Articolo e introduzione a cura della Dott.ssa Paola Perlini
Con questo articolo inizia l’approfondimento sulle varie tipologie di Assenze e ferie del personale docente e ATA.
Ci occupiamo in questa prima fase delle Ferie del personale Docente e ATA sia a tempo indeterminato che determinato.
Le ferie sono un diritto irrinunciabile e costituzionalmente tutelato perché la finalità della loro fruizione è quella di consentire il recupero delle energie psico-fisiche e la tutela della salute del lavoratore.
La definizione della tempistica delle ferie, per il personale docente, è contenuta nel Piano annuale delle attività, deliberato dal Collegio dei Docenti all’inizio dell’anno scolastico. In questo documento vengono deliberati tutti gli impegni di natura collegiale e individuale dei docenti. Il restante periodo e soprattutto i mesi di luglio e agosto sono disponibili per usufruire delle ferie.
Per il personale ATA il piano ferie viene strutturato in base alle esigenze presenti nel Piano di lavoro ATA. Il DSGA deve predisporlo all’inizio dell’anno scolastico ai sensi degli artt. 51 e 53 del CCNL 29/11/2007 e dell’art. 41 del CCNL del 19/4/2018.
La richiesta di ferie va presentata al Dirigente Scolastico, che può rifiutarla solo a fronte di indifferibili esigenze di servizio che vanno adeguatamente motivate.
L’articolo prende in esame sia le modalità di calcolo delle ferie del personale a tempo determinato sia la possibilità per questo di monetizzarle, nonché altri casi particolari relativi alla gestione di questo importante istituto Contrattuale.
Completano l’articolo una serie di risposte a numerose faq pubblicate sia dall’amministrazione che dall’Aran che concorrono a fare chiarezza sulle tante casistiche legate alla fruizione delle ferie.
Ferie del personale docente e ATA
Le ferie del personale docente e ATA della scuola sono disciplinate da 2 articoli. Il 13 per il personale a tempo indeterminato e il 19 per quello a tempo determinato, del CCNL di comparto del 29/11/2007.
Tali contenuti sono stati ribaditi nel contratto attualmente vigente del 19/4/2018.
Esse sono un diritto irrinunciabile e costituzionalmente tutelato. La finalità della loro fruizione è quella di consentire il recupero delle energie psico-fisiche, la tutela della salute e lo sviluppo della personalità del lavoratore.
Condizione basilare per definire quando poter usufruire delle ferie per il personale docente è la definizione del Piano annuale delle attività, deliberato dal Collegio dei Docenti all’inizio dell’anno scolastico e poi successivamente, se necessario, modificato.
Nel piano delle attività vengono deliberati tutti gli impegni di natura collegiale e individuale dei docenti. Così il restante periodo e soprattutto i mesi di luglio e agosto sono disponibili per usufruire delle ferie.
Del piano si dà informazione alle OO.SS. e cioè alle RSU della scuola.
Anche per il personale ATA il piano ferie viene strutturato in base alle esigenze presenti nel Piano di lavoro ATA. Il DSGA deve predisporlo all’inizio dell’anno scolastico ai sensi degli artt. 51 e 53 del CCNL 29/11/2007 e dell’art. 41 del CCNL del 19/4/2018. Il Dirigente Scolastico dovrà adottarlo.
La regolare attuazione del piano è comunque affidata al DSGA che coordina il personale ATA posto alle sue dirette dipendenze.
L’art. 13 comma 11 prevede che il personale ha diritto a fruire delle ferie, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche in maniera frazionata, assicurando comunque la fruizione di almeno 15 giorni consecutivi nel periodo 1°luglio -31 agosto. Nel rispetto dei turni prestabiliti nell’ambito del piano delle attività predisposto all’inizio dell’anno dal DSGA.
La richiesta di ferie, sia per quanto riguarda il personale docente che Ata, va presentata al Dirigente Scolastico. Tale richiesta non può tuttavia essere rifiutata, se non a fronte di indifferibili esigenze di servizio, che vanno adeguatamente motivate.
Le ferie, infatti, sono un diritto soggettivo irrinunciabile del dipendente, che esula dalla discrezionalità del dirigente.
Per quanto riguarda la programmazione di eventuali attività che coinvolgano i docenti e il personale Ata nei periodi precedenti al 1° settembre, si ritiene che essa debba essere deliberata dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto al momento dell’adozione del piano annuale delle attività. In relazione a quest’ultimo, le modalità di utilizzazione del personale docente e Ata sono materia di confronto (artt. 6 e 22 CCNL Istruzione 2016- 2018).
