Il contributo odierno del Dott. Luciano Grasso tratta un argomento di grande interesse per le scuole e precisamente: “L’ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI e i suoi OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE”
L’obbligo di comunicazione grava su tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, comprese le istituzioni scolastiche: la comunicazione di incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti e a soggetti esterni.
Istituita dall’articolo 24 della L. n.412 del 30 dicembre 1991, l’Anagrafe delle prestazioni per i dipendenti pubblici (raggiungibile al sito https://www.perlapa.gov.it/adempimenti/anagrafe-delle-prestazioni-unificata.html) è la piattaforma informatica utilizzabile per tale obbligo di comunicazione, diretto al Dipartimento della Funzione Pubblica, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Anagrafe delle Prestazioni è la banca dati che raccoglie tutti gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni sia a dipendenti pubblici che a consulenti.
Le amministrazioni comunicano i dati relativi agli incarichi conferiti ai propri consulenti e quelli autorizzati o conferiti ai propri dipendenti.
Per incarichi a consulenti (soggetti esterni alla pubblica amministrazione), con data di conferimento a partire dal 1 gennaio 2018, i dati da comunicare sono quelli previsti dall’art.15 del d.lgs.33/2013.
Per incarichi a dipendenti pubblici, autorizzati o conferiti a partire dal 1 gennaio 2018, i dati da comunicare sono quelli previsti dall’art.18 del d.lgs.33/2013. Nell’articolo vengono elencate anche tutte le categorie di incarichi che non devono essere comunicate.
L’autore, inoltre, partendo dagli opportuni chiarimenti teorici e normativi, ha inserito – come se fosse un allegato – la guida per immagini che esplicita, passaggio dopo passaggio, il procedimento di inserimento in piattaforma. Ciò sarà utilissimo a chi nella scuola dovrà occuparsi di questo adempimento obbligatorio.
Presentazione a cura della Dott.ssa Paola Perlini
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Contributo a cura del Dott. Luciano Grasso
ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI: OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
Proponiamo ai nostri lettori un contributo dedicato ad un importante obbligo di comunicazione gravante su tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, comprese le istituzioni scolastiche: la comunicazione di incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti e a soggetti esterni.
Istituita dall’articolo 24 della L. n.412 del 30 dicembre 1991, l’Anagrafe delle prestazioni per i dipendenti pubblici (raggiungibile al sito https://www.perlapa.gov.it/adempimenti/anagrafe-delle-prestazioni-unificata.html) è la piattaforma informatica utilizzabile per tale obbligo di comunicazione, diretto al Dipartimento della Funzione Pubblica, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
La normativa di riferimento.
Le basi normative relative all’argomento in esame sono le seguenti:
- L. 23/12/1996, n. 662, art. 1, commi 123-131;
- D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, art. 53;
- Circolare n. 10/1998;
- Circolare n. 5/1998;
- Circolare n. 198/2001;
- Circolare n. 5/2006;
- Circolare n. 2/2008.
L’obbligo di comunicazione degli incarichi.
La ratio sottesa all’obbligo di comunicazione è quello di dare massima trasparenza all’attribuzione di incarichi ai pubblici dipendenti e permettere a livello centrale un controllo della spesa per la loro retribuzione.
L’obbligo riguarda la comunicazione di incarichi ulteriori e diversi rispetto al proprio profilo professionale, conferiti oltre i propri doveri d’ufficio, per i quali dunque è necessario un formale conferimento da parte dell’Amministrazione o, se conferito da altro ente, la preventiva autorizzazione dall’Amministrazione di appartenenza prevista dall’art.53 del D.Lgs. 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego). Il comma 13 dell’art.53 sottolinea la tempestività della comunicazione dell’incarico, del tipo di attività e del compenso lordo previsto, eliminando il precedente termine del 30 giugno di ogni anno entro cui procedere al flusso informativo.
Riepilogando, sono oggetto di comunicazione telematica:
- Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti ai propri dipendenti dalla stessa amministrazione;
- Incarichi retribuiti e non retribuiti autorizzati ai propri dipendenti e conferiti da altra amministrazione o da soggetti privati;
- Incarichi retribuiti conferiti a consulenti e soggetti esterni dalla stessa amministrazione.
- Tutti gli incarichi attribuiti dalle scuole e retribuiti con risorse di bilancio ulteriori e diverse rispetto a quelle erogate col fondo MOF e FIS (ad es. incarichi di DPO, RSPP, incarichi relativi ai PCTO, incarichi di formazione, etc);
- Tutti gli incarichi conferiti in relazione ai PON FESR e FSE (tutor, esperti esterni, etc);
- l’incarico di revisore dei conti. Precisiamo qui che il MIUR è intervenuto con nota n. 607 del 13 gennaio 2017 chiarendo che l’incarico di revisore dei conti, attribuito dal MIUR e dal MEF, nonché il relativo pagamento, deve essere comunicato in Anagrafe dalla scuola capofila dell’ambito di revisione per il quale si svolge l’incarico.
- gli incarichi di collaborazione e consulenza attributi a professionisti, persone giuridiche, lavoratori occasionali, co.co.co, etc. In proposito l’art.53, comma 14, del d.lgs.165/2001, riguardo i dati da trasmettere in relazione a queste tipologie di incarico, richiama gli art.15 e 18 del d.lgs.33/2013 (Testo unico sulla trasparenza). Pertanto sono oggetto di comunicazione:
- Atto di conferimento dell’incarico di collaborazione/consulenza;
- Curriculum vitae;
- Compenso pattuito;
- Dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- Attestazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interesse.
Prestazioni e incarichi esclusi dall’obbligo di comunicazione.
Dal combinato disposto dell’art.53 d.lgs.165/2001 “Testo Unico sul Pubblico Impiego” e della circolare MIUR n.497/2002, si ricavano gli incarichi esclusi dall’obbligo di trasmissione:
- Gli incarichi attribuiti a pubblici dipendenti in regime di part time non superiore al 50% dell’orario a tempo pieno;
- Le prestazioni riguardanti l’esercizio di libere professioni che richiedono l’iscrizione in albi professionali;
- Gli incarichi attribuiti al personale interno sulla base della contrattazione integrativa d’istituto (funzioni strumentali, incarichi specifici A.T.A., incarichi ex art.88 CCNL 2006-2009), retribuiti col Fondo MOF e il Fondo d’istituto. Sul punto si segnala che l’ANAC ha precisato l’esclusione dagli obblighi comunicativi in quanto rientranti comunque nell’ambito del rapporto di lavoro.
- Gli incarichi inerenti la collaborazione con riviste o giornali,
- L’utilizzazione economica di opere di ingegno e invenzioni, diritti d’autore.
- La partecipazione a convegni e seminari.
- Gli incarichi svolti da dipendenti posti in aspettativa, comando o collocamento fuori ruolo.
Le sanzioni per inadempimento dell’obbligo di comunicazione.
Ai sensi del comma 14, il Dipartimento della Funzione pubblica trasmette alla Corte dei Conti entro il 31 dicembre di ogni anno l’elenco delle pubbliche amministrazioni che hanno omesso la comunicazione o la pubblicazione, in tutto o in parte, degli incarichi e delle consulenze. Le sanzioni previste dai commi 9 e 15 dell’art.53 sono essenzialmente due:
- pagamento di un importo pari al doppio dei compensi liquidati;
- impossibilità di conferire ulteriori incarichi fino all’adempimento dell’obbligo di comunicazione.
Come effettuare la comunicazione.
Il dirigente scolastico deve procedere alla registrazione sul portale, dunque effettuare l’accesso al seguente link: https://servizi.perlapa.gov.it/WebUtentiPerla2018/Pages/Default.aspx

