Gli istituti scolastici statali inviano per il controllo alla Ragioneria territoriale di riferimento tutti gli atti ed i provvedimenti con i quali gestiscono il personale dipendente docente e non docente, dall’assegnazione delle supplenze con contratto a tempo determinato, all’immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato e conseguente ricostruzione della carriera, ai provvedimenti che variano il trattamento economico (quali assenze, aspettative, etc.) od anche lo status giuridico (part time, cambio di qualifica, etc.), fino alla cessazione dal servizio.
Infatti per le scuole l’organo di controllo “ordinario” secondo quanto disposto dall’art. 3 del
D.Lvo n. 123 del 30/06/2021 è la Ragioneria Territoriale dello Stato:
“Il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti adottati dalle amministrazioni statali centrali e periferiche è svolto, rispettivamente, dagli Uffici centrali del bilancio operanti presso ciascuna amministrazione centrale, dall’Ufficio centrale di ragioneria presso l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dalle Ragionerie territoriali dello Stato secondo il proprio ambito di competenza.” Le RTS forniscono, se necessario, un supporto preventivo alle scuole nella predisposizione dei provvedimenti al fine di ridurre i rilievi e conseguentemente accelerare i tempi dell’attività amministrativa. Di questo importante e delicato adempimento si occupa Pasquale Fraterno in questo suo ultimo articolo. Il nostro esperto fa un’indagine cronologica delle norme che hanno portato all’attuale assetto nei rapporti delle scuole con le RTS e che è cambiato dopo l’introduzione del D.Lgs. 29/93.
Prosegue la nostra indagine a 360 gradi sulla ricostruzione di carriera del personale della scuola.
Presentazione a cura della Dott.ssa Paola Perlini
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Articolo del Dott. Pasquale Fraterno
Controllo della Ragioneria Territoriale di Stato sui provvedimenti di ricostruzione di carriera
Nel processo che porta alla definizione e all’applicazione in termini economici, di quanto stabilito dal decreto di ricostruzione di carriera, sicuramente un passaggio delicato è la fase di controllo del provvedimento amministrativo di competenza della Ragioneria Territoriale dello Stato.
In premessa si segnala che, in via generale, prima dell’entrata in vigore del
D.Lvo n. 29 del 3/2/1993, il controllo preventivo di legittimità sugli atti, era duplice, ovvero l’azione di verifica e controllo era demandata alla:
- Ragioneria Provinciale dello Stato;
- Corte dei Conti.
Il suddetto controllo era il presupposto per rendere efficaci i relativi provvedimenti e pertanto senza il relativo visto gli atti non producevano alcun effetto.
Discorso a parte era per i provvedimenti di ricostruzione della carriera per il personale della scuola (a seguito di immissione in ruolo). Infatti, secondo la normativa allora vigente, era consentita l’applicazione dei benefici previsti dal medesimo decreto, ancora prima che lo stesso fosse stato “controllato” e “dichiarato” valido.
Questa procedura, di fatto, consentiva di evitare notevoli ritardi.
Successivamente con l’entrata in vigore del
D.LVO n. 29 del 3/2/1993, all’art. 4 è stata prevista l’abolizione di gran parte degli atti prodotti dalla Pubblica Amministrazione e soggetti al controllo della Corte dei Conti:
“Gli atti relativi alla costituzione, modificazione ed estinzione dei rapporti individuali di lavoro del personale di cui all’articolo 2, comma 2, nonché gli atti relativi al conseguente rapporto in atto non sono soggetti al controllo di legittimità della Corte dei conti e degli altri organi di controllo esterno.
Sono soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti gli atti normativi e gli atti generali, compresi quelli di programmazione e di organizzazione, adottati nelle materie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), numeri da 1) a 7), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Sono altresì soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti le autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, i provvedimenti amministrativi emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri, i provvedimenti aventi ad oggetto il conferimento di funzioni ed incarichi di dirigente generale e gli atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo.”
Successivamente con il D.Lvo n. 430/1997 e il DPR n. 38/1998 è stato introdotto il solo controllo ai provvedimenti che comportano degli oneri di spesa da sostenere a carico del bilancio dello Stato; controllo esclusivamente di “legalità contabile”, che non rappresenta presupposto per rendere esecutivo il medesimo provvedimento, che fin da subito è da ritenersi esecutivo.
In merito a quanto stabilito dai dettami normativi appena citati, si segnala, invece quanto indicato dalla Ragioneria di Stato, che con la circolare n. 69/1998 ha precisato che: “tutti gli atti delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato comportanti oneri finanziari a carico del bilancio statale, indipendentemente dalla formale registrazione dell’impegno, sono soggetti alla verifica di legalità del competente Ufficio centrali del Bilancio o della competente Ragioneria provinciale”
Pertanto le Ragionerie Territoriale dello Stato effettuano, in riferimento al provvedimento di ricostruzione di carriera, un controllo sia sulla regolarità contabile che sulla legalità. Per cui il decreto produce gli effetti previsti, solo a seguito del visto di regolarità emesso dall’organo di controllo.
Questa “duplice” verifica, per le scuole, non deve apparire come un “ostacolo” bensì deve essere visto come una forma di “garanzia” e di “sicurezza”, al fine di evitare errori per l’interessato, sia sulla definizione della classe stipendiale all’atto dell’immissione in ruolo sia sulla progressione.
