Assenze per malattia del personale della scuola

Articolo a cura della Dott.ssa Paola Perlini

Dopo aver approfondito la tematica delle ferie del personale scolastico ci occupiamo, nel presente lavoro, delle assenze per malattia.

Questa tipologia di assenza è la più utilizzata dal personale e può andare da eventi leggeri che richiedono anche una sola giornata di riposo a patologie più gravi che necessitano anche di lunghi periodi di lontananza dalla scuola.

Tratteremo la materia come abbiamo fatto per le ferie considerando quindi quanto previsto in relazione alle assenze dal CCNL del comparto scuola per il personale a tempo indeterminato e determinato.

L’art. 17 del CCNL 29/11/2007 prevede quanto segue con la precisazione che la norma è stata reiterata nell’attuale CCNL vigente del 19/4/2018.

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Ai sensi del comma 1 dell’art. 17 del CCNL il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di 18 mesi con il trattamento economico previsto dal comma 8:

  • Retribuzione intera per i primi 9 mesi
  • 90% della retribuzione per i successivi 3 mesi
  • 50% della retribuzione per i successivi 6 mesi

Assenze per malattia che rientrano nel computo del periodo di comporto

Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente, ivi comprese le assenze dovute a:

  • infermità dipendente da causa di servizio (in tali giornate al lavoratore spetta comunque l’intera retribuzione di cui all’art. 20, comma 2, cit. CCNL);
  • i day-hospital, day surgery o macro attività in regime ospedaliero e il ricovero ospedaliero;
  • visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici qualora l’assenza dell’intera giornata sia imputata a “malattia”.

Assenze escluse dal computo del periodo di comparto

Non vengono computate nel periodo di comporto le tipologie di assenza espressamente individuate dalle norme contrattuali o da specifiche disposizioni di legge, dovute a:

  • gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti (art. 17, comma 9, cit. CCNL): vi rientrano i day-hospital, day surgery o macro attività in regime ospedaliero e il ricovero ospedaliero finalizzati a terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti e quelli necessari per la somministrazione della terapia per gravi patologie la cui certificazione sia rilasciata ex post da parte della ASL o della struttura convenzionata. Vi rientrano altresì i giorni di assenza dovuti alle conseguenti terapie certificate e per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle gravi patologie. In tali giornate spetta inoltre l’intera retribuzione prevista dal comma 8, lett. a), cit. art. 17;
  • infortunio sul lavoro certificato dall’INAIL (art. 20, comma 1, cit. CCNL): non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tali giornate spetta inoltre l’intera retribuzione prevista dal comma 8, lett. a), cit. art. 17;
  • i 30 gg. di congedo per cure per invalidi (art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 119/2011). Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia previsto dal cit. art. 17 commi 1 e 2.
  • malattia determinata da gravidanza (INAIL, circolari n. 48/1993 e n. 51/2001; Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nota 25/I/0011428 del 19 agosto 2008): non sono computabili, agli effetti della durata prevista da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi per il trattamento normale di malattia, i periodi di assistenza sanitaria per malattia determinata da gravidanza anche in caso di interruzione di gravidanza entro il 180° giorno dall’inizio della gestazione.

Il Ministero della giustizia con una nota del 5/7/2022 ha evidenziato il seguente chiarimento.

In merito alla problematica del trattamento economico e giuridico da applicare alle assenze per malattia dovuta a COVID alcuni Uffici giudiziari, poiché è intervenuta la cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 per effetto del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, hanno chiesto se sia ancora applicabile la disciplina dettata dall’articolo 87, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Al fine di fornire univoche indicazioni agli Uffici è stato posto specifico quesito al Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico – Servizio per il trattamento del personale pubblico.

A tal proposito il Dipartimento interessato ha chiarito che la disposizione di cui all’art. 87, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è ancora vigente “in quanto non abrogata o modificata dal citato decreto legge n. 24, né da altre fonti normative”.

“Pertanto, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in caso di accertata positività al Covid-19, l’assenza per malattia è equiparata, sotto il profilo della retribuzione, al ricovero ospedaliero come disciplinato nei relativi CCNL di Comparto e non è ricompresa nel computo del periodo di comporto”.

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Le assenze per malattia del personale assunto con contratto a tempo determinato sono regolate dall’art. 19 del cit. CCNL, in particolare i commi 3, 4, 5 e 6 per il personale assunto almeno fino al 30/6; il comma 10 per il restante personale (supplenze brevi).

Per le assenze riferite a gravi patologie, infortunio sul lavoro, causa di servizio, cure per gli invalidi e termali o assenze per esami e visite specialistiche valgono le stesse regole del personale assunto a tempo indeterminato così come esposte nella presente guida.

Personale con contratto stipulato fino al 30/6

Personale con contratto stipulato per l’intero anno scolastico (31/8) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

Per queste tipologie di incarichi il personale ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.

Per ciascun anno scolastico, il periodo è così retribuito:

  • nel 1° mese al 100%
  • nel 2° e 3° mese al 50%
  • dal 4°al 9° mese si ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.

I primi 3 mesi di assenza non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. I restanti 6 mesi di assenza interrompono l’anzianità di servizio a tutti gli effetti (il personale non avrà riconosciuti il punteggio, i contributi ecc.) Superato il limite dei 9 mesi si avrà la risoluzione del rapporto di lavoro (non esistono deroghe).

Anche per tale personale vale quanto disposto dall’art. 71 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge n. 133/2008 riguardante la decurtazione del salario accessorio per i primi 10 giorni di malattia.

Personale con contratto per “supplenze brevi”

Rientrano in questa tipologia tutte le supplenze brevi conferite dal dirigente scolastico, comprese le supplenze per la copertura di posti resi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31/12 (conferite direttamente fino al “termine delle lezioni”) e le supplenze per sostituzione di personale collocato in maternità.