Successivamente all’adozione del piano delle attività, eventuali modifiche significative dello stesso, decise dagli organi collegiali in corso d’anno scolastico, possono essere adottate solo previa informazione della rappresentanza sindacale. Art. 28 comma 4 CCNL Istruzione 2006-2009; per l’ipotesi in cui le modifiche riguardino il personale Ata, occorrerebbe inoltre la convocazione della riunione di tale personale ai sensi dell’art. 41 comma 3 CCNL Istruzione 2016-18.
Quanto sopra detto si ritiene sia valido per l’adozione e l’affidamento del Piano Estate 2022.
La trattazione del presente argomento, di grande importanza in questo periodo, per essere sintetica e semplificata sarà prima esposta prendendo in esame il personale docente e ATA a tempo indeterminato e poi lo stesso personale con incarico a tempo determinato.
Personale docente a tempo indeterminato
La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi per anno scolastico dopo tre anni di servizio a qualunque titolo prestato, mentre è di 30 giorni per i primi tre anni di servizio. In sostituzione delle festività soppresse, L 957/1972, sono attribuite 4 giornate di riposo da fruire nel corso dell’anno scolastico a cui si riferiscono. La ricorrenza del Santo Patrono della località sede di servizio è considerata giorno festivo, purché ricadente in giorno lavorativo.
Il personale docente di tutti i gradi di istruzione può richiedere di fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, definiti dai calendari scolastici regionali. Fatta esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
In sintesi:
– dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni;
– durante il periodo di sospensione delle lezioni per la pausa natalizia e pasquale;
– durante una eventuale sospensione delle lezioni per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;
– dal giorno dopo il termine delle lezioni stabilito dal calendario scolastico regionale fino al 30 giugno ad esclusione dei giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento;
– dal 1° luglio al 31 agosto (solo per i docenti assunti a tempo indeterminato o con contratto al 31/8).
Durante il normale periodo di svolgimento delle lezioni, i docenti assunti a tempo indeterminato possono fruire di 6 gg. ferie (del totale spettante annualmente), che sono subordinati alla possibilità di sostituire il docente, che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi. CIò vale anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti.
Solo per i docenti assunti a tempo indeterminato, i 6 giorni di ferie a disposizione durante le attività didattiche possono essere aggiunti, in alternativa, ai 3 giorni di permesso per motivi personali o familiari, previsti dall’art. 15 comma 2 del CCNL del 29.11.2007, e fruiti alle stesse condizioni e con le stesse modalità.
Tipologie di assenza che non riducono il periodo di ferie spettante (art. 13 comma 14 CCNL 29.11.2007)
Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite. Anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico (es. i periodi di malattia retribuiti anche al 90% o al 50% o i congedi parentali retribuiti al 30%).
Per il solo personale in regime di part time verticale, il calcolo dei giorni di ferie deve tenere conto del numero dei giorni lavorativi (non delle ore settimanali).
– Es. personale in part time verticale 3 giorni a settimana: 3 : 6 = x : 32 ovvero x = 16 gg. di ferie.
Personale docente a tempo determinato (art. 19 del CCNL del 2006/2009)
Per il personale docente a tempo determinato si applicano, in via generale, le norme previste per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con alcune specifiche precisazioni. Il supplente matura il diritto alle ferie proporzionalmente ai giorni di servizio prestati nel corso dell’anno scolastico.
Può godere delle ferie su sua richiesta durante i periodi di sospensione delle lezioni.
Analogamente al personale docente assunto a tempo indeterminato, le ferie devono essere fruite dal personale docente precario nei periodi di sospensione delle lezioni (art.13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009).
Il Decreto Legge 95/2012, all’art.5 al comma 8 (convertito con modifiche ed integrazioni nella L.135/2012 – c.d. “spending review”) ha introdotto il divieto di monetizzazione delle ferie, per tutto il personale delle Pubbliche Amministrazioni (quindi, anche per il personale scolastico).
Successivamente, l’art. 1, commi 54 – 55 – 56 Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) è nuovamente intervenuto sulla questione. In particolare, il comma 55, intervenendo sulle disposizioni previste dalla spending review, dispone che “il divieto di monetizzazione non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto, fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche. Limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Personale ATA a tempo indeterminato
Per il personale ATA assunto a tempo indeterminato, il CCNL all’art.1, comma 11 dispone che: “Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.” Inoltre, ai sensi dell’art.10 del CCNL 2006/09 “In caso di particolari esigenze di servizio, ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale A.T.A. di norma, non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA”.
Per il personale ATA che presta servizio su 5 giorni. Il sesto giorno è considerato lavorativo ai fini del calcolo delle ferie.
Inoltre, ai sensi dell’art. 54 del CCNL del 29.11.2007 e nel rispetto della contrattazione integrativa di istituto:
– Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo. Compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche. Sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica.
