L. 104/92: nuove regole, nuovo portale

L. 104/92: nuove regole, nuovo portale

Articolo a cura della dott.ssa Agata Scarafilo.

ABSTRACT: Cambia il portale Perla Pa per ottemperare alla rilevazione ex-lege 104/92. Il nuovo nell’applicativo “L104 2.0” sposa anche le novità previste dal D. Lgs. n. 105/2022 che ha attuato la direttiva UE n. 2019/1158. Non cambia, invece, la scadenza fissa al 31 marzo prevista dall’art. 24, comma 5 della L. 183/2010.

È stata dismessa la vecchia procedura che consentiva alle Pubbliche Amministrazioni di ottemperare alla rilevazione dei permessi ex-lege 104/92.

Così, la prossima rilevazione dei dati, afferenti l’anno 2023, dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso in nuovo applicativo “L104 2.0” che è collegato con l’indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Non cambia, invece, la scadenza, ordinariamente prevista per il 31 marzo dell’anno successivo (vedasi art. 24, comma 5 della Legge 4 novembre 2010, n. 183), entro cui bisognerà ottemperare alla rilevazione.

Pertanto, gli utenti già registrati sulla vecchia piattaforma dovranno effettuare una nuova registrazione al portale che si raggiunge sempre tramite la home del Dipartimento della Funzione Pubblica (PerlaPa).

Ci si dovrà registrare sia per il profilo “responsabile” che per il profilo “inseritore”, attraverso la sezione dedicata alla rilevazione.

Il nuovo portale sposa, altresì, le novità previste dal D. Lgs. n. 105/2022 che ha attuato la direttiva UE n. 2019/1158.

Ricordiamo che il D. Lgs 105/2022 ha:

  • eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento alla fruizione dei permessi disciplinati dall’art. 33, c. 3, Legge n. 104/1992. Ora, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne dei permessi in via alternativa tra loro;
  • modificato la disciplina del congedo parentale ordinario e del prolungamento del congedo parentale di cui agli artt. 33 e 34, D. Lgs. n. 151/2001;
  • introdotto il “convivente di fatto” tra i soggetti ai quali è concesso in via prioritaria il congedo straordinario (art. 42, c. 5, D. Lgs n. 151/2001).

Ha, inoltre, previsto che qualora tra i requisiti per il riconoscimento del diritto alla prestazione sia prevista la convivenza con il disabile a cui prestare assistenza, questa possa essere instaurata successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario.

Per inserire i permessi usufruiti dai dipendenti nel 2023 (così sarà anche nel prosieguo delle annualità successive) bisognerà accedere al pulsante “nuova rilevazione”.

Si ineriranno i permessi fruiti presso l’amministrazione in cui il dipendente presta servizio, mentre nel caso di dipendente in comando questo deve essere dichiarato in piattaforma dall’amministrazione presso cui è comandato.

Per accedere al servizio specifico della rilevazione L. 104/92 bisognerà, inoltre, entrare nella pagina PUA (Punto Unico di Accesso del Dipartimento della Funzione Pubblica) dove si potrà entrare nel nuovo sistema o attraverso le credenziali PUA o, in alternativa, attraverso i sistemi SPID, CIE o CNS.

Il PUA è il nuovo sistema di identificazione che consentirà di accedere da una sola porta di accesso all’applicativo Perla PA. Se non ci si è mai registrati al PUA, si potrà effettuare la registrazione ex novo.

Una volta registrati al PUA sarà possibile gestire il proprio profilo ed anche modificare la propria password.

Il sistema proporrà sei sezioni da implementare:

  1. dati Amministrazione ed anno di riferimento;
  2. dati del dipendente;
  3. scelta del permesso;
  4. agevolazioni finali;
  5. riepilogo dati.

La banca dati Legge 104/92 è stata istituita dall’art. 24 della Legge n. 183 del 2010 e contiene i dati relativi ai dipendenti pubblici che fruiscono dei permessi (fino a tre giorni/mese) per l’assistenza a persone disabili o per sé stessi (se disabili) secondo quanto previsto dall’art. 33 (commi 2 e 3) della legge n. 104 del 1992.

Attraverso il nuovo portale si potrà inserire un permesso, variarlo e comunicare tutti i dipendenti beneficiari di permessi ex-lege 104/92 (per sé stessi o per altri) ed anche se non hanno fruito di permessi nell’anno oggetto di rilevazione.

A tale riguardo, ricordiamo che il lavoratore disabile in situazione di gravità mantiene il diritto individuale di fruire per se stesso di 3 giorni mensili o dei riposi orari giornalieri ad essi alternativi, di cui all’art. 33, c. 6, Legge n. 104/1992.

Pertanto, con la nuova norma rimane ancora possibile la contemporanea fruizione, nello stesso mese di:

  • permessi di cui all’art. 33, c. 6, legge n. 104/1992 da parte del lavoratore disabile grave per se stesso;
  • permessi di cui all’art. 33, c. 3, legge 104/1992 da parte dei soggetti che prestano assistenza al disabile.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha comunicato che eventuali richieste di assistenza tecnica relative alla messa in esercizio del nuovo applicativo potranno essere inviate a perlapa@governo.it riportando all’inizio dell’oggetto “L104 2.0“.

4 pensieri su “L. 104/92: nuove regole, nuovo portale

  1. Sara Barone dice:

    Salve, può inviare il suo commento/quesito all’indirizzo di posta elettronica: scuola@psbconsulting.it
    Indicando: nome, cognome, numero di telefono e consenso al trattamento dei dati ai fini delle comunicazioni da parte di Scuola PSB Consulting.
    Se le fa piacere, può prendere parte al gruppo Telegram Scuola PSB Consulting per restare sempre aggiornato: https://t.me/scuolapsbc
    Invieremo la sua richiesta al nostro esperto e le risponderemo celermente.

    Cordialità.

  2. Concetta dice:

    Volevo sapere gentilmente dato che sono una docente scuola primaria, sto già usufruendo della precedenza di mia mamma se possibile avere anche il trasferimento interprovinciale?

  3. Sara Barone dice:

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