Per queste tipologie di incarichi il personale ha diritto a 30 giorni di malattia in un anno scolastico pagati al 50% (non interrompono l’anzianità di servizio a tutti gli effetti).

Superato il limite di 30 giorni si avrà la risoluzione del rapporto di lavoro e non esistono deroghe.

Criteri e modalità di calcolo delle assenze

Al personale assunto in ruolo sono applicate le norme per il personale assunto a tempo indeterminato di cui all’art. 17 del CCNL

A tale tipologia di personale non potranno essere considerati i periodi di assenza precedenti (contratti a tempo determinato) i quali erano sottoposti ad un diverso periodo di comporto.

Quindi per il personale assunto a tempo indeterminato il riferimento al “triennio precedente”, è da interpretare nel senso di triennio precedente come dipendente a tempo indeterminato nel Comparto Scuola non venendo aggiunte le eventuali assenze già conteggiate quando tale personale era assunto a tempo determinato oppure prestava servizio presso altra amministrazione.

 Quando il dipendente si assenta per malattia, in primo luogo, bisogna verificare se i giorni di malattia rientrino nel limite dei 18 mesi di comporto e se sussista la decurtazione economica al superamento dei primi 9 mesi, da effettuare ai sensi dell’art. 17, comma 8, cit. CCNL.

Occorrerà quindi procedere alla sommatoria di tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni antecedenti l’episodio morboso in atto, a prescindere della patologia ad esse correlate.

Ai sensi della nota prot. 0093898 del 23 ottobre 2001 del Ministero dell’Economia e delle Finanze il triennio da considerare per il conteggio dei 18 mesi di assenza va calcolato:

  • partendo a ritroso dal giorno che precede l’ultimo episodio morboso, bisogna risalire indietro di tre anni;
  • sommare tutti i giorni di assenza per malattia effettuati negli ultimi tre anni (ad esclusione di quelli non rientranti nel periodo di comporto);
  • aggiungere alla suddetta somma i giorni relativi all’evento morboso in atto.

Il risultato ottenuto consente di determinare sia il numero complessivo dei giorni di assenza per malattia fruiti all’interno del periodo di comporto, sia il trattamento economico spettante al lavoratore per il periodo di assenza per malattia in corso, così come stabilito all’art. 17, comma 8, del cit. CCNL.

Assenze e decurtazione retributiva nuovo CCNL (primi 10 giorni)

L’art. 71, primo comma, del decreto n. 112/08 convertito in legge n. 133/08 prevede che per gli eventi morbosi di durata inferiore o uguale a dieci giorni di assenza, sarà corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale con decurtazione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, e ogni altro trattamento economico accessorio.

Ai fini della decurtazione si fa riferimento ad ogni episodio di malattia che colpisce il dipendente, anche della durata di un solo giorno, e per tutti i primi dieci giorni di ogni evento morboso.

Assenze escluse dalla decurtazione retributiva dei primi 10 giorni

Non si procede alla decurtazione economica se l’assenza per malattia sia conseguenza di:

  • ricovero ospedaliero.

Nella fattispecie sono ricomprese le prestazioni sanitarie effettuate in regime di ricovero, di day-hospital, di day-surgery e di pre ospedalizzazione. I casi di day-hospital, e di day-surgery vi rientrano anche se la prestazione è inferiore alle 24 h.

Vi rientrano, inoltre, le ipotesi di “assistenza domiciliare integrata” (cioè di “ricovero domiciliare sostitutivo” di quello ospedaliero).

Non vi rientra l’assenza per malattia seguente alla prognosi rilasciata da un Pronto Soccorso, in quanto per “ricovero ospedaliero” si intende la degenza in ospedale per un periodo non inferiore alle 24 ore.

La certificazione giustificativa deve essere rilasciata dalla Asl o dalla struttura sanitaria pubblica o convenzionata che possieda i requisiti per fornire una prestazione in regime di ricovero; non risulta idonea la certificazione di una prestazione effettuata in regime “ambulatoriale” anche se la stessa sia stata fornita da una struttura ospedaliera.

  • successiva convalescenza post ricovero, comprensiva della convalescenza domiciliare. La certificazione giustificativa della convalescenza post ricovero può essere rilasciata sia dalla struttura ospedaliera che ha effettuato il ricovero sia dal medico ASL o di famiglia (in quest’ultimo caso la certificazione medica dovrà far discendere espressamente la prognosi dall’intervento subito in ospedale. Dipartimento della Funzione Pubblica n. 53/2008; MEF, nota prot. n. 27553/2009);
  • ricovero domiciliare, certificato dall’ASL o struttura sanitaria competente, purché “sostitutivo del ricovero ospedaliero”;
  • infortunio sul lavoro
  • infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio (art. 20, comma 2, cit. CCNL);
  • gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti (art. 17, comma 9, cit. CCNL): vi rientrano i day-hospital, day surgery o macro attività in regime ospedaliero e il ricovero ospedaliero finalizzati a terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti e quelli necessari per la somministrazione della terapia per gravi patologie la cui certificazione sia rilasciata ex post da parte della ASL o della struttura convenzionata. Vi rientrano altresì i giorni di assenza dovuti alle conseguenti terapie certificate e per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie (“accertamenti ambulatoriali”).

Si ricorda che la trattenuta va invece applicata in caso di malattia che attesti uno “Stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta”.

Per la riduzione dello stipendio dall’undicesimo giorno si applicano le disposizioni previste dai CCNL per le assenze per malattia. 

Il CCNL Scuola, nell’articolo 17, co. 8, prevede, rispetto al trattamento economico delle assenze fino a 15 giorni, la corresponsione dell’intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio.