Dopo aver effettuato l’accesso, selezionare il ruolo di “INSERITORE” e l’istituzione scolastica per la quale si opera come legale rappresentante.

Dal menù in alto a sinistra selezionare la voce “Anagrafe delle prestazioni dal 2018”, poi scegliere l’opzione su cui lavorare.

A seconda che si tratti di soggetto interno o esterno all’istituto scolastico, per la comunicazione di un nuovo incarico selezionare alternativamente:
- “inserimento/variazione incarichi consulenti”;
- “inserimento/variazione incarichi dipendenti”.

Procedere dunque alla selezione della casella AOO (Area Organizzativa Omogenea) che corrisponde all’istituzione scolastica stessa, e all’inserimento del codice fiscale del consulente/dipendente destinatario dell’incarico e percettore dell’eventuale compenso.

Dopo l’inserimento click su “verifica”: il portale in automatico individuerà i dati personali del soggetto, nel caso in cui fosse già stato inserito nella banca dati (ad es. per precedenti comunicazioni di altri incarichi in passato). Qualora invece si trattasse del primo inserimento in assoluto, in relazione al dipendente/consulente, comparirà il seguente messaggio di errore: pertanto si dovrà procedere al censimento del soggetto percettore.

Per l’inserimento ex novo del soggetto percettore, è necessario compilare i campi indicati dal portale come obbligatori (quelli segnati con l’asterisco). Infine selezionare “inserisci soggetto”.

Procede poi con l’inserimento del soggetto conferente (altra Pubblica amministrazione, soggetto privato, etc), inserendo il relativo codice fiscale.
Da ultimo cliccare sul tasto “verifica”.
Inserire successivamente i dati relativi all’incarico: data conferimento, oggetto, data inizio incarico, tipologia del compenso, qualifica del soggetto percettore, ammontare del compenso e relativa indicazione di importo saldato o meno.

Nella schermata successiva indicare il sito web dell’istituzione scolastica, per ragioni di trasparenza, e il riferimento normativo che giustifica l’attribuzione dell’incarico.
