Competenza disciplinare: annullato un provvedimento disciplinare nei confronti di un DSGA

Il Tribunale Ordinario di Brindisi, nell’annullare il provvedimento disciplinare nei confronti di un DSGA, evidenza l’importanza della “competenza disciplinare”. Anche quando dimostra che non si ledono le garanzie del ricorrente. Se così non fosse sarebbe leso, invece, non solo il principio del “giusto procedimento, ma anche il “principio di legalità”. 

Farà sicuramente discutere la recente Sentenza n. 450/2022 (pubbl. il 16/03/2022 RG n. 2637/2021) con la quale il Tribunale Ordinario di Brindisi ha annullato un provvedimento disciplinare nei confronti di un Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA).

Con la citata sentenza, infatti, il giudice ha accolto il ricordo del DSGA. Ha annullato la sanzione disciplinare impugnata, con conseguente rimborso in favore della ricorrente delle somme oggetto di decurtazione.

Il fulcro del contendere è stata la “competenza”. In questo caso passava erroneamente dal Dirigente Scolastico all’Ufficio Procedimenti Disciplinari dell’Ambito Territoriale. Quest’ultimo ha proceduto a irrogare al ricorrente la sanzione della multa pari a quattro ore di retribuzione. Valutando, sulla base della relazione del Dirigente Scolastico, il comportamento del DSGA difforme dai doveri istituzionali. 

Ricordiamo che in tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato quale è la scuola, al fine di stabilire la competenza dell’organo deputato a iniziare, svolgere e concludere il procedimento, occorre avere riguardo al massimo della sanzione disciplinare come stabilita in astratto. In relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale che viene in rilievo. Essendo necessario, in base ai principi di legalità e del giusto procedimento. Dunque, la competenza deve essere determinata in modo certo e anteriore al caso concreto ed oggettivo, prescindendo dal singolo procedimento disciplinare. (Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 28111 del 31/10/2019 (Rv. 655602 – 02).

Bisogna, infatti, tener debitamente conto che la corretta determinazione della competenza si riverbera, altresì, sulle regole procedurali da applicare nelle fasi della contestazione dell’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione della sanzione.

Nel caso in esame, nulla è valso ad evitare l’annullamento della sanzione il fatto che l’Ufficio Procedimenti Disciplinari dell’Ambito Territoriale ci abbia tenuto a precisare nella difesa che non sono state lese le garanzie della ricorrente. 

Il non rispetto, si evince nella sentenza, delle  regole sulla competenza  si risolve in una violazione di norme di legge inderogabili. Con conseguenza dell’illegittimità del procedimento disciplinare e la nullità della sanzione irrogata (v. Cass. n. 28111/2019 cit.).

I dirigenti scolastici, in base a quanto sancito nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, comma 9-quater hanno competenza, per il personale docente, educativo e ATA, ad infliggere tutte le sanzioni disciplinari fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un massimo di dieci giorni. Mentre le restanti sanzioni più afflittive sono riservate all’Ufficio Procedimenti Disciplinari (Ex Provveditorato per intenderci).

Nel caso di specie alla ricorrente sono stati contestati illeciti puniti al massimo con la sanzione della sospensione dal servizio. Con privazione della retribuzione fino a dieci giorni e, dunque, la competenza disciplinare apparteneva, di fatto e di diritto, al Dirigente Scolastico e non già all’UPD. 

Come la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., n. 11636 del 2016), la regola della “competenza” caratterizza l’intero impianto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, che attribuisce il potere disciplinare per le sanzioni di minore gravità (dal rimprovero scritto alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a 10 giorni) al responsabile della struttura avente qualifica dirigenziale (comma 1), e la competenza per le sanzioni più gravi (dalla sospensione da 11 giorni a sei mesi al licenziamento) all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Relativamente alla competenza in ambito disciplinare del DS , ricordiamo che l’art. 13 CCNL 2018 prevede:

  • al comma 3 la sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione ( come nel caso di cui si sta trattando) per l’inosservanza delle disposizioni di servizio o delle deliberazioni degli organi collegiali, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell’orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-quater, comma 1, lett. a), l’art. 13 CCNL 2018, 
  • al comma 4 la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni nei casi di particolare gravità delle mancanze previste al comma 3.

È di chiara evidenza, dunque, che nel caso di specie, a prescindere dai contenuti, che stando alla sospensione delle 4 ore non sono stati considerati neanche così gravi,  l’UPD non aveva alcuna competenza  ad emettere il provvedimento. 

Alla luce di tutto ciò, il ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento della sanzione disciplinare e restituzione  in favore del DSGA delle somme oggetto di decurtazione.

Con la stessa sentenza non è stata accolta, invece, la domanda risarcitoria per mobbing da parte del DSGA nei confronti del Dirigente Scolastico, in quanto è stata riscontrata l’assenza di idonea allegazione e prova del danno subito. 

La sentenza, tuttavia, si conclude, con le spese del giudizio a carico del resistente (MIUR) e rimborso spese generali in favore del  ricorrente DSGA. 

di Agata Scarafilo