Ne deriva che, con la sola eccezione dell’indennità di direzione dei DSGA, il personale della Scuola dall’undicesimo giorno di assenza per malattia percepisce la retribuzione piena. 

La riduzione è disposta per ogni singola assenza per malattia (anche se si protrae per più di 10 giorni o ci si assenta per un solo giorno).

Ogni volta che ci si assenta si subisce la riduzione del trattamento economico nei primi dieci giorni. 

L’eventuale prosecuzione, senza soluzione di continuità, di un periodo di malattia non è considerata come una nuova assenza e non dà luogo ad ulteriori riduzioni dello stipendio.

I dieci giorni si calcolano a partire da quello in cui è iniziata l’assenza “originaria”, successivamente prorogata. 

L’INDENNITÀ DI DIREZIONE DEI DSGA

L’indennità di direzione dei DSGA per effetto del combinato disposto dell’art. 71 del D.L. 112 e dell’art 17, comma 8 del CCNL, è soggetta ad un diverso regime economico in relazione alla durata dell’assenza per malattia: 

A) per le malattie di durata inferiore a 15 giorni lavorativi si mantiene la decurtazione già prevista dall’art. 17, comma 8, del CCNL (per ciascun giorno fino al 15° giorno lavorativo di assenza). 

B) per le malattie di durata superiore a 15 giorni lavorativi, ricoveri ospedalieri e periodi di convalescenza post ricovero: 

– per i primi 10 giorni viene operata la decurtazione prevista dall’art. 71 del D.L. n. 112

– dall’undicesimo giorno di assenza l’indennità di direzione è corrisposta integralmente (art. 17, co. 8). 

LE RITENUTE GIORNALIERE LORDE DA APPLICARE 

Le ritenute giornaliere lorde sono da applicare per RPD, CIA e quota fissa dell’indennità di direzione (per la quota variabile il calcolo dovrà essere effettuato in relazione all’importo che sarà determinato da ogni singola istituzione scolastica), prendendo a riferimento i compensi mensili fissati nelle tabelle allegate al CCNL e alla sequenza contrattuale ATA. 

Per ciascun giorno di assenza si decurta un trentesimo dell’importo mensile dei compensi suddetti e misure seguenti: 

LA CERTIFICAZIONE DELL’ASSENZA PER MALATTIA 

L’art. 55 del D.Lgs. 165/2001 prevede che nei seguenti casi l’assenza per malattia, deve essere giustificata “mediante certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica”: 

– assenza superiore a dieci giorni (si considerano tali le “assenze protratte” cioè periodi continuativi che complessivamente superano i dieci giorni anche a seguito di proroga di un’assenza inizialmente di durata inferiore); 

– dalla 3° assenza per malattia nell’anno solare, indipendentemente dalla durata (anche assenze di un solo giorno). 

La struttura sanitaria pubblica abilitata al rilascio della certificazione di assenza può essere identificata in un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale (medico di famiglia – Cfr. Parere UPPA n. 45/08). Il rapporto del medico con il servizio sanitario nazionale dovrà risultare dalla certificazione (C.M. n. 7/2008). 

Non sono giustificate, nei suddetti casi, le assenze certificate da un medico libero professionista non convenzionato con il servizio sanitario nazionale. 

LA VISITA FISCALE E LE FASCE ORARIE DI REPERIBILITÀ 

Con la Circolare n. 10 del 1 agosto 2011 della Funzione pubblica, sono state fornite istruzioni per dare attuazione alle modifiche della precedente normativa, introdotte dall’art. 16, commi 9 e 10, della L. 111/2011.

Il dirigente responsabile può valutare, rispetto alla precedente normativa, caso per caso se richiedere il controllo o meno, tenendo conto non solo della condotta complessiva del dipendente, ma anche degli oneri connessi all’effettuazione della visita.

Per cui la visita non è più obbligatorio chiederla sin dal primo giorno di assenza.

Resta fermo, invece, l’obbligo di richiedere la visita sin dal primo giorno nel caso in cui l’assenza si verifica prima o dopo una giornata non lavorativa (Cfr. il nuovo Regolamento sulle visite fiscali di cui al D.M. n. 206/2017).

Al fine di agevolare i controlli sono state previste fasce orarie di reperibilità più ampie, fissate dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 di tutti i giorni anche non lavorativi e festivi. 

In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia all’INPS e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all’amministrazione interessata.

Il medico curante:

– redige l’apposito certificato di malattia e lo trasmette all’INPS con modalità telematica, immediatamente o al più il giorno dopo quando la visita è avvenuta al domicilio;

– anche il medico libero professionista, (cui il dipendente può rivolgersi per i primi eventi di assenza per malattia nell’anno e sempre che non abbiano una durata superiore ai dieci giorni) può rilasciare il certificato di malattia telematico poiché egli dispone delle credenziali di accesso al servizio;

– se richiesta, deve consegnare al dipendente una copia cartacea;

– se richiesto, il medico è tenuto ad inviare la medesima certificazione all’indirizzo di posta elettronica personale del dipendente;

– nel certificato telematico, oltre alla possibilità di ricondurre l’assenza ad una determinata tipologia (es. grave patologia – cfr Circolare INPA 113/2013), può anche inserire eventuali ulteriori dettagli nelle note di diagnosi al fine di completare e/o caratterizzare meglio la diagnosi stessa;

– il certificato di malattia e l’attestato redatti su carta sono accettati solo quando non sia tecnicamente possibile la trasmissione telematica. 

