “Il dipendente statale all’atto dell’assunzione in servizio è tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato, compreso il servizio militare o ad altri enti pubblici, nonché i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali di cui all’art. 13. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa. Il provvedimento che dispone la nomina a posto di ruolo negli impieghi statali deve contenere l’attestazione che il dipendente abbia reso la dichiarazione di cui al comma precedente; per gli insegnanti l’attestazione è fatta nel provvedimento di nomina a ordinario.”

Dalla norma quindi emerge con chiarezza che quando un dipendente pubblico viene assunto con “nomina a posto di ruolo”, ovvero con un contratto tempo indeterminato, il provvedimento che dispone la nomina deve contenere l’attestazione che il dipendente abbia reso la dichiarazione dei servizi

A decorrere dal 4 settembre 2017 la presentazione delle istanze avviene via web, mediante apposita procedura presente su POLIS Istanze on-line.

Il Ministero ha inserito l’apposita funzione accompagnata da una guida alla compilazione in formato PDF.

L’articolo di Pasquale Fraterno ci chiarisce gli aspetti di questo importante provvedimento necessario in tutte le carriere dei dipendenti della scuola. Allegata anche la guida alla compilazione dell’istanza molto utile per l’iter del procedimento.

Presentazione a cura della Dott.ssa Paola Perlini

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Articolo del Dott. Pasquale Fraterno

La Dichiarazione dei Servizi

Il Personale Docente e Ata all’atto della nomina in ruolo – dopo aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato – è tenuto alla presentazione delle seguenti categorie di documenti:

  • Documenti “Obbligatori”: documenti che dimostrano i requisiti per l’accesso all’impiego, definiti anche “documenti di rito” che attestano situazioni di carattere generale o situazioni specifiche;
  • Documenti “Facoltativi”: istanze da produrre per i propri interessi pensionistici, previdenziali e/o di carriera.

In merito alla presentazione delle suddette istanze, è opportuno segnalare quanto previsto dall’art. 15 Legge n. 183/2011, che prevede dall’a. sc. 2011/2012, la presentazione di autocertificazioni in sostituzione dei documenti attestanti le diverse situazioni:

“Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.”

La possibilità di utilizzare le “autocertificazioni”, ovviamente, impone un rigoroso controllo delle dichiarazioni sostitutive, da parte dell’amministrazione di appartenenza.

Tra i documenti “obbligatori”, rientrano i cosiddetti documenti di carattere “generale” e “specifici” o anche definiti documenti di “rito”, come per esempio:

  1. Titolo di studio e/o abilitazione all’insegnamento;
  2. Eventuali certificati di Servizio;

Ai sensi dell’art. 15 della L. 183/2011, così come precedentemente indicato, questi documenti devono essere prodotti come “autocertificazioni”.

  1. Dichiarazione dei Servizi.

Tra questi documenti, ad avviso dello scrivente, riveste una notevole importanza la “Dichiarazione dei Servizi”, che evidenzia i titoli di studio conseguiti e “fotografa” l’intera attività lavorativa svolta dal personale, prima di essere assunto a tempo indeterminato nel comparto scuola.

Di seguito si analizzano alcuni elementi interessanti:

“ll dipendente statale, all’atto dell’assunzione in servizio è tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato, compreso il servizio militare o ad altri enti pubblici, nonché i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali di cui all’art. 13. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa. Il provvedimento che dispone la nomina a posto di ruolo negli impieghi statali deve contenere l’attestazione che il dipendente abbia reso la dichiarazione di cui al comma precedente; per gli insegnanti l’attestazione è fatta nel provvedimento di nomina a ordinario. Sono ammesse dichiarazioni integrative nel termine perentorio di due anni dalla data della dichiarazione originaria; in caso di decesso del dipendente, la dichiarazione originaria può essere integrata dagli aventi causa. Il dipendente, inoltre, è tenuto a dichiarare i dati relativi al suo stato di famiglia, nonché le successive variazioni. La documentazione relativa alle dichiarazioni di cui ai commi precedenti, ove non sia prodotta dall’interessato, è acquisita d’ufficio. I servizi e i periodi non dichiarati ai sensi dei commi precedenti non possono essere valutati ai fini del trattamento di quiescenza.”;

