Congedi parentali: le novità contenute nel Disegno di Legge di Bilancio 2024

Congedi parentali: le novità contenute nel Disegno di Legge di Bilancio 2024

Congedi parentali: retribuzione all’80% per due mesi dedicati alla cura dei figli, dal 2025 per il secondo periodo mensile scenderà al 60%.

Si applica anche a docenti e ATA?

Nel 2024 i genitori potranno fruire – in alternativa fra loro e per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino – di periodi di congedo parentale indennizzati all’80% della retribuzione (che oggi spetta per un solo mese); per gli altri mesi che spettano, rimane l’attuale 30%.

Lo prevede il disegno di legge di Bilancio 2024 presentato dal Governo alle Camere.

Il nuovo regime si applicherebbe ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.

A regime, a partire quindi dal 2025, l’indennità sarebbe dell’80% per il primo periodo mensile, del 60% per il secondo e del 30% per i successivi.

La misura modifica l’intervento già operato con la legge di Bilancio dello scorso anno e sostituisce nuovamente il comma 1, primo periodo, dell’articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (Dlgs 151/2001).

La Funzione Pubblica con nota del 27 marzo 2023 aveva confermato che il trattamento economico di miglior favore, non risultava applicabile per quelle categorie di lavoratori dipendenti il cui CCNL prevede già la misura dell’indennità al 100%.

Dunque, la disposizione non poteva essere estesa ai dipendenti del comparto scuola sia docenti che ATA.

Inoltre è la stessa nota a sottolineare che ai pubblici dipendenti possono essere erogati solo i trattamenti economici espressamente previsti dalla contrattazione collettiva.

L’art. 36 del testo bollinato della Legge di Bilancio 2024 non cambia la durata massima del congedo parentale ma migliora il trattamento economico spettante ai lavoratori che, si sottolinea, sono entrambi i genitori, che del congedo potranno usufruire in alternanza fra di loro.

Pertanto, per ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro; fermo restando che i relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di 10 mesi, salvo che il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, nel qual caso il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a 11 mesi.

Nell’ambito dei tali limiti, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

  • o alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità obbligatorio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
  • o al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui sopra.

Il congedo parentale spetta anche per le adozioni e gli affidamenti, compresi l’adozione e l’affidamento preadottivo internazionali.

In questi ultimi due casi, la durata del congedo deve essere certificata dall’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione.

Il congedo può essere fruito anche su base oraria e, se il contratto collettivo applicato non disciplina diversamente, ciò è consentito in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

L’articolo 36 del Ddl di Bilancio 2024 interviene sul trattamento economico dei periodi di congedo parentale e non sulle modalità di fruizione.

Fino al dodicesimo anno di vita del figlio, per l’anno 2024 a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30% della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80% (della retribuzione).

Dal 1° gennaio 2025, l’indennizzo per il secondo mese di congedo scenderà al 60% della retribuzione.

Rispetto allo scorso anno dunque la misura riguarda il secondo mese di congedo parentale, che per i lavoratori della scuola, ad oggi, è retribuito al 30%.

Quindi essa potrebbe trovare applicazione anche per docenti e ATA.

Spetterà al Dipartimento della Funzione Pubblica ed all’ARAN chiarire ogni dubbio.

Contributo a cura dell’Avv. Alberico Sorrentino.

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