Green pass e scuola: la sentenza del Tar

Confermate le disposizioni del Ministero dell’Istruzione su Green Pass, personale scolastico, smart-working ed esenzioni

Il Ministero dell’Istruzione obbliga il personale scolastico di munirsi di Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro e poter svolgere le proprie mansioni. Il Tar del Lazio lo conferma con l’ordinanza n. 5705 del 2021.

Il Green Pass non è un obbligo di vaccinazione, parola del Tar

La questione di legittimità era sollevata da un ricorrente per contestare la normativa che limita l’accesso alle strutture scolastiche al solo personale munito di certificazione verde.

Il Tar del Lazio ha però confermato gli atti ministeriali che riguardano l’obbligo di esibire la certificazione. Anche per accedere al luogo di lavoro e per svolgere le mansioni assegnate.

I giudici confermano quindi la linea del Ministero. La richiesta di  mostrare il Green Pass non implica automaticamente la volontà di obbligare i soggetti a vaccinarsi. Quindi niente obbligo per ora, ma resta indispensabile provvedere all’ottenimento di un documento che certifichi la vaccinazione, l’avvenuta guarigione o la negatività al tampone.

Tamponi, ecco a chi spetta l’esenzione

Confermate anche le precedenti disposizioni che riguardano i tamponi e i costi a loro associati. Il Tar ribadisce infatti che il costo del test molecolare e antigenico sarà a carico dal Ministero solo in caso di personale esentato dalla vaccinazione, o affetto da altre patologie o considerato soggetto fragile.

Il Tribunale Amministrativo Regionale, già lo scorso settembre, si è espresso in termini di legittimità nei confronti della questione, ha ribadito, infatti, che i docenti sprovvisti di Green Pass sono sospesi dal lavoro, senza retribuzione.

Smart-working, l’ok solo per soggetti fragili

Come riportato dal Ministero, il diritto allo smart-working è previsto ad ora e fino a nuove disposizioni, solo “per i lavoratori c.d. fragili”, appartenenti quindi a categorie riconosciute come esenti dalla somministrazione poiché affette da altre patologie per le quali è sconsigliato associare il vaccino anti-Covid.

Si sottolinea quindi che il personale scolastico che non presenta valida certificazione “non ha diritto di svolgere la propria prestazione in modalità agile”, poiché quest’ultima è regolata esclusivamente dal dirigente scolastico ai sensi dell’art. 263, del decreto-legge n. 34/2020.

La necessità di assicurare i servizi in presenza

Inoltre, dal 15 ottobre scorso è in vigore la nuova disposizione che prevede il ritorno in presenza dei dipendenti della Pubblica Amministrazione. La specifica in esame è contenuta nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021.

La conferma della legittimità di queste regole varate dal Ministero risiede nella consapevolezza dei giudici circa la necessità di “assicurare il regolare svolgimento dell’essenziale servizio pubblico della scuola, in presenza“.