– è esonerato dall’obbligo di invio dell’attestato al datore di lavoro;

Il dipendente:

– deve comunque attenersi alle disposizioni previste CCNL per informare il datore di lavoro della sua assenza (cfr art. 17 CCNL 2007);

– nei giorni festivi e prefestivi deve rivolgersi al medico di Continuità assistenziale per il rilascio del certificato di malattia sia per eventi insorti nei suddetti giorni sia per giustificare la continuazione di un evento certificato sino al venerdì.

Il Dirigente Scolastico:

– dispone per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo;

– visita fiscale può essere richiesta fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall’INPS;

– il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative;

– può richiedere l’effettuazione delle visite con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale. 

L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

– patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

– causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;

– stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

In caso di mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratore all’indirizzo indicato, è data immediata comunicazione motivata al datore di lavoro che l’ha richiesta.

Qualora il dipendente sia assente al controllo all’indirizzo di reperibilità fornito, il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio.

Il suddetto invito viene consegnato con modalità, stabilite dall’INPS nel rispetto della riservatezza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, idonee a garantirne la conoscibilità da parte del destinatario.

Il Nuovo Regolamento disciplina la fattispecie della mancata accettazione, da parte del dipendente interessato, dell’esito della visita.

Viene previsto che, qualora il dipendente non accetti l’esito della visita fiscale, il medico è tenuto ad informarlo del fatto che deve eccepire il dissenso seduta stante.

Il medico annota sul verbale il manifestato dissenso che deve essere sottoscritto dal dipendente e contestualmente invita lo stesso a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo.

In caso di rifiuto a firmare del dipendente, il medico fiscale informa tempestivamente l’INPS e predispone apposito invito a visita ambulatoriale.

Viene, altresì, disciplinata specificamente l’ipotesi, e le relative condizioni, per il rientro anticipato in servizio del dipendente assente per malattia.

Ai fini della ripresa dell’attività lavorativa, per guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il dipendente è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo.

Il certificato sostitutivo è rilasciato dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo. 

VISITE AMBULATORIALI

L’INPS, ha precisato che:

– il medico, in caso di assenza del lavoratore alla visita fiscale, dovrà sempre

– effettuare la convocazione a visita ambulatoriale;

– il procedimento sulla giustificazione o meno del lavoratore per la sua assenza al domicilio è deciso esclusivamente dal DS; è previsto l’esame delle giustificazioni, da parte dell’Ufficio medico legale INPS territorialmente competente, qualora queste abbiano carattere prettamente sanitario.

EFFETTUAZIONE DELLA VISITA AMBULATORIALE

Al lavoratore, viene rilasciato il modello “Visita medica di controllo ambulatoriale” riportante la competenza amministrativa o il giudizio medico legale sulla giustificabilità dell’assenza a visita medica domiciliare.

ASSENZA DEL DIPENDENTE ALLA VISITA FISCALE

L’INPS (messaggio 1399 del 29/3/2018) ribadisce che la validità della certificazione eventualmente trasmessa in modalità cartacea dal dipendente assente rimane di competenza dell’Amministrazione di riferimento.

Con riguardo, invece, alla documentazione relativa all’assenza del lavoratore a visita medica di controllo domiciliare viene ribadito che:

– è di esclusiva competenza della scuola di servizio la valutazione delle giustificazioni di assenza del dipendente dal domicilio quando tali valutazioni richiedano competenze di tipo amministrativo, nel rispetto della specifica normativa relativa al rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione;

– è previsto l’esame delle giustificazioni, da parte dell’Ufficio medico legale dell’INPS territorialmente competente, qualora queste abbiano carattere prettamente sanitario. 

COMPETENZA DS/INPS

Sono ipotizzabili tre fattispecie:

1) Il lavoratore produce una giustificazione di tipo amministrativo o non produce alcun documento giustificativo:

  • nel suddetto modello deve essere valorizzato il campo “competenza amministrative” la valutazione della stessa spetterà al DS;
  • il Dirigente, in ogni caso, ricevute le giustificazioni dal lavoratore, potrà richiedere all’INPS competente ulteriori chiarimenti ed elementi di valutazione.

2) Il lavoratore produce una giustificazione di tipo sanitario:

  • la valutazione della stessa spetterà all’ufficio medico legale dell’INPS;
  • se il lavoratore produce documenti giustificativi sanitari, il cui esame consente di concludere per la giustificabilità dell’assenza dal domicilio, nel modello deve essere valorizzato il campo “sì” della sezione “Assenza giustificabile” senza fare alcun riferimento allo stato di salute del lavoratore

L’informazione perverrà al datore di lavoro per il tramite del lavoratore, che gli consegnerà copia del documento sopra indicato con le relative annotazioni.

  • ad ogni modo il datore di lavoro rimane l’unico soggetto competente a giustificare il lavoratore e può tener conto, ai fini del provvedimento da assumere anche di eventuali altri fatti di cui è a conoscenza.

3) Il lavoratore non si presenta alla visita ambulatoriale, ma provvede a trasmettere i giustificativi a mezzo posta:

  • non si procederà all’esame degli stessi salvo esplicita richiesta del Dirigente Scolastico, registrando l’assenza del lavoratore alla visita ambulatoriale.

Assenze per visite specialistiche, terapie ed accertamenti diagnostici

L’art 55 septies, comma 5 ter, del d.lgs. 165 del 2001 stabilisce che: “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica.”

Con il CCNL 19/4/2018 esiste un diverso regime per gli ATA perché possono effettuare anche assenze orarie per le visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici.

Infatti l’art. 33 del nuovo CCNL 2018 disciplina esclusivamente per il Personale ATA le assenze per l’effettuazione di visite specialistiche mentre per il Personale Docente rimane in vigore la previgente disciplina di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 nell’interpretazione post Sentenza del TAR Lazio 5714/2015 (quindi imputazione, a scelta del dipendente, dell’assenza alla malattia o ad altri istituti contrattuali quali ferie, permessi brevi o permessi per motivi personali).