Sarebbe, invece auspicabile, un maggior coordinamento delle Ragionerie Territoriali di Stato, per cercare di raggiungere una sempre più elevata uniformità di “comportamenti”, cercando di evitare diversità di applicazione della norma.
Resta inteso che, se un’Istituzione scolastica ha la consapevolezza e la certezza di aver emesso un provvedimento di ricostruzione di carriera, in conformità alle disposizioni previste, essa possa, magari supportata dagli Ambiti Territoriali di competenza, replicare ad eventuali osservazioni formulate dalle Ragionerie Territoriali dello Stato.
Si precisa che il suddetto “comportamento” è assolutamente lecito ed è garantito dalla normativa.
L’organo di controllo dinanzi ad una esplicita richiesta di visto, (a seguito di osservazioni ricevute), secondo quanto previsto dal
DPR 38/98 art. 9, sono tenute a vistare il provvedimento in questione con un “visto con riserva”.
Un provvedimento vistato con riserva è comunque esecutivo e pertanto occorre non “abusare” della suddetta pratica ma essere molto cauti, onde evitare danni all’interessato in termini di restituzione di somme percepite indebitamente.
Un provvedimento “ri-trasmesso” alla Ragioneria Territoriale, verrà poi indirizzato anche alla Corte dei Conti (sez. Regionale), che dovrà dipanare la questione e pronunciarsi in merito.
Resta inteso che l’organo di controllo “ordinario” secondo quanto disposto dall’
art. 3 del D.Lvo n. 123 del 30/06/2021 è la Ragioneria Territoriale dello Stato:
“Il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti adottati dalle amministrazioni statali centrali e periferiche è svolto, rispettivamente, dagli Uffici centrali del bilancio operanti presso ciascuna amministrazione centrale, dall’Ufficio centrale di ragioneria presso l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dalle Ragionerie territoriali dello Stato secondo il proprio ambito di competenza.
2. Agli effetti del presente decreto, gli Uffici centrali del bilancio, l’Ufficio centrale di ragioneria
presso l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e le Ragionerie territoriali dello Stato
sono definiti uffici di controllo, che costituiscono il sistema delle ragionerie.”
Per quanto concerne le questioni legate a quali provvedimenti e in quanto tempo devono essere espletati i relativi controlli da parte delle Ragionerie Territoriali dello Stato, il
D.Lvo n. 123 del 30/6/2011 ha regolamentato la materia, e all’art. 5 ha disposto quanto segue:
“1. Sono assoggettati al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, ad eccezione di quelli posti in
essere dalle amministrazioni, dagli organismi e dagli organi dello Stato dotati di autonomia
finanziaria e contabile.
2. Sono in ogni caso soggetti a controllo preventivo i seguenti atti:
a) atti soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti;
b) decreti di approvazione di contratti o atti aggiuntivi, atti di cottimo e affidamenti diretti, atti
di riconoscimento di debito;
c) provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo;
d) atti relativi alle modifiche della posizione giuridica o della base stipendiale del personale
statale in servizio7;
e) accordi in materia di contrattazione integrativa, di qualunque livello, intervenuti ai sensi
della vigente normativa legislativa e contrattuale. Gli accordi locali stipulati dalle articolazioni
centrali e periferiche dei Ministeri sono sottoposti al controllo da parte del competente Ufficio
centrale del bilancio;
f) atti e provvedimenti comportanti trasferimenti di somme dal bilancio dello Stato ad altri enti
o organismi;
- g) atti e provvedimenti di gestione degli stati di previsione dell’entrata e della spesa, nonché
del conto del patrimonio;
g-bis) contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a
titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse
dell’Unione europea, ovvero aventi carattere di complementarità rispetto alla programmazione
dell’Unione europea, giacenti sulla contabilità del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183. Restano ferme le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n.
1041, per la rendicontazione dei pagamenti conseguenti agli atti assoggettati al controllo di cui
al periodo precedente5.”
In estrema sintesi, l’art. 5 evidenzia quali provvedimenti emessi dalla Pubblica Amministrazione sono soggetti al controllo preventivo e tra questi, per il comparto scuola, si evidenziano quelli indicati alle lettere C e D, ovvero:
lett. C) Provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo;
lett. D) Atti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale statale in servizio;
L’ art. 8 del medesimo D.Lvo, prevede che ai predetti provvedimenti sia apposto il visto di regolarità amministrativa e contabile entro 60 giorni dal ricevimento degli stessi.
Si consiglia comunque un’attenta lettura del
D.Lvo n. 123/2011 su “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196”
Per completezza d’informazione, generalmente, la formula utilizzata dalle Ragionerie Territoriali dello Stato, in caso di visto di regolarità o di osservazioni è la seguente:
“Si attesta che il provvedimento Numero____ del ___________ emanato dal _____________, protocollato da questo Ufficio in data _______ e annotato sul registro ufficiale di protocollo con il numero ________ha superato/non ha superato il controllo preventivo di regolarità contabile di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 123/2011 e all’articolo 33 c. 4 D.L. 91/2014__________”
Infine, si segnala che quando le scuole ricevono il provvedimento di ricostruzione e/o definizione della carriera, con il
relativo “visto di regolarità” da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato occorre:
– inserire nel portale SIDI i dati di registrazione del decreto stesso;
– consegnare copia del provvedimento all’interessato, ovvero comunicare gli estremi dell’avvenuta registrazione da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato;
– archiviare il decreto cartaceo nel fascicolo.