Certificazione Unica 2022: come rimediare ai ritardi, agli errori o alle omissioni

Articolo del DSGA Leonardo Gesù.

Introduzione della DSGA Paola Perlini

Introduzione alla Certificazione Unica

L’Agenzia delle Entrate ha predisposto, per il periodo d’imposta 2021, una guida relativa alla Certificazione Unica 2022. Qui esplicita che i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare al percipiente entro il 16 marzo.

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone:

  • Frontespizio. Qui troviamo le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica
  • Il Quadro CT riporta le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate
  • Certificazione Unica 2022. Si riportano i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770). Ossia entro il 31 ottobre 2022.

I modelli e le relative istruzioni sono prelevabili gratuitamente dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it. Oppure da quello del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

Le scuole essendo sostituti di imposta devono seguire le predette regole.

L’articolo del DSGA Leonardo Gesù, che pubblichiamo di seguito, si sofferma ad approfondire la tematica. Chiarire poi tutti i provvedimenti nei quali si potrà incorrere non rispettando i termini previsti dalla norma di invio delle suddette certificazioni.

Chiarimenti utili sulla certificazione unica per dipendenti scuola e segreterie

L’annuale adempimento concernente sia la presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate che la consegna ai contribuenti-percipienti della Certificazione unica (CU) da parte dei sostituti d’imposta è stato fissato per il 2022 (anno d’imposta 2021) con scadenza unificata al 16 marzo 2022.

Ciò vale per l’assolvimento dei prescritti due obblighi:

  1. Trasmettere con il flusso telematico la certificazione all’Agenzia delle Entrate. Che in questo modo potrà alimentare con i dati ricevuti le dichiarazioni precompilate (Mod.730 o Mod. unico);
  2. consegnare la certificazione al percipiente. Cioè al lavoratore dipendente o al collaboratore autonomo. Ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Diversamente, il termine concernente le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata è fissato al 31 ottobre 2022. Si precisa, inoltre, che per la consegna della CU 2022 ai lavoratori autonomi, l’Agenzia delle Entrate prevede un termine esteso, con invio delle CU entro la scadenza prevista per la presentazione telematica del modello 770/2022. Ovvero il prossimo 31 ottobre 2022.

Per quanto già noto, la certificazione unica (CU), riepiloga, ai fini dell’annuale dichiarazione fiscale di ogni contribuente-percipiente (dipendenti e lavoratori autonomi), i redditi percepiti e le ritenute fiscali subite nell’anno precedente rispetto a quello in cui viene prodotta e consegnata (redditi da lavoro dipendente e/o autonomo).

Anche le istituzioni scolastiche ed educative sono assoggettate al predetto obbligo. Ciò nella loro veste giuridica di sostituti d’imposta sia per le somme corrisposte per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato al lavoro dipendente che per i compensi per prestazioni di lavoro autonomo erogati a professionisti, artisti, lavoratori autonomi occasionali.

Con riferimento alla compilazione della Certificazione Unica 2021 da parte delle Istituzioni Scolastiche, è bene precisare che:
a) non devono essere inseriti nella certificazione i compensi relativi al fondo d’istituto liquidati dal MEF e inseriti su NoiPA –  sistema del cedolino unico del personale della scuola.
Per tali compensi è previsto l’inserimento col sistema del Cedolino Unico. Comprensivo dei contributi a carico dello Stato, ai fini dell’inserimento nella CU del MEF.
b) devono, invece, essere inseriti nella certificazione i compensi liquidati con il Programma Annuale (id est, il bilancio) della scuola e inseriti su NoiPA – Compensi fuori sistema del personale della scuola.

I predetti compensi, erogati al personale dipendente con fondi iscritti nel Programma Annuale della scuola fino al 31 dicembre 2021 e inseriti su NoiPA, devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate con CU. Nella quale è essenziale barrare il punto 643 – “Compensi non aventi carattere fisso e continuativo” per non incorrere nella duplicazione dei redditi.

Peraltro, per i compensi corrisposti dalle amministrazioni dello Stato (ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative) ai sensi dell’Art. 29, comma 2, del DPR n. 600 del 1973, riguardanti le ritenute sui compensi e altri redditi, è specificamente previsto  che ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo (ufficio secondario) devono comunicare agli uffici che invece dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo (ufficio principale), entro la fine dell’anno e comunque non oltre il 12 gennaio dell’anno successivo, l’ammontare delle somme corrisposte, l’importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate. 

Il sostituto d’imposta che eroga compensi non aventi carattere fisso e continuativo pur non dovendo rilasciare una CU al percipiente, dovrà procedere all’invio di una CU ordinaria all’Agenzia delle Entrate. Riporterà tutti i dati relativi alle somme erogate avendo cura di barrare il punto 643. Tale barratura certificherà che le predette informazioni arrivino al sostituto principale che ha provveduto a tenerne conto in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Il sostituto d’imposta che eroga emolumenti aventi carattere fisso e continuativo tenuto al rilascio della CU, emetterà una certificazione comprensiva di tutti i compensi corrisposti. Evidenziando, nei punti da 531 a 566, le somme e i valori corrisposti dall’ufficio cod. secondario. In questo caso sarà necessario riportare anche il codice 8 nel punto 537 per individuare il conguaglio effettuato, nelle ipotesi stabilite dal comma 2, dell’art. 29 del DPR n. 600/73.

Avuto riguardo al flusso telematico da trasmettere all’Agenzia delle Entrate, lo stesso si compone: 

  1. Del Frontespizio. Con le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica; 
  2. Del Quadro CT. Con le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate; 
  3. Della Certificazione Unica 2022. Con i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

I modelli di CU relativi ai dipendenti del comparto Istruzione e Ricerca sono reperibili in formato elettronico. Ciò mediante l’accesso all’area riservata su Noipa.it nella sezione “Documenti personali”. 

La disciplina relativa agli errori, ai ritardi e alle omissioni

I sostituti d’imposta che non provvederanno all’inoltro obbligatorio della certificazione, oppure vi provvedono in ritardo o in maniera errata, andranno incontro a determinate sanzioni.

L’importo delle sanzioni varia se si tratta di CU omessa o di correzione di CU errata. 

Prima di passare alla rassegna delle sanzioni relative ai suddetti casi, si fa presente che, dal 1° gennaio 2016, l’art. 21 del D.Lgs. n. 158/2015 ha introdotto nell’ambito dell’art. 4 comma 6-quinquies del Dpr. n. 322/1998, nuovi limiti alle soglie sanzionatorie in materia di Certificazione Unica. 

In particolare, la predetta norma:

  1. ha previsto un limite massimo di sanzione fissato a 50.000 euro per sostituto d’imposta per ogni certificazione omessa, tardiva o errata. Oltre alla previsione sanzionatoria minima di 100 euro;
  2. ha disposto che se la certificazione viene inviata entro 60 giorni dal termine, la sanzione si riduce ad un terzo. Con un massimo di 20.000 euro.

Pertanto, qualora non sia rispettato il prescritto termine di presentazione all’Agenzia delle Entrate (16 Marzo 2022), i sostituti d’imposta possono avvalersi del ravvedimento operoso per regolarizzare spontaneamente la propria situazione con il fisco, per quanto riguarda omissioni o atti illeciti.

In tal senso, l’istituto del ravvedimento consente la sanatoria spontanea di ogni forma di illecito. Con una sanzione di importo inferiore e con una quota di interessi.

Nel caso della certificazione unica 2022, il ravvedimento operoso può essere disposto solo quando il documento viene inviato sanato entro 60 giorni dalla scadenza. 

In ogni caso sono previste scadenze che riguardano rispettivamente le seguenti fattispecie:
a)Presentazione dichiarazione correttiva;
b)Dichiarazioni in ritardo rispetto al termine perentorio stabilito.

Nel caso sub.a), vale a dire nei casi in cui la nuova CU 2022  si sostituisce a quella precedentemente inviata,  perché scartata o tardiva,  la dichiarazione correttiva deve essere  inviata entro 5 giorni:  

  • Dalla data della comunicazione di scarto (scarto comunicato a ridosso o dopo il termine di scadenza) da parte dell’Agenzia delle Entrate (Certificazione sostitutiva correttiva);
  • Dalla data del 16 marzo 2022 per la dichiarazione CU tardiva.
Per ciò che riguarda il suddetto termine dei 5 giorni occorre fare due precisazioni:
  1. in caso di certificazioni uniche ritrasmesse dopo lo scarto da parte dell’Agenzia delle Entrate, i cinque giorni decorrono dalla data contenuta nella comunicazione di scarto ricevuta (così come precisato dalle istruzioni ministeriali che rimandano alla circolare numero 195/1999 del Ministero delle Finanze);
  2. in caso di certificazioni uniche di cui ci si accorge di aver omesso o inviato dati incompleti, allora i cinque giorni si considerano a partire dalla data di scadenza annualmente prevista.

         In entrambi i casi previsti dalla fattispecie sub. a) le dichiarazioni saranno considerate tempestive e non verranno applicate le sanzioni previste per l’invio in ritardo o  la mancata trasmissione.

Nel caso sub. b), vale a dire nel caso di ritardo (oltre i 5 giorni) e/o per errori nell’invio telematico delle certificazioni uniche, le sanzioni applicate sono quelle preste dal combinato disposto del D.Lgs.  n.151 e dalla L.208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016). 

Le sanzioni previste per le fattispecie sopracitate sono le seguenti:
  1. Certificazione unica omessa, tardiva o errata, 100 Euro per singola certificazione con limite massimo di 50.000 Euro per anno e sostituto d’imposta;
  2. Certificazione unica errata trasmessa entro il 16 marzo 2022, poi corretta e nuovamente tramessa entro 60 giorni, Euro 33,33 per singola certificazione. Con limite massimo di Euro 20.000 per anno e sostituto d’imposta.

Inoltre, si deve considerare che:
a) Il limite massimo delle sanzioni applicabili ad ogni sostituto d’imposta non può essere superiore a 50.000 Euro;
b) In caso di certificazione trasmessa correttamente entro 60 giorni dal 16 marzo 2022, anche per le CU senza indicazioni reddituali riportabili nella dichiarazione pre-compilata del 31 ottobre 2022, la sanzione prevista è ridotta ad un terzo. Con un importo massimo di Euro 20.000.

In relazione a quanto precede, l’unica modalità attualmente prevista per poter beneficiare della riduzione delle sanzioni sulla certificazione unica 2022 è quella di effettuare un nuovo invio entro 60 giorni dalla scadenza ordinaria.

In sintesi, il sistema sanzionatorio prevede:
  • per ogni certificazione omessa, tardiva o errata è prevista l’applicazione di una sanzione pari a 100 euro per ogni singolo adempimento. Con il limite massimo di 50.000 Euro a sostituto d’imposta;
  • nel caso in cui venga trasmessa una certificazione unica errata, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 5 giorni non c’è alcuna sanzione;
  • qualora si trasmetta una certificazione unica errata, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 60 giorni si incorrerà nelle sanzioni ridotte di 1/3. Con un limite massimo pari a 20.000 Euro per periodo d’imposta e sostituto.

         Le sanzioni conseguenti all’omesso invio della certificazione unica 2022, ovvero al suo invio incompleto e/o con dati errati, devono essere versate con modello F24. Utilizzando il codice tributo 8906 e compilando la sezione Erario.

del DSGA Leonardo Gesù