Ai dipendenti ATA sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

I permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.

I permessi orari in questione:

  1. sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;
  2. non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.

Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.

Viene previsto che in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso spettanti.

Resta ferma la possibilità per il dipendente di fruire in alternativa ai permessi orari del nuovo CCNL, anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal CCNL 2018 o dai precedenti CCNL del comparto Scuola.

SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO

L’art. 17 comma 1 del CCNL 2007 prevede che il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.

Il secondo comma del citato articolo prevede che, superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.

Pertanto, nell’ipotesi di assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento (per i lavoratori della scuola cfr. art. 17 comma 1 del CCNL 2007), l’amministrazione, prima di concedere l’eventuale ulteriore periodo di assenza per malattia, dandone preventiva comunicazione all’interessato, procede all’accertamento delle condizioni di salute dello stesso, per il tramite dell’organo medico competente, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di permanente inidoneità psicofisica assoluta o relativa.

Più specificamente, per vedere se è stato superato il periodo di comporto e per analizzare la percentuale di retribuzione che spetta al dipendente durante un periodo di assenza per malattia è necessario:

  1. determinare il triennio precedente l’ultimo episodio morboso: dal giorno precedente l’inizio della malattia in atto andare a ritroso di tre anni;
  2. sommare le assenze per malattia intervenute nel triennio come sopra determinato;
  3. sommare alle assenze per malattia effettuate nel triennio precedente di cui al numero 2, quelle del nuovo episodio morboso.

Se si supera il primo periodo di comporto previsto dall’art. 17 del CCNL 2007 la scuola, anche nel caso non vi sia la richiesta del dipendente alla proroga, deve sottoporre il dipendente stesso a visita medica collegiale allo scopo di accertare se il medesimo, allo scadere dei 18 mesi, è in grado o meno di riassumere servizio.

Per completare la trattazione forniamo alcune FAQ utili desunte dalla raccolta sistematica degli orientamenti ARAN.

1) Come si devono considerare le giornate di sabato e domenica intercorrenti tra due periodi di assenza per malattia?

Sulla questione si fa presente che la Ragioneria Generale dello Stato – IGOP prot. n. 126427 del 16 gennaio 2009 con un parere richiesto dal Dipartimento della Funzione Pubblica sull’art.71 del D.L. 112/2008 chiarisce che “con riferimento all’individuazione della retribuzione giornaliera il relativo computo va effettuato in trentesimi dal momento che, secondo il consolidato orientamento in materia di servizio, le giornate di sabato e domenica intercorrenti tra due periodi di assenza malattia vengono anch’esse considerate assenze per malattia e assoggettate alla decurtazione del trattamento economico accessorio”.

Nel caso in cui il sabato, previsto come giornata libera, sia compreso tra due periodi di assenza per malattia, si ritiene che lo stesso, qualora il docente non abbia ripreso servizio, rientri nel periodo di assenza suddetta.

2) Nel caso di più assenze per malattia, quali sono le norme che regolano la decurtazione del compenso accessorio?

Si ritiene utile rilevare che l’art. 17, comma 9 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, esplicitamente esclude dal computo dei giorni di assenza per malattia, e di conseguenza dalla decurtazione di cui all’art. 71 del D. L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge n. 133/2008, i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital nonché quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.

Per il riconoscimento di tale beneficio, il lavoratore dovrà pertanto produrre una adeguata e chiara certificazione medica da cui, appunto, risulti non solo la sua condizione morbosa, ma anche l’ulteriore attestazione che la stessa si configuri come patologia grave che abbia richiesto o richieda l’effettuazione di terapie salvavita con effetti temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.

A conferma di ciò, si porta a conoscenza la circolare n. 8 del 2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica con cui si chiarisce ulteriormente la volontà del legislatore di salvaguardare situazioni particolari e delicate, quali le terapie salvavita, applicando ad esse il trattamento più favorevole.

3) Tutte le assenze dovute a patologie gravi sono escluse dalla decurtazione retributiva? Quali sono le terapie salvavita connesse alla grave patologia che consentono di escludere i relativi giorni di assenza dal computo della malattia nonché di evitare la trattenuta di cui all’art. 71, comma 1, della L. 133/2008?

Alla luce di quanto previsto dall’art. 17, comma 9, del CCNL del 29.11.2007, sono escluse dal computo della malattia ordinaria tutte le assenze dovute a patologie gravi che comportano l’effettuazione di terapie, temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, con ricovero ospedaliero e day hospital.

Ai fini del beneficio vanno ricomprese anche le giornate di assenza dovute agli effetti diretti e /o collaterali provocati dalle citate terapie, purché anch’essi certificati secondo la normativa vigente.

Tale beneficio, inoltre, è stato confermato anche dall’art.71, comma 1, della L. 133/2008, il quale prevede espressamente che “fatto salvo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore la decurtazione retributiva non si debba operare per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita”.

Conseguentemente, ogni altro periodo di malattia non riconducibile a tali ipotesi, rientra nel calcolo del periodo di comporto di assenza per malattia di cui all’art. 17 del CCNL del 29.11.2007 del comparto Scuola.

4) Quali patologie sono escluse dal computo dei giorni di assenza per malattia?

Si ritiene utile rilevare che l’art. 17, comma 9 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, esplicitamente esclude dal computo dei giorni di assenza per malattia, i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital nonché quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.

La definizione di tali patologie spetta soltanto agli organi sanitari a ciò deputati, nulla potendo obiettare altre istituzioni a ciò non dedicate.

