Cause di rifiuto da parte della PA
Dal 6 novembre scorso sono entrate in vigore nuove e stringenti regole che limitano le cause di rifiuto delle fatture elettroniche ricevute dalle PA; la nuova disciplina è stata introdotta dal Decreto MEF n. 132 del 24/08/2020.
La Fattura Elettronica verso la PA dunque è diventata obbligatoria a seguito del regime introdotto dal Decreto MEF n. 55 del 03/04/2013, che prevedeva così la possibilità per la PA di rifiutare le fatture ricevute, sia pure esprimendo una motivazione che, però, non aveva una casistica definita e quindi poteva essere espressa ad libitum dalle Amministrazioni Pubbliche ed anche reiterata più volte. In effetti poi era stato introdotto dal DL 119/2018 un inserimento nella dalla Legge 244/2007 che demandava così ad un futuro Decreto MEF la regolamentazione o meglio la tipicizzazione delle cause di rifiuto delle fatture pervenute, in modo tale da allinearle a quanto previsto per le fatture elettroniche fra privati, entrate in vigore successivamente a quelle verso la PA.
A seguito di questo contorto iter normativo per la Fattura elettronica PA, il Decreto MEF 132/2020 ha modificato il D.M. 55/2013, aggiungendo l’Art. 2/bis che ha elencato i casi in cui l’Amministrazione ha la facoltà di rifiutare la fattura pervenuta, fra i quali, alcuni sono oggettivamente rilevanti e comportano il rifiuto praticamente automatico ed altri in cui può esercitarsi la valutazione discrezionale del responsabile dell’AP.
ART. 2bis DM 55/2013, introdotto da DM 132/2020
«come Art. 2-bis (Cause che consentono alle amministrazioni destinatarie di rifiutare le fatture elettroniche). –
1. Le pubbliche amministrazioni non possono quindi rifiutare le fatture elettroniche al di fuori dei seguenti casi:
a) fattura elettronica riferita ad una operazione che non e’stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
b) omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tranne i casi di esclusione previsti dalla lettera a) del medesimo comma 2;
c) omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010, da riportare in fattura ai sensi dell’articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125;
d) omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, del 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, attuativo del comma 2 dell’articolo 29 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonche’ secondo le modalita’ indicate nella circolare del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, n. 2 del 1° febbraio 2018;
Inoltre per la Fattura elettronica PA
e) omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione di cui all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Il rifiuto della fattura e’ comunicato al cedente/prestatore con le modalità individuate dal paragrafo 4.5 dell’allegato B al presente regolamento nonché dalle relative specifiche tecniche, previste dal medesimo allegato al paragrafo 1, entro il termine da queste indicato.»