  • Deve essere presentata anche se non si hanno servizi da indicare. In tal caso sarà compilata la parte dei dati anagrafici e quella dei titoli di studio;
  • Deve essere presentata entro 30 giorni dall’immissione in ruolo;
  • Può essere integrata entro 2 anni dalla presentazione;
  • I servizi e i periodi non dichiarati, così come previsto dal DPR 1092/1973 non possono essere riscattati/computati/ricongiunti;

Occorre indicare:

  • tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze:
  • Stato (compreso il servizio militare) – Enti Pubblici – Privati – Lavoro autonomo – Libero professionista;
  • eventuali periodi di assenze, aspettative e/o interruzioni dei periodi lavorativi.

La Dichiarazione dei Servizi va presentata secondo lo schema allegato alla Circolare Ministeriale prot. 13/1943 del 10/08/1999 (se presentata in modalità “cartacea”), e ha una triplice utilità:

  1. innanzitutto il personale adempie a un obbligo previsto da disposizioni normative;
  1. fornisce all’Amministrazione di appartenenza, tutti i dati necessari per disporre di una base dati informativa completa ed aggiornata, di tutti i titoli culturali/professionali e dei periodi di servizio prestati dal personale nel comparto scuola e non solo;
  2. consente di accelerare l’emissione dei provvedimenti di quiescenza e/o previdenza.

In merito alla modalità di presentazione della “Dichiarazione dei Servizi” si segnala che il MIUR ha previsto dal 2017 (dal 4 settembre 2017), la possibilità di presentazione della stessa per il tramite del portale di “Istanze on Line”.

Si chiarisce fin da subito che non si tratta di un obbligo, pertanto le scuole possono continuare a ricevere la Dichiarazione dei Servizi in modalità “cartacea”.

La nota MUR di riferimento è la prot. n. 17030 del 1/9/2017, che prevede quanto segue:  

“Inoltre con un’altra apposita funzione del citato portale (Dichiarazione dei Servizi), il docente potrà inviare l’elenco dei servizi utili…”

Si precisa, che la presentazione della “Dichiarazione dei Servizi” attraverso il portale di “Istanze on Line” è previsto non solo per i docenti, così come erroneamente indicato – “il docente potrà inviare”, ma anche per “il personale ATA”.

Considerato che anche la domanda di “Ricostruzione di Carriera” (dal 2018), la si può presentare attraverso il portale di “Istanze on Line”, l’auspicio è che sempre più soggetti utilizzino la citata piattaforma, nonostante alcune criticità ancora da risolvere.

Appare chiaro ed evidente che lo scopo dell’Amministrazione Centrale, che sta attuando da diversi anni attraverso l’utilizzo di piattaforme telematiche, è quello di creare per ogni dipendente della scuola, una banca dati che consenta di velocizzare e razionalizzare tutti gli adempimenti, tra questi, quelli della dichiarazione dei servizi, della ricostruzione della carriera, quelli legati all’adozione dei provvedimenti di quiescenza e previdenza ecc.

Importante chiarire, considerato il personale neo-immesso in ruolo e il personale in “mobilità” (per esempio il Collaboratore Scolastico che transita ad Assistente Amm.vo o il Docente della scuola Primaria che chiede il passaggio a Docente della scuola Secondaria), quando occorre presentare la “Dichiarazione dei Servizi”:

  • in caso di primo riconoscimento dei servizi:

La Dichiarazione dei servizi deve essere presentata secondo la tempistica e la modalità appena indicate e devono risultare di tutti i servizi pre-ruolo;

  • in caso di passaggio da infanzia a primaria – o passaggi nella secondaria o passaggi tra ATA:

Anche in questo caso, occorre presentare la dichiarazione dei servizi e devono risultare, però, solo i servizi prestati prima della nomina nel ruolo attuale.

Per quanto concerne l’attività della scuola di titolarità, ricevuta la dichiarazione dei servizi, per il tramite del portale di “Istanze on Line” ma anche nel caso di ricezione “brevi manu”, questa è tenuta al controllo e alla valutazione di quanto riportato per il tramite delle apposite funzionalità di SIDI – se la domanda è stata trasmessa attraverso “Istanze on Line”, oppure rapportarsi direttamente con il dipendente, laddove la dichiarazione dei servizi sia stata presentata in modalità “cartacea”.