Infine, si segnala che le circolari n.7 e n. 8 del 2008 e n. 8 del 2010 del Dipartimento della funzione pubblica hanno sempre espresso ulteriormente la volontà del legislatore di salvaguardare situazioni particolari e delicate, applicando ad esse il trattamento più favorevole previsto dai CCNL .

5) Possono rientrare nella norma di miglior favore le patologie, che sebbene siano gravi, non richiedano l’effettuazione di terapie salvavita, quale ad esempio l’assenza per malattia di un dipendente a seguito di un’operazione alle ginocchia per artrosi?

L’art. 17, comma 9 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, esplicitamente esclude dal computo dei giorni di assenza per malattia, e di conseguenza dalla decurtazione di cui al sopra citato decreto, i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital nonché quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.

Per il riconoscimento del beneficio, il lavoratore dovrà pertanto produrre una adeguata e chiara certificazione medica da cui, appunto, risulti non solo la sua condizione morbosa, ma anche l’ulteriore attestazione che la stessa si configura come patologia grave che ha richiesto o richiede l’effettuazione di terapie salvavita con effetti temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.

La definizione di tali patologie spetta soltanto agli organi sanitari a ciò deputati, nulla potendo obiettare altre istituzioni a ciò non dedicate.

Il dettato contrattuale risulta coerente con quanto previsto anche dalle circolari

n.7 e n. 8 del 2008 e n. 8 del 10 del Dipartimento della funzione pubblica.

6) Come vanno considerate, a seguito del certificato di malattia rilasciato dal medico nella stessa giornata, le ore di servizio eventualmente prestate dal dipendente?

La problematica oggetto del quesito non è disciplinata dal CCNL del comparto scuola pertanto, al riguardo, si può solo far riferimento alla giurisprudenza che in merito distingue due ipotesi:

a) certificato medico rilasciato al termine di una giornata lavorativa: la prognosi comprende anche il giorno del rilascio, nonostante risulti lavorato (Cassazione, 6.2.1988 n.1290); non si ritiene che abbia alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che il giorno risulti lavorato per intero o solo in parte;

b) certificato medico con decorrenza dal giorno successivo a quello della parziale prestazione lavorativa: la giornata non sarà considerata assenza per malattia.

Pertanto, non è ipotizzabile, in mancanza di una esplicita ed espressa scelta contrattuale in tal senso, la soluzione di riconoscere al dipendente un riposo compensativo di entità pari a quella della prestazione lavorativa resa nella giornata in cui è insorta la malattia; questa, infatti, si traduce nel riconoscimento di un beneficio aggiuntivo al dipendente che, per quella giornata, non solo si vede riconosciuto il trattamento economico di malattia (che riguarda l’intera giornata), ma può beneficiare anche di un riposo ulteriore (con oneri indiretti aggiuntivi per l’amministrazione).

7) Come deve essere compilata la richiesta di assenza per malattia da parte del dipendente?

La normativa contrattuale è stata superata dall’art. 55 septies del D.Lgs. n. 165/2001 che, al comma 2, espressamente prevede “In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all’istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato della normativa vigente, ed in particolare dal decreto del Presidente del consiglio dei Ministri previsto dall’art. 50, comma 5 bis, del decreto legge del 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall’articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all’amministrazione interessata.”

Per quanto riguarda le indicazioni sulla trasmissione telematica dei certificati medici, si segnalano le circolari n. 1/2011 e n. 4/2011 del Dipartimento della funzione pubblica.

8) Può un dipendente, durante il periodo di assenza da scuola per malattia, essere presente alle riunioni del tavolo negoziale della RSU e del Consiglio d’Istituto?

Dal punto di vista del diritto del lavoro, la malattia viene definita come uno stato di alterazione della salute che provoca un’assoluta o parziale incapacità di svolgere l’attività lavorativa.

In caso di malattia, quindi, la legge e, nel caso di specie, il CCNL del comparto scuola, articolo 17, tutela il lavoratore sia sotto il profilo della conservazione del rapporto di lavoro, attribuendogli il diritto di assentarsi dal lavoro per un certo lasso di tempo (c.d. periodo di comporto), nel corso del quale il datore di lavoro non potrà licenziarlo; sia sotto il profilo economico, riconoscendogli il diritto a percepire la retribuzione, nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle stesse norme contrattuali o dal giudice secondo equità.

Nel caso de quo, poiché il dipendente dichiara di essere affetto da “uno stato patologico connesso alla situazione di invalidità riconosciutagli” si ritiene che l’assenza per malattia sia finalizzata al recupero delle energie psico-fisiche necessarie al dipendente per rientro in servizio, recupero che sarebbe ostacolato dallo svolgimento di qualsiasi attività, anche se non strettamente attinente alla prestazione lavorativa.

9) Il riconoscimento al dipendente dei benefici dell’art. 3, comma 1, e dell’art. 21 della legge n. 104/1992, è condizione sufficiente per fruire della deroga all’obbligo del rispetto delle fasce di reperibilità?

Per quanto concerne il riconoscimento al dipendente del diritto di esclusione dall’obbligo della reperibilità, il D.M. 18 dicembre 2009, n. 206, entrato in vigore il 4 febbraio 2010, all’art. 2 ha previsto che sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

  1. patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  2. infortuni sul lavoro;
  3. malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
  4. stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

A chiarimento dell’esclusione della visita fiscale per i casi di cui sopra è intervenuto il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere del 15 marzo 2010, nel quale afferma che, per quanto riguarda i casi di cui al comma 1 dell’art. 2 del decreto ministeriale n. 206 del 2009, l’amministrazione può riconoscere la sussistenza del regime di esenzione solo quando la stessa è in possesso della necessaria documentazione formale, consistente nella documentazione relativa alla causa di servizio, all’accertamento legale dell’invalidità, alla denuncia di infortunio e al certificato di malattia che giustifica l’assenza dal servizio e indica la causa di esenzione.

