Come anticipato nel precedente articolo, si era in attesa del decreto ministeriale che esponesse tutte le indicazioni e iter per i dipendenti del settore scuola che intendano andare in pensione per il prossimo anno accademico.
Le cessazioni del servizio dal 1° settembre sono infatti argomento principe del neo-approvato Decreto Ministeriale 238 e della nota 31924, rese pubbliche ieri, 8 settembre.
Quali le novità e i requisiti per andare in pensione?
Partendo dalle basi, ovvero dall’oggetto principale del tema previdenziale, per il prossimo anno si potrà richiedere non soltanto la classica pensione di vecchiaia (e art. 1 legge 27/12 n. 205 e art. 24 legge 214/2011), bensì anche pensioni straordinarie, come quella anticipata, nonché quella ottenuta tramite opzione donna o quota 100 e 102.
Inoltre, nella TABELLA ministeriale è disponibile una versione integrale di tutti i requisiti necessari per poterla ottenere.
Le domande vanno presentate in forma telematica sul portale Polis. Fanno eccezione i dipendenti che risiedono nelle province di Trento, Aosta e Bolzano, così come i lavoratori all’estero, che dovranno invece inoltrare le proprie richieste direttamente tramite la propria sede scolastica di lavoro, la quale avrà poi il compito di fare da tramite verso gli Uffici territoriali di competenza.
Per tutto il restante personale scolastico di ruolo, ivi compresi dunque dirigenti e docenti, nonché ATA e professionisti del settore educativo, resta dunque necessario utilizzare la piattaforma Polis del sito del Ministero dell’Istruzione, utilizzando l’apposito servizio per le Istante on line.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 21 ottobre 2022 per tutti ad eccezione dei Dirigenti scolastici, per i quali si arriverà al 28 febbraio 2023, con effetti, ricordiamo, a partire dal 1° settembre 2023.
Sul portale Polis, inoltre, saranno presenti tre sezioni, a seconda del tipo di cessazione che vi si richiederà.
- Cessazione ordinaria con riconoscimento dei requisiti acquisiti entro il 31 dicembre 2021
(art.16 Dl. 28 gennaio 2019 n. 4 convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26 e art. 1, comma 94 Legge 30 dicembre 2021, n. 234, vale anche per opzione donna); - Fine del servizio con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023
(Art. 24 commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in legge 22/12/2011, n.214 – Art.15, D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 – Art.1 commi da 147 a 153 della L. 27 dicembre 2017 n. 205) - Cessazione priva di maturazione di diritto alla pensione
- Domanda di fine servizi per il personale trattenuto negli anni precedenti
A questa prima sezione, faranno poi seguito
- Una istanza riservata alle cessazioni per il raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 1 comma 87 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (quota 102, da maturare entro il 31 dicembre 2022)
- Una terza e ultima sezione per le cessazioni rette dall’art. 14, comma 1, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 – (quota 100 maturata entro il 31 dicembre 2021)
Sarà l’Ente INPS ad attuare la rispettiva verifica e attuabilità delle domande e a garantire dunque la buona riuscita dell’inoltro.
Termini, condizioni e tempistiche verranno esposte nei prossimi giorni dal Ministero dell’Istruzione con nota congiunta ad INPS.
Articolo di Sara Barone
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