In riferimento alla presentazione attraverso il portale di “Istanze on Line”, la scuola può:

  • valutare positivamente la dichiarazione.

L’utente riceve una mail all’indirizzo di posta elettronica registrato su Polis in cui gli viene comunicata l’approvazione della dichiarazione inoltrata;

  • richiedere ulteriori informazioni aggiuntive.

In questo secondo caso, l’utente riceve sempre una mail all’indirizzo di posta elettronica registrato su Polis, in cui la scuola richiede modifiche/integrazioni da apportare all’istanza. Una volta modificata e/o integrata, la domanda deve essere nuovamente inoltrata da parte dell’interessato.

In merito, occorre precisare, che la segreteria scolastica della scuola di titolarità, sia che la dichiarazione dei servizi sia stata presentata “brevi manu” sia per il tramite del portale di “Istanze on Line”, deve comunque alimentare la banca dati dei servizi pregressi del portale SIDI: Servizi SIDI – Fascicolo Personale Scuola – Gestione Giuridica – Gestione della Carriera – Gestione Servizi pregressi e Benefici.

Quest’ultima attività può risultare superflua, considerata la modalità di trasmissione telematica della dichiarazione dei servizi, invece rappresenta il presupposto dell’intero procedimento di “ricostruzione di carriera”.

L’auspicio è che nel futuro “prossimo”, i due sistemi coinvolti possano “dialogare” tra loro, in modo da consentire alla scuola di titolarità, una volta acquisita e valutata positivamente la dichiarazione dei servizi presentata in modalità telematica e le diverse scuole “interessate” dalla verifica e conferma dei servizi – di propria competenza -, di semplificare il procedimento che porterà alla definizione del Decreto di Ricostruzione di Carriera.

Per completezza di informazione, si segnalano quelli che sono i “Documenti non obbligatori/facoltativi” (ma utili):

  • la domanda di ricostruzione di carriera, da presentare da parte del personale della scuola dopo la conferma in ruolo ed entro i termini prescrittivi previsti dalla normativa;
  • eventuale domanda di computo / riscatto / ai fini della pensione del TFR/domanda di ricongiunzione ai sensi della L. 29/1979. La presentazione delle suddette istanze può avvenire in qualsiasi momento.

Il consiglio, in riferimento alla tempistica di presentazione delle domande di cui sopra, è che superato il periodo di prova, al massimo entro i primi anni dal ruolo, presentare le domande utili ai fini della ricostruzione di carriera ai fini previdenziale.

Si precisa che la dichiarazione dei servizi non deve essere confusa con l’istanza di richiesta di ricostruzione di carriera, in quanto:

  • la prima (dichiarazione dei servizi), come già detto rientra tra la categoria dei documenti obbligatori da presentare dopo l’immissione in ruolo ed entro 30 giorni;
  • la domanda di ricostruzione di carriera rientra tra i documenti non obbligatori ma utili, in quanto definisce la fascia stipendiale a seguito di valutazione dei servizi pre-ruolo.

Infine, per rimarcare, qualora ce ne fosse ancora bisogno, l’importanza della dichiarazione dei servizi, partendo da quanto previsto dalla Nota MIUR prot. 17030 del 1/9/2017, che, come precedentemente indicato, ha introdotto la possibilità di presentare anche la domanda di ricostruzione di carriera, attraverso l’apposito portale “Istanze on Line, si evidenzia che in fase di compilazione della medesima istanza, in modalità “telematica”, non vengono inseriti i servizi pre-ruolo per i quali si chiede la valutazione, ma viene prospettato all’utente l’opzione “ha già presentato dichiarazione dei servizi”.

Pertanto, da un’attenta analisi sembra che la dichiarazione dei servizi possa essere considerata un “allegato” alla domanda di ricostruzione di carriera che verrà presentata successivamente ovvero sia ad “uso ricostruzione di carriera”.

Si allega:

  • Guida presentazione dichiarazione dei servizi attraverso il portale “Istanze on Line”;
  • Modello di dichiarazione dei servizi.

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QUI il documento specifico per l’Istanza On Line
QUI il file Excel contenente il modello

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