Il Dipartimento della funzione pubblica rileva inoltre che l’introduzione in via regolamentare della fattispecie di esenzione dalla reperibilità non ha naturalmente modificato il disposto legislativo di cui all’art. 55 septies, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001 anche se è chiaro che essa non può non influire sull’obbligo per l’amministrazione di richiedere la visita fiscale, per la necessità di evitare attività amministrativa inefficace con il rischio di un esborso ingiustificato.

Pertanto è necessario distinguere il caso in cui l’amministrazione è già in possesso della predetta documentazione formale ed il caso in cui non ne abbia ancora la disponibilità.

Nella prima ipotesi, l’amministrazione si astiene dal richiedere la visita fiscale poiché il controllo potrebbe risultare infruttuoso, ricorrendo le condizioni per l’esenzione dalla reperibilità nei confronti del dipendente.

Nella seconda ipotesi, l’amministrazione deve richiedere l’accertamento sin dal primo giorno di assenza, tenendo conto comunque delle menzionate “esigenze funzionali e organizzative”.

10) Qualora venga effettuata la visita domiciliare ad un dipendente esonerato dall’obbligo del rispetto delle fasce di reperibilità, lo stesso può sottrarsi alle verifiche ambulatoriali alle quali è stato invitato a sottoporsi per accertare l’esistenza della patologia?

Nel caso in cui il dipendente, che rientri nel regime di esenzione, non sia trovato presso il proprio domicilio in occasione di un accesso domiciliare dell’incaricato della ASL, il medesimo dipendente è tenuto ad avvertire tempestivamente la struttura sanitaria competente circa la propria assenza all’eventuale visita ambulatoriale fissata all’esito dell’accesso infruttuoso presso il domicilio.

Tale parere è stato confermato dall’INAIL, il quale ribadisce che l’astensione dell’amministrazione dal chiedere la visita fiscale per gli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, è legittima quando la amministrazione sia in possesso del verbale di invalidità e quando il certificato attestante la malattia indichi la causa di esenzione.

In questo modo, la connessione della malattia allo stato di invalidità è documentata da un giudizio medico e non è sottoposta a valutazioni di tipo soggettivo da parte del lavoratore o del datore di lavoro.

In ogni caso, l’amministrazione qualora non sia in possesso della documentazione attestante l’esenzione di reperibilità può far riferimento all’art. 5 del D. L. n. 463/1983, convertito con modificazioni nella legge n. 638/1983, secondo cui qualora il lavoratore risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo.

Tale disciplina è stata parzialmente modificata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 78/1988, che nel confermare la regola della perdita del trattamento economico per i primi 10 giorni ha stabilito che per quelli successivi la decadenza dal medesimo diritto nella misura del 50% si verifichi soltanto in caso di assenza ingiustificata ad una seconda visita di controllo .

L’applicazione di detta sanzione, che ha la sua fonte nella legge, non esclude la possibilità di aprire anche un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente per violazione degli obblighi contrattuali.

A tal proposito la Corte di Cassazione, sent. n. 3226/2008, ha affermato che la violazione dell’obbligo di reperibilità durante le fasce orarie previste per le visite mediche ispettive costituisce ragione autonoma e sufficiente non solo per l’applicazione della conseguenza di legge automaticamente connessa (la perdita del trattamento economico, nei limiti previsti dalla legge n. 683 del 1983), ma anche per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari quali il licenziamento.

Pertanto, nel momento in cui il Dirigente non consideri adeguatamente motivata la giustificazione addotta dal dipendente per l’assenza alla visita di controllo e ritenga di dover applicare la decurtazione economica, può altresì procedere, dal punto di vista disciplinare, a sanzionare la mancata giustificazione dell’assenza e censurare il comportamento del dipendente che non abbia fornito alla scuola la preventiva comunicazione del suo allontanamento, così come prescritto dall’art. 17 comma 16 del CCNL del 29.11.2007.

Sulla questione, infine, si segnala la circolare n. 10 del 2011 del Dipartimento della funzione pubblica intervenuta sull’argomento.

11) Come deve essere contabilizzata l’assenza per malattia di un docente che ha stipulato un contratto fino al 30 giugno con una scuola e una supplenza breve, per completamento orario, con un’altra scuola?

In via preliminare, questa Agenzia ritiene utile chiarire che l’art. 19 del CCNL del 29.11.2007, rubricato “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato” sancisce una diversa normativa per l’assenza per malattia del personale docente assunto a tempo determinato a seconda che sia stato assunto per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche oppure sia stato assunto per periodi brevi di supplenza.

Nel primo caso, al personale docente si applicano i commi 3 e 4 dell’articolo sopra citato, secondo cui “il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.

Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese.

Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni”.

Nel secondo caso, il comma 10, stabilisce che nei casi di assenza per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l’art. 5 del D. L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.

Poiché, nella situazione specifica, le due tipologie di assenza (di durata breve o fino al termine delle attività didattiche) si sovrappongono, si ritiene che comunque nella fase applicativa occorra rispettare le regole previste per ciascuna di esse.

Da ciò consegue che nella circostanza segnalata, ogni scuola adotterà i provvedimenti di competenza.

12) Devono essere recuperate dal personale ATA le ore di rientro pomeridiano per chiusura prefestiva della scuola non svolte a causa della malattia o delle ferie?

In via preliminare si ritiene opportuno rilevare che la chiusura prefestiva della scuola non è disciplinata dal CCNL ma dall’art. 36, comma 3, del DPR n.297/1986, il quale dispone che “durante i periodi di interruzione delle attività didattiche e salvaguardando i periodi in cui siano previste attività programmate dagli organi collegiali, è possibile la chiusura delle scuola nelle giornate prefestive, fermo restando il rispetto dell’orario settimanale d’obbligo del personale.