– Le predette giornate di riposo non possono essere cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento. Devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell’istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere retribuite. Anche per il personale ATA, il periodo di fruizione delle ferie non può subire limitazioni di sorta. Eventuali modifiche del Piano delle Attività devono prevedere la riconvocazione del personale ai sensi dell’art. 41 comma 3 del CCNL 2016/18 e la successiva informazione alla RSU di scuola e alle Organizzazioni Sindacali provinciali.
Personale ATA a tempo determinato (art.19 CCNL 2006/2009)
Per il personale con contratto a tempo determinato, le ferie sono proporzionali al periodo di lavoro prestato. Come già in precedenza riportato, il Decreto Legge 95/2012, all’art. 5 comma 8 (convertito con modifiche ed integrazioni nella L 135/2012 – c.d. “spending review”) ha introdotto il divieto di monetizzazione delle ferie per tutto il personale delle Pubbliche Amministrazioni. Ricordiamo, ancora, che l’art. 1, al comma 55 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) dispone che “il divieto di monetizzazione non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Il personale ATA assunto a tempo determinato con supplenza al 30/06 o al 31/08 è tenuto a chiedere la fruizione delle ferie. In alternativa, esiste il fondato rischio della mancata monetizzazione delle ferie non fruite in un periodo in cui il personale stesso avrebbe legittimamente potuto richiederle.
Il personale in part-time orizzontale ha diritto a un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari al personale a tempo pieno. Il personale in part-time verticale a un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno.
Calcolo delle Ferie dei supplenti
Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato (art. 19/2 del CCNL 29.11.2007).
Va quindi effettuata la proporzione: 360 : 30/32 = n. dei giorni di servizio : x
Esempio: il docente fino al terzo anno di servizio che ha prestato 82 giorni di supplenza ha diritto a 7 giorni di ferie (x = 30 per 82 diviso 360).
Le ferie vanno calcolate in riferimento al totale dei giorni inclusi nel contratto, quindi non in base all’orario di servizio settimanale. Non rientrano nel computo i giorni non retribuiti come i permessi per motivi personali.
Monetizzazione delle ferie
Legge n. 228/2012 e dichiarazione congiunta n. 1 CCNL 2016/18
Per tutto il personale, il pagamento sostitutivo delle ferie non godute può avvenire solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente. Di qui le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.
Per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o al 30/6.
Il pagamento sostitutivo delle ferie non godute dai supplenti può avvenire nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale, ricadenti nell’arco temporale della supplenza. Ciò a prescindere che il dipendente le abbia richieste e fruite o meno ovvero che il Dirigente Scolastico gliele abbia o no formalmente concesse.
Ferie per chi è di ruolo e svolge un incarico a tempo determinato (Artt. 36 e 59 del CCNL 2006-09)
Ai sensi degli artt. 36 e 59 del CCNL 2006-09:
– Il personale docente con contratto a tempo indeterminato può accettare (per una durata non inferiore a un anno scolastico e nell’ambito del comparto scuola) contratti di lavoro a tempo determinato, in un diverso ordine o grado di istruzione, o per altra classe di concorso. Mantenendo per complessivi 3 anni la titolarità della sede.
– Il personale ATA con contratto a tempo indeterminato può accettare (per una durata non inferiore ad un anno scolastico e nell’ambito del comparto scuola) contratti di lavoro a tempo determinato, mantenendo per complessivi 3 anni la titolarità della sede.
I docenti e personale ATA che presta servizio in altra classe di concorso o ordine di scuola o, nel caso degli ATA, in altro profilo o in qualità di docente al 31 agosto o al 30 giugno (ex artt. 36 e 59) assume lo status previsto per il supplente, anche per i congedi e la retribuzione.
Per ciò che riguarda la fruizione delle ferie:
– Nel primo caso, ovvero contratto al 31 agosto, godrà delle ferie con le stesse modalità e gli stessi criteri del personale assunto a tempo indeterminato;
– Nel secondo caso, ovvero contratto al 30 giugno, fruirà delle ferie al rientro nella sede di titolarità al termine del contratto a tempo determinato.
Nei casi di contratti fino al 30/6, il lavoratore presenta l’istanza di ferie alla scuola di titolarità. Per stabilire quanti giorni spettano occorre sapere quanti ne ha eventualmente utilizzati nel corso del primo contratto e sottrarli ai 32 – se il richiedente è in servizio da almeno tre anni – o ai 30 per periodi inferiori.
Pertanto, per tale personale:
– non è possibile attivare un provvedimento di liquidazione del compenso sostitutivo per le ferie maturate e non fruite.;
– non è possibile calcolare i giorni di ferie spettanti sottraendo i periodi di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale, cadenti nell’arco temporale della supplenza. Ciò a prescindere che il dipendente le abbia chieste e fruite, o meno ovvero che il Dirigente Scolastico gliele abbia o no formalmente concesse. Così come si fa per tutti i supplenti a tempo determinato con contratto al 30/6.
