Categorie protette. Diritti, vantaggi e obblighi aziendali

Secondo le leggi statali che tutelano i lavoratori facenti parte delle categorie protette, esistono determinati obblighi di assunzione da rispettare seguendo le direttive della l. 68/1999.

Chi può essere definito all’interno delle categorie protette?

In generale, parliamo di categoria protetta per i non vedenti e/o sordomuti, per gli invalidi civili almeno al 45% e invalidi del lavoro almeno al 33%.

Rientrano nella medesima, logicamente, anche gli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio, nonché orfani e vedove.

Infine, possono essere considerati tali anche vittime di terrorismo e di criminalità organizzata e profughi.

Resta di base che ogni azienda è a sé stante, per cui ogni riferimento è sempre da tenere in considerazione all’interno di un quadro completo che viene determinato dal numero di dipendenti totali della società, per cui direttamente proporzionale alle dimensioni e tipologia della stessa.

In generale, tali obblighi si verificano quando vi sono almeno 15 dipendenti.

La legge è stata poi modificata nel Jobs Act e seguenti aggiornamenti, ad oggi la situazione da rispettare è la medesima:

Una persona con disabilità se il numero dei dipendenti è tra i 15 e 35.
Due persone se azienda è tra i 36 e i 50 lavoratori totale.
Infine il 7% dei dipendenti per oltre quella soglia.

Diritti delle categorie protette: collocamento mirato, esoneri e permessi di lavoro

I lavoratori disabili tra i 15 e i 65 anni (non compiuti), possono iscriversi così alle liste provinciali del collocamento mirato a loro dedicato.
Inoltre, essi posso richiedere permessi lavorativi speciali, sia per una questione oraria (due ore al giorno oppure tre giorni al mese), in caso di handicap grave certificato, estendile anche per i familiari che li assistono (tramite legge 104/1992).

Non è tuttavia possibile stabilire forme speciali di esonero da mansioni particolari, anche se resta data la possibilità di poter confrontarsi con il proprio datore di lavoro per trovare un accordo qualora ci fossero determinate turnazioni o attività da svolgere per le quali si risulti impossibilitati per via della disabilità.

Articolo di Sara Barone

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