Pertanto, l’istituzione scolastica, nel rispetto degli artt. 53 e 6 del CCNL del 29.11.2007, previa delibera del Consiglio d’Istituto sulla chiusura prefestiva, può stabilire diverse modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo.

Una volta stabilita la modalità di adempimento della prestazione lavorativa “dovuta”, in quanto riguardante il normale orario di lavoro del personale ATA, tale prestazione dovrà essere effettuata nel rispetto dell’esigenze organizzative e funzionali della scuola.

Entrando nel merito del caso in esame, occorre precisare che, qualora il dipendente fosse impossibilitato per malattia ad effettuare il rientro nel giorno programmato dalla scuola, permane comunque in capo allo stesso l’obbligo del recupero delle ore non lavorate a causa della chiusura dell’istituto scolastico nella giornata prefestiva, in quanto è tenuto a completare l’orario settimanale obbligatorio di lavoro.

Inoltre, per quanto concerne la fruizione della giornata di ferie nel giorno stabilito per il suddetto recupero, si ritiene utile rilevare che la concessione delle ferie rientra nelle prerogative del dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, il quale, nell’ambito delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, è tenuto a valutare, prima di autorizzare le ferie nella giornata programmata per il recupero, la sussistenza di eventuali esigenze di servizio ostative alla fruizione dell’istituto in esame.

Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto per la malattia e cioè che quand’anche il dipendente si assenti per ferie nel giorno programmato per il rientro pomeridiano, lo stesso dovrà poi recuperare tutte le ore non lavorate in un’altra giornata concordata con il dirigente scolastico.

13) Deve essere recuperata la giornata di assenza per malattia del personale ATA fruita in un giorno in cui l’orario ordinario di lavoro ricomprende anche il rientro pomeridiano, come avviene in caso di settimana corta?

Si ritiene opportuno rilevare che la scelta della settimana corta per le istituzioni scolastiche rientra nelle prerogative del POF, Piano dell’Offerta formativa, che è il documento di identità culturale e progettuale della scuola.

Con riferimento alla questione in esame, occorre osservare che, diversamente dal caso indicato al punto 6.7 legato ad una circostanza occasionale, si tratta del rientro pomeridiano previsto nell’ambito dell’orario settimanale d’obbligo connesso alla settimana corta, che, in quanto tale, implica necessariamente lo svolgimento dell’attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane, al fine di assolvere il debito orario delle 36 ore.

In tale caso, la giornata lavorativa ordinaria può essere articolata secondo diverse modalità orarie, che possono comportare l’effettuazione della prestazione lavorativa non solo nelle ore antimeridiane ma anche in quelle pomeridiane.

In presenza di un’articolazione ordinaria dell’orario di lavoro, ciascuna giornata lavorativa va considerata “unica” a prescindere dal numero delle ore di lavoro previste per la stessa.

Da ciò deriva anche che, in caso di assenza del dipendente (sia essa dovuta a malattia, ferie o altro), il concetto di unicità della giornata porta ad escludere la necessità del recupero delle ore pomeridiane non lavorate.

14) I giorni di fruizione delle cure termali sono imputati alle assenze per malattia?

I giorni di fruizione delle cure termali sono sempre imputati alle assenze per malattia, essendo venuto meno l’istituto del congedo straordinario di fruizione delle stesse.

Pertanto esse rientrano nel computo di cui all’art. 17 del CCNL del 29.11.2007 e devono essere fruite per un periodo massimo di 15 giorni annui, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 638/1983.

15) Come viene disciplinata la malattia per causa di servizio per il personale assunto a tempo determinato?

Si ritiene che la materia della malattia per causa di servizio incorsa a personale assunto a tempo determinato sia chiaramente disciplinata nel CCNL 29/11/2007 del comparto scuola.

Infatti l’art. 20 del predetto CCNL, disciplina al comma 1 l’infortunio sul lavoro, al comma 2 la malattia dovuta a causa di servizio ed al comma 3 cosi espressamente recita:” 3.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono dirette alla generalità del personale della scuola e pertanto si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina conferita in costanza delle patologie di cui sopra”.

In sostanza l’art. 20, che è un articolo derogatorio per tutto il personale data la tipologia dell’assenza, pone al comma 3, come limite all’assenza per malattia, la durata della nomina del personale a tempo determinato (sia essa di pochi mesi, che sino alla fine delle lezioni o di un anno).

In caso di ulteriore nomina a tempo determinato, conferita mentre dura ancora la malattia dovuta a causa di servizio, la tutela del comma 3 succitato è prorogata ma sempre con il limite massimo della durata della nuova nomina.

Durante tale periodo spetta l’intera retribuzione di cui all’art.17, comma 8, lettera a) del CCNL 29/11/2007.

2 pensieri su “Assenze per malattia del personale della scuola

  1. Cristiana dice:

    Buongiorno, avrei un quesito.
    Sono in malattia e mancherò alla consegna delle schede oggi e domani. La Ds mi ha fatto sapere di dover recuperare le 5 ore calendarizzate per la consegna, la prossima settimana, al mio rientro a scuola.
    Non credo sia così, ma vorrei averne certezza prima di trovarmi a discutere.
    Grazie per la vostra gentile risposta.

  2. CUTECCHIA TERESA dice:

    Docente furori ruolo con invalidità al 100%, in malattia dal 11/04/2023 al 24/04/2023, tre giorni di 104 dal 26/04/2023 al 28/04/2023, in malattia dallo 02/05/2023, deve giustificare i giorni frapposti del 25, 29, 30 aprile e del 1 maggio

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *