Falsa attestazione della presenza nel luogo di lavoro: non è scontato il danno all’immagine

Articolo a cura della Dott.ssa Agata Scarafilo

Fatta eccezione per le modalità di svolgimento del lavoro agile (smart working), i dipendenti pubblici sono tenuti al rispetto di un orario di lavoro nella sede di servizio. Logicamente secondo le modalità, le forme e i tempi stabiliti dal datore di lavoro pubblico. 

In via di principio, la perpetrata condotta infedele del dipendente incide negativamente sull’efficienza, sul decoro e sulla reputazione. Nonché sul buon andamento dell’amministrazione di appartenenza, in quanto genera sfiducia verso l’amministrazione statuale. 

Una recente sentenza della Corte dei Conti della Liguria, sentenza del 9 maggio 2022 n. 45, tratta della falsa attestazione della presenza nel luogo di lavoro. Essa rigetta tuttavia la richiesta di danno all’immagine.

Una sentenza che apparentemente sembra contrastare con l’art. 55-quinquies, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001. Articolo di legge che, come ben noto, è applicabile anche al mondo della scuola (art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2021). Esso prevede che, nel caso di falsa attestazione della presenza in servizio (mediante l’alterazione dei sistemi di rilevazione delle presenze o con altro mezzo fraudolento), il dipendente, ferma la sua responsabilità penale e disciplinare, debba risarcire alla propria Amministrazione: 

  • il danno patrimoniale, pari alla retribuzione percepita nei periodi di falsa attestazione della presenza in servizio;
  • il danno all’immagine

Tale specifica ipotesi di danno è stata introdotta dal D. lgs. n. 150/2009, giusta delega contenuta nell’art. 7 legge n. 15/2009. É stata inoltre considerata dalla giurisprudenza contabile prevalente come un’ipotesi speciale rispetto alle previsioni dell’art. 17, comma 30-ter, Decreto Legge n. 78/2009.

Danno all’immagine e danno patrimoniale

Il danno all’immagine sarebbe, dunque, intrinsecamente correlato alla condotta fraudolenta realizzata dal dipendente pubblico e alle sanzioni disciplinari che da questa derivano. Ciò in quanto si sostanzierebbe, seppure sotto un diverso aspetto, nel pregiudizio arrecato al medesimo bene giuridico tutelato. Ovvero il buon andamento e l’imparzialità che l’apparato pubblico è chiamato ad assicurare ai sensi dell’art. 97  della Costituzione.   

Nell’ambito della responsabilità sul lavoro per danno all’immagine è possibile rintracciare in essa una natura mista, che presenterebbe sia profili sanzionatori che risarcitori.

Tuttavia, mentre l’art. 55-quinquies, comma 2, D. Lgs. n. 165/2021 fissa chiaramente la quantificazione del danno patrimoniale (pari alla retribuzione percepita nei periodi di falsa attestazione), altrettanto non accade con il danno all’immagine. Infatti, nelle fattispecie di false attestazioni di servizio dei dipendenti pubblici, è il legislatore a dover tipizzare la risarcibilità del danno all’immagine. Così, il danno reputazionale, nel caso che si sta trattando, è stato attratto nell’alveo della disciplina generale del pregiudizio all’immagine della Pubblica Amministrazione. Pur mantenendo il carattere speciale e pertanto sganciato dal previo giudicato penale di condanna (ex aliis, Sez. Calabria, n. 265/2020; Sez. III appello, n. 161/2018).

La Corte dei Conti della Liguria, con la citata sentenza del 9 maggio 2022 n. 45, ha reputato fondata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale in quanto in termini generali, in giurisprudenza si è affermato che in presenza di accertata dolosa o colposa inadempienza nella dovuta prestazione lavorativa il danno è quantomeno pari alla spesa sostenuta dalla P.A. datrice di lavoro, per la retribuzione complessivamente erogata a favore del dipendente. Fatti salvi gli ulteriori eventuali danni che possono essere stati causati, a motivo della assenza ingiustificata, nella gestione dei servizi ai quali il predetto dipendente era addetto (ex aliis, Sez. Toscana, n. 314/2020).

Il Collegio ha reputato, invece, infondato il danno all’immagine nel caso specifico incentrato sull’avvenuto licenziamento del dipendente. Questo in quanto la risarcibilità del danno all’immagine è circoscritta a casi specifici. Principio, quest’ultimo posto in essere, tra l’altro, dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 191/2019. 

Quindi, per esserci il risarcimento per danno all’immagine, l’esposizione accusatoria non deve difettare, sia nell’allegazione che nella prova (anche presuntiva), degli elementi oggettivi, soggettivi e sociali, alla cui stregua predicare, sia pure in chiave presuntiva, il danno reputazionale conseguente alla condotta infedele sul lavoro del dipendente pubblico. 

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