Ciò perché il personale destinatario dell’art. 36 e 59 rientra nella sede di titolarità al termine del contratto a tempo determinato e non cessa il rapporto di lavoro.
In conclusione, così come precisato anche dall’ARAN – SCU_014_Orientamenti applicativi – la fruizione delle ferie maturate e non godute dovrebbe essere favorita al rientro nella sede di titolarità.
Per completare la trattazione si allegano numerosi quesiti e relative risposte pubblicati dall’Amministrazione e dell’Aran.
FAQ
Alla luce dell’art. 14 del CCNL del 29.11.2007, un docente a tempo indeterminato può usufruire di un giorno di festività soppressa relativo all’anno scolastico precedente?
In via preliminare, questa Agenzia ritiene opportuno rilevare che la legge n.937/1977, così come modificata dall’art. 1, comma 24 della legge n. 148/2011, sancisce l’attribuzione delle quattro giornate di riposo (ex festività soppresse) a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
L’art. 14, comma 2, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola stabilisce la diversa fruizione delle giornate di festività soppressa a seconda del soggetto richiedente, personale docente o personale ATA. In particolare, la norma prevede che tali festività devono essere fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono. Si precisa che, per il personale docente, l’arco temporale di godimento della giornata di festività soppressa deve essere ricompreso tra il termine delle lezioni e degli esami e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. Ovvero all’interno dei periodi di sospensione delle lezioni.
Pertanto, a parere di questa Agenzia, l’espressione “anno scolastico cui si riferiscono”, adoperata dal comma 2 dell’art. 14 sopra citato, esclude qualsiasi traslazione dell’utilizzo della giornata di festività soppressa all’anno scolastico successivo.
Nel caso di settimana corta effettuata dall’istituzione scolastica, come deve essere considerata la festività ricadente nella giornata di sabato?
La scelta della settimana corta per le istituzioni scolastiche rientra nelle prerogative del POF, Piano dell’Offerta formativa, che è il documento di identità culturale e progettuale della scuola .
Tale piano esplicita la progettazione curriculare, extracurriculare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, come delineato dal D.P.R. n. 275/1999.
Ne consegue che la festività ricadente nella giornata del sabato non assume alcun rilievo ai fini dell’orario di lavoro adottato dall’istituzione scolastica.
Come si calcolano i giorni di ferie per il personale ATA a tempo indeterminato e con orario di servizio su 5 giorni settimanali?
Le ferie del personale ATA vengono regolate dal CCNL 29.11.2007. All’articolo 13, comma 5 in cui viene specificato che nel caso in cui il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di lavoro. Il sesto è considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie. In questo modo, è irrilevante per il calcolo delle ferie che la settimana lavorativa di 36 ore sia articolata su cinque o sei giorni.
Ferma rimanendo la regola che se il personale ATA è stato assunto da meno di 3 anni ha diritto a 30 giorni di ferie all’anno. Questi diventano 32, dopo tre anni di contratto.
A quante ferie hanno diritto i dipendenti a tempo determinato passato il triennio?
Questa Agenzia ritiene utile chiarire che la dizione di cui all’art. 13, comma 4, del CCNL del comparto scuola del 29.11.2007 fa presumere che dopo un triennio di servizio prestato, anche a tempo determinato, i dipendenti hanno diritti a 32 giorni di ferie.
L’istituto scolastico, presso il quale il personale ATA è in assegnazione provvisoria, è tenuto a far fruire le ferie da questi già maturate e non godute presso la scuola di titolarità?
L’art. 13, comma 10, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, prevede espressamente che: in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica. In analoga situazione, il personale ATA fruirà delle ferie non godute non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
Pertanto, in generale, l’assistente amministrativo può fruire delle ferie maturate nell’anno precedente entro il 30 aprile dell’anno successivo.
In proposito, però, sembra utile evidenziare che la mancata fruizione delle ferie per motivi di servizio, entro i termini contrattualmente previsti, deve rappresentare un fatto eccezionale in quanto il diritto alle ferie viene qualificato, nell’ambito del nostro ordinamento giuridico ( in primo luogo dall’art. 36 della Costituzione) come un diritto irrinunciabile per il lavoratore.
Pertanto, in via ordinaria, l’amministrazione è tenuta ad assicurare il godimento delle ferie ai propri dipendenti, nel rispetto delle scadenze previste dal contratto, attraverso la predisposizione di appositi piani ferie e, in caso di inerzia dei lavoratori o di mancata predisposizione dei piani stessi, anche mediante l’assegnazione d’ufficio delle stesse. Un’attenta pianificazione delle ferie, infatti, è diretta a garantire, da un lato, il diritto dei dipendenti al recupero delle proprie energie psicofisiche e, dall’altro, ad assicurare la funzionalità degli uffici.
Al docente supplente va retribuita la sola giornata festiva della domenica o anche quella del sabato, anche se non lavorativa?
La formulazione dell’art. 40, comma 3, del CCNL 24/07/2003* del comparto scuola, secondo cui “nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile” trova la sua radice, oltre che nella su citata norma codicistica, nell’art. 36 della Costituzione.
Dal combinato disposto delle due norme, infatti, deriva sia il diritto del lavoratore ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica, sia il diritto alla retribuzione, come conseguenza naturale del riconoscimento degli effetti giuridici di un periodo di servizio per il quale il lavoratore ha stipulato un contratto.
Nel caso prospettato, dunque, e a condizione che il docente supplente abbia svolto tutto l’orario settimanale proprio del docente titolare che va a sostituire, va retribuita non solo la giornata festiva delle domenica, ma anche la giornata del sabato, ancorchè non lavorativa.
Al personale a tempo indeterminato che accetta un incarico a tempo determinato, ai sensi dell’art. 59 del CCNL 2006/2009, spetta il pagamento delle ferie non godute?
Si precisa che il parere sulla legalità del decreto di liquidazione delle ferie maturate e non godute esula dai compiti di questa Agenzia che può, invece, formulare orientamenti riguardanti le clausole contrattuali.
Nel caso specifico l’ art. 59 del CCNL 2006/2009 consente al personale ATA di accettare contratti a tempo determinato, nell’ambito del comparto scuola e di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. L’accettazione dell’incarico prevede l’applicazione della disciplina prevista dallo stesso CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
In materia di ferie l’ art 13, comma 8, (norma comune sia per il personale docente e ATA a tempo indeterminato sia per il personale docente e ATA a tempo determinato) esplicita perentoriamente che le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili tranne quanto previsto dal comma 15 (all’atto di cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti non siano state fruite). Il comma 10, del medesimo articolo, stabilisce che la fruizione della ferie non godute a causa di particolari esigenze di servizio o in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia dal suddetto personale possa essere differita rispetto a quanto disciplinato dal precedente comma 9.
Pertanto, a parere di questa Agenzia, per quanto espressamente previsto dal vigente CCNL e considerato che personale destinatario dell’art. 59 rientrando nella sede di titolarità al termine del contratto a tempo determinato non cessa il rapporto di lavoro, non si ravvisano le condizioni per attivare un provvedimento di liquidazione del compenso sostitutivo per le ferie maturate e non fruite.
La fruizione delle ferie maturate e non godute dovrebbe essere favorita al rientro nella sede di titolarità.
Si fa presente che anche l’Ufficio scolastico Provinciale di Torino con circolare n. 395 del 29/7/2009 e su indicazione del Ministero del Tesoro si è espresso in tale senso.
Quanti giorni di ferie spettano ai docenti assunti a tempo determinato? Come avviene il calcolo?
L’unico riferimento normativo a cui rapportarsi per calcolare il numero di ferie spettanti al personale a tempo determinato è l’art. 19/2 del CCNL 29.11.2007 il quale recita: “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”.
Pertanto è indispensabile effettuare la proporzione:
360 : 30/32 = n° dei giorni di servizio : x
Se per esempio il docente fino al terzo anno di servizio ha prestato 82 giorni di supplenza, ha diritto a 7 giorni di ferie (x = 30 per 82 diviso 360).
Si ricorda che le ferie spettanti devono essere calcolate non in base all’orario di servizio settimanale (che può essere anche uno spezzone orario) ma solo in riferimento al totale dei giorni inclusi nel contratto (sono ovviamente esclusi eventuali giorni non retribuiti es. permessi per motivi personali, aspettativa per famiglia ecc.).
Quanti giorni di ferie spettano ai docenti assunti a tempo indeterminato?
Il docente ha diritto a:
- 30 gg. di ferie se ha un’anzianità di servizio non superiore ad anni 3;
- 32 gg. se ha un’anzianità di servizio superiore ad anni 3.
Nota bene: Per “anzianità di servizio” si intende servizio a qualunque titolo prestato, pertanto anche un docente neoassunto in ruolo nel 2016/17 che ha almeno tre anni di supplenza di 180 gg. ha diritto quest’anno a 32 gg. di ferie.
Se un docente svolge la settimana corta o ha il giorno “libero”, ha meno giorni di ferie rispetto ad un docente in servizio su 6 giorni?
È utile premettere che il giorno “libero” del docente è considerato un giorno lavorativo a tutti gli effetti e quindi non rientra nei giorni “non lavorativi”.
Già nel 1989 l’allora MPI chiarì che il personale scolastico è in servizio 6 giorni settimanali, anche rispetto al computo delle ferie, indipendentemente dall’articolazione oraria settimanale.
Con i successivi CCNL e in ultimo quello del 26.11.2007, è stato ribadito che la settimana lavorativa è su 6 giorni compreso l’eventuale “giorno libero”.
Tutti i docenti hanno quindi pari numero di ferie indipendentemente se svolgono l’orario settimanale in 5 o 6 gg.
A quanti giorni di ferie ha diritto un docente in regime di part time?
- Se si tratta di part time orizzontale: Il docente ha diritto al medesimo numero di giorni di ferie spettanti nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo pieno.
- Se si tratta di part time verticale: Il docente ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno.
È quindi utile chiarire che solo nel caso di part time verticale il calcolo dei giorni di ferie deve tenere conto del numero dei giorni lavorativi (non delle ore settimanali).
Esempio: il docente in servizio con un part time distribuito in 3 gg. con 9 ore settimanali ha gli stessi giorni di ferie di un docente sempre con un part time distribuito in 3 giorni ma di 12 ore settimanali.
Questo il calcolo:
- n. gg. di lavoro settimanali : 6 gg. = x gg. : 32 gg. o 30 (a seconda se con un’anzianità di servizio superiore/non superiore ad anni 3).
Il caso più comune è il docente con un part time verticale di 3 gg. settimanali con anzianità superiore a 3 anni di servizio:
3 : 6 = x : 32 ovvero x = 16 gg. di ferie.
La malattia, la maternità o altre tipologie di assenza incidono sul numero di ferie spettanti?
L’art. 13, comma 14, del CCNL del 29.11.2007 dispone che “il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico”.
Pertanto, tutte le assenze interamente retribuite come i permessi previsti dal CCNL, i congedi per maternità (congedo obbligatorio) e congedi parentali retribuiti al 100% o i 3 gg. legge 104/92, permessi per lutti, matrimonio non riducono il numero delle ferie spettanti.
Le ferie non sono altresì ridotte per assenze parzialmente retribuite come ad esempio la malattia al 90% o al 50% (superato un certo numero di giorni previsti dal rispettivo periodo di comporto) o i congedi parentali retribuiti al 30% (per questi ultimi la norma contrattuale fa infatti riferimento ad “assenze” parzialmente retribuite non riferendosi quindi alla sola assenza per malattia).
A mo’ di esempio, invece, riduce il numero di ferie spettanti l’aspettativa per motivi familiari o altri tipi di aspettative per cui non è prevista alcuna retribuzione o comunque in cui il rapporto di lavoro risulti “sospeso”.
In quali periodi dell’anno scolastico è possibile fruire delle ferie maturate?
L’art. 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) ha uniformato per tutti i docenti (di ruolo, supplenti brevi o fino al 30/6-31/8) i periodi fruizione delle ferie disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Per tutti i docenti (compresi quelli assunti a tempo indeterminato) è possibile quindi fruire delle ferie maturate:
- dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni;
- Vacanze natalizie e pasquali;
- L’eventuale sospensione delle lezioni per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;
- Dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giungo esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento (es. collegi dei docenti o altri impegni inseriti nel Piano delle attività deliberato ad inizio anno).
- Dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto annuale (31/8) o per chi è assunto a tempo indeterminato
N.B.: tali ultimi docenti possono comunque fruire delle ferie anche nei periodi di cui ai punti precedenti.
- Durante il normale periodo di svolgimento delle lezioni è possibile, per tutti i docenti, fruire di 6 gg. ferie che non devono però determinare oneri per l’Amministrazione.
I 6 giorni di ferie fruiti durante l’attività didattica, anche se giustificati come motivi personali o familiari in aggiunta ai 3 gg. previsti dall’art 15/2, come devono essere considerati?
L’istituto giuridico di tali giorni è “ferie”. Pertanto, anche se fruiti come permessi personali o familiari in aggiunta ai 3 gg. previsti dall’art 15/2, devono essere considerati “ferie” e detratti quindi dal monte ferie spettante.
La malattia o il ricovero ospedaliero interrompono le ferie?
Sì.
L’art.13, comma 13, del CCNL del 29.11.2007 dispone che le ferie possono essere interrotte se interviene una malattia di durata superiore a 3 giorni o che abbia comportato il ricovero ospedaliero.
In questo caso il docente dovrà tempestivamente informare la scuola dell’insorgenza della malattia e dell’indirizzo dove può essere reperito.
Per la documentazione della malattia si segue l’iter della “normale” malattia.
Il docente assunto a tempo indeterminato che non ha potuto fruire delle ferie spettanti nell’anno di riferimento, perché in congedo di maternità o in malattia, quando può fruire delle ferie?
L’art. 13, comma 10, del CCNL del 29.11.2007, recita: ”In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica”.
Quel “periodo di attività didattica” è stato sostituito con “periodo di sospensione delle lezioni” per tutti i docenti, anche per gli assunti a tempo indeterminato, dall’art. 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013).
Il docente fruirà quindi delle ferie non godute nell’anno scolastico successivo ogni qual volta ci sarà la possibilità all’interno di un periodo di sospensione delle lezioni (vacanze di Pasqua e Natale ecc.).
È possibile per il personale a tempo indeterminato rimandare le ferie non godute per più anni scolastici?
Le ferie sono un diritto irrinunciabile e indisponibile del lavoratore (artt. 36 Cost. e 2109 cc.).
Pertanto, qualora le ferie siano maturate e non godute per cause non imputabili al dipendente (es. grave patologia), potranno essere fruite dallo stesso anche al di là dei limiti stabiliti dall’art. 13 del CCNL sopra citato.
Le ferie eventualmente non fruite saranno monetizzate? esiste una distinzione tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato?
- Docenti di ruolo e docenti assunti a tempo determinato fino al 31/8:
Non vi è la possibilità di non fruire delle ferie, a meno che ovviamente non ci siano degli impedimenti oggettivi es. malattia, maternità ecc.. (vedi FAQ precedenti per il solo personale di ruolo).
Per tali docenti, quindi, il “problema” di non fruizione delle ferie o di monetizzazione delle stesse non si pone:
es. se il docente assunto al 31/8 o a tempo indeterminato non ha voluto fruire delle ferie durante la sospensione delle lezioni, dovrà richiederle nei mesi di luglio ed agosto.
- Docenti assunti a tempo determinato per supplenza breve o fino al 30/6:
Per tali categorie di docenti la monetizzazione delle ferie avviene nella misura data dai giorni di ferie spettanti detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.
Ci si riferisce ai giorni complessivi di ferie spettanti e non a quelli in cui dette ferie siano effettivamente fruite.
A nulla rileva, dunque, ai fini della (non) “monetizzazione”, se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie nei giorni in cui aveva facoltà di chiederle in quanto si dovrà tener unicamente conto della mera astratta facoltà di poterne fruire.
In breve: se il docente durante la sospensione delle lezioni in cui è possibile fruire delle ferie (vacanze di Natale, Pasqua ecc.) di fatto non richiede di fruirle, tali giorni saranno comunque sottratti al monte ferie spettantegli alla fine del contratto.
Per il personale a tempo determinato (supplenza breve o al 30/6) ci sono dei giorni che non devono essere presi in considerazione ai fini della sottrazione tra ferie spettanti e ferie rimaste e da monetizzare?
Il principio è quello di sottrarre dal monte ferie spettante tutti i giorni di sospensione delle lezioni in cui il docente avrebbe potuto fruire delle ferie (indipendentemente quindi se ne abbia effettivamente fruito o meno). Ciò che rimane (se rimane) andrà monetizzato.
A tal fine non possono essere considerati come giorni da sottrarre al totale delle ferie spettanti quelli relativi ai giorni di chiusura della scuola (anche quelli disposti dal Consiglio di Istituto) compresi ovviamente i giorni festivi.
Giova infatti ricordare che c’è una differenza tra giorni di “sospensione delle lezioni” ovvero giorni in cui il docente potrebbe fruire delle ferie e quelli invece di totale chiusura della scuola.
In un giorno festivo, infatti, come può essere per esempio il 25 dicembre o la domenica, oppure quando la scuola attua una totale chiusura per altri motivi, non sarebbe possibile fruire delle ferie. Tali giorni quindi non possono essere sottratti.
Esempio: nel periodo di sospensione delle lezioni delle vacanze di Natale la scuola non potrà sottrarre dal numero di ferie spettanti il 25 e il 26 dicembre, le domeniche, l’1 e il 6 gennaio. Così come non potrà sottrarre eventuali altri giorni festivi compresi in un periodo di sospensione delle lezioni o quando la scuola è totalmente chiusa per altre cause (es. chiusa per neve o disinfestazione).
Ovviamente non andranno sottratti neanche i giorni di sospensione delle lezioni in cui comunque il docente è impegnato in attività già programmate (collegi docenti, consigli di classe o altre attività previste) o negli scrutini e negli esami.
É possibile che ad un docente a tempo determinato siano comunque monetizzate le ferie, per esempio nei casi in cui durante i periodi di sospensione delle lezioni non ne avrebbe comunque potuto fruire?
Sì.
Il Dipartimento della funzione pubblica ha chiarito, con nota dell’8/10/2012, che non rientrano nel divieto posto dal decreto legge n. 95 del 2012 i casi di cessazione dal servizio in cui l’impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio di maternità.
Pertanto, nei casi dei docenti, se durante la sospensione delle lezioni ovvero nel periodo in cui il docente avrebbe potuto fruire delle ferie è collocato in un particolare status che gli impedirebbe comunque di fruire delle stesse (il caso più comune è la docente in congedo di maternità o assente per malattia o grave patologia), i giorni di ferie non fruite andranno monetizzati o comunque non sottratti ai giorni di ferie spettanti.
Ciò vale anche per tutti i docenti a tempo determinato.
É possibile che le scuole attribuiscano d’ufficio le ferie eventualmente maturate?
- Personale a tempo determinato (supplenza breve o al 30/6)
È illegittimo collocare tale personale in ferie d’ufficio. Il calcolo della eventuale (non) monetizzazione delle ferie deve avvenire, come in precedenza, solo alla fine del contratto.
Giova infatti ricordare che la possibile/effettiva fruizione delle ferie e la monetizzazione delle stesse sono due aspetti che vanno distinti.
Alla scuola spetta solo il secondo, e dal momento che, come già detto, l’operazione di sottrazione delle ferie rispetto ai periodi di sospensione delle lezioni avviene indipendentemente se le ferie siano state effettivamente fruite, la scuola non deve preoccuparsi di altro ed effettuare il calcolo solo alla fine del contratto.
Ogni circolare che prevederà il collocamento del personale in ferie d’ufficio durante la sospensione delle lezioni dovrà essere dichiarata illegittima.
- Personale docente al 31/8 o a tempo indeterminato:
L’art. 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha uniformato per tutti i docenti (di ruolo, supplenti brevi o fino al 30/6-31/8) i periodi fruizione delle ferie disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
C’è da segnalare che per tale personale (31/8 o a TI) non è comunque cambiato nulla rispetto al diritto irrinunciabile a fruire delle ferie e che le stesse, ai sensi dell’art 13/8 del CCNL 29.11.2007, devono essere richieste al dirigente scolastico. È quindi il docente che fa la richiesta di ferie.
Pertanto, se il docente assunto a tempo indeterminato o assunto al 31/8 non ha voluto fruire delle ferie durante la sospensione delle lezioni, dovrà richiederle nei mesi di luglio ed agosto.
In poche parole tale personale ha “facoltà” di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni con la differenza che non gli potrà essere effettuata nessuna sottrazione del monte ferie spettantegli e soprattutto non gli può essere imposta nessuna fruizione delle ferie.
Qualunque circolare che prevedrà il collocamento in ferie d’ufficio durante i giorni di sospensione delle lezioni dovrà essere dichiarata illegittima.
Chiedo una delucidazione: personale ata, per aver diritto ai 32 giorni di ferie quanto servizio deve effettuare, la norma di ce dopo tre anni di servizio, ma ho trovato scritto anche che dopo 180 giorni vale un anno di servizio, è solo per docenti o anche ata?
Buongiorno, è soltanto per ATA
Buongiorno sono un docente di scuola dell’Infanzia assegnato ad altri compiti, in modo temporaneo, per problemi di salute. presto quindi servizio in Segreteria, come per 36 ore settimanali in queste funzioni
A) STAFF DEL DIRIGENTE con i seguenti compiti:
– RACCORDO FRA DIDATTICA E PERSONALE DI SEGRETERIA
– REFERENTE COVID DI ISTITUTO
– REFERENTE PER LA SICUREZZA DI TUTTI I PLESSI DI ISTITUTO
– REFERENTE AREA PROGETTI E TERRITORIO in collaborazione con la funzione strumentale
Membro delle seguenti Commissioni
B) COMMISSIONE PON
C) COMMISSIONE COMUNICAZIONE
D) COMMISSIONE ORIENTAMENTO IPAA (Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente)
E) COMMISSIONE PNRR NEXT GENERATION LABS
F) NIV – NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE
Partecipo al – GRUPPO DI LAVORO PER L’ORIENTAMENTO E LO SVILUPPO DELL’ISTITUTO AGRARIO ANCHE NELLA RELAZIONE CON IL TERRITORIO
Ho ricevuto l’incarico di – SUPPORTO AMMINISTRATIVO NELLA REALIZZAZIONE DEL PON “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI”
entro quando devo/posso utilizzare le ferie non godute relative all’anno scolastico precedente? grazie
Buonasera, vorrei sapere se un Dirigente Scolastico può imporre al personale ATA di prendere ferie in occasione delle sospensione delle attività didattiche (commemorazione dei defunti, carnevale, venerdì santo, ecc.) . Preciso che siamo su scuola serale ed in quanto tale, non abbiamo Consiglio di Istituto.
Chiedo scusa vorrei sono una collaboratrice scolastica con 16 anni di servizio quanti giorni di ferie mi spettano in un anno e se tali giorni sono comprensivi dei 4 giorno di festività